04 October 2023

GLI ACCONTI

L’acconto consiste nel pagamento parziale, effettuato anticipatamente rispetto all’esecuzione del contratto, del corrispettivo dovuto in base allo stesso. Solitamente, rappresentano anticipi erogati prima della fornitura di beni o prestazioni di servizi non ancora effettuate, cessione di beni strumentali non ancora ultimate.

La registrazione e la permanenza di un acconto nei registri contabili dipendono dal momento in cui si considera che il ricavo sia stato conseguito, sia dal punto di vista del compratore che del venditore. Questo dipende dalla natura della transazione e può essere determinato come segue:

  • Per beni mobili, il ricavo si considera conseguito alla data di consegna o spedizione dei beni;
  • Per beni immobili, il ricavo si considera conseguito alla data di stipulazione del contratto, a meno che il trasferimento effettivo della proprietà avvenga successivamente;
  • Per servizi, il ricavo si considera conseguito quando i servizi sono stati completamente erogati.

Inoltre, quando il fornitore riceve un acconto, deve emettere una fattura per l’anticipo ricevuto e applicare l’aliquota IVA corrispondente all’operazione di vendita sottostante. Questo serve per documentare la transazione e a garantire la conformità alle normative fiscali.

Acconti a fornitori

Gli acconti a fornitori vanno esposti a seconda della loro origine:

  • tra le immobilizzazioni immateriali o materiali;
  • all’interno delle rimanenze;
  • all’interno dei crediti verso altri.

È consigliato aprire un conto specifico per ogni anticipo citato:

  • Fornitori c/anticipi per immobilizzazioni immateriali;
  • Fornitori c/anticipi per immobilizzazioni materiali;
  • Fornitori c/anticipi per rimanenze, ecc.

Per quanto riguarda gli acconti a fornitori in valuta estera, trattandosi di poste non monetarie, ovvero non riferite ad importi da pagare o da incassare, vengono iscritti in bilancio al tasso di cambio storico senza necessità di adeguamento al cambio di fine esercizio.

Al ricevimento di una fattura di acconto verso fornitore viene effettuata la seguente scrittura contabile:

  • FORNITORI C/ANTICIPI A          DEBITI VERSO FORNITORI

IVA A CREDITO

Al pagamento dell’acconto viene effettuata la seguente scrittura contabile:

  • DEBITI VERSO FORNITORI A          BANCA C/C

Per quanto riguarda le operazioni di importazione, si ritiene che l’IVA debba essere calcolata sul prezzo totale dei beni importati; a prescindere dal fatto che parte del pagamento sia stato pagato in anticipo a titolo di acconto. Nel caso ci sia il pagamento di acconti, l’operazione si intende effettuata alla data del pagamento dello stesso e limitatamente all’importo versato. In questo caso, dunque si verifica un’anticipazione del momento impositivo e di esigibilità dell’imposta.

Acconti da clienti

Gli acconti da clienti, a differenza degli anticipi a fornitori, gli anticipi da clienti trovano una collocazione indistinta nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D6 “Acconti”. Nel caso in cui all’interno del contratto è presente la dicitura “a titolo di caparra e principio di pagamento” o simili è necessario emettere la fattura.

Gli acconti da clienti in valuta estera, così come gli acconti a fornitori, vengono registrati nei bilanci utilizzando il tasso di cambio storico, e non è richiesto apportare alcun adeguamento al tasso di cambio alla fine dell’esercizio contabile in quanto si tratta di poste non monetarie.

All’emissione di una fattura di acconto al cliente viene effettuata la seguente scrittura contabile:

  • CREDITI VERSO CLIENTI A          CLIENTI C/ANTICIPI

IVA A DEBITO

Al pagamento dell’acconto viene effettuata la seguente scrittura contabile:

  • BANCA C/C A          CREDITI VERSO CLIENTI

Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, il pagamento di somme a titolo di acconto da parte di un cliente comunitario, non assume rilevanza ai fini IVA e non comporta l’obbligo da parte del cedente di emettere la relativa fattura (art.39 del DL 331/93).

Le operazioni di esportazione beneficiano del regime di non imponibilità IVA; tuttavia, al momento dell’incasso il cedente deve emettere la fattura con la dicitura di “operazione non imponibile” (art. 21. co. 6 lett. B) del DPR 633/72). Inoltre, il cedente deve emettere una fattura riepilogativa non imponibile all’atto di spedizione o trasporto all’estero dei beni cui fanno riferimento gli acconti. La fattura riepilogativa dovrà avere indicazione del prezzo complessivo pattuito e le informazioni necessarie di tutte le fatture emesse in relazione all’incasso degli acconti.

La registrazione delle fatture relative agli acconti e della fattura riepilogativa nel registro delle vendite (art. 23 del DPR 633/72) deve essere gestita in modo da non influenzare erroneamente il calcolo del volume d’affari complessivo. Per evitare una duplicazione degli importi, la fattura riepilogativa soggetta a registrazione:

  • Concorre alla formazione del volume d’affari limitatamente all’eventuale saldo del corrispettivo;
  • Non concorre alla formazione del volume d’affari nel caso in cui il corrispettivo dell’esportazione sia già stato interamente versato mediante gli acconti. In tal caso la fattura riepilogativa ha l’unica funzione di documentare l’operazione ai fini doganali e deve essere registrata separatamente nel registro delle vendite (R.M. 125/98).

Torna agli approfondimenti