11 October 2023

I BENI SIGNIFICATIVI

La circolare N.15/E del 12 Luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate alla luce della norma di interpretazione autentica della legge del Dicembre 1999 n. 488, ha stabilito un elenco di “beni significativi” nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali è prevista un’aliquota IVA agevolata al 10%. Questi beni includono:

  • Ascensori e montacarichi.
  • Infissi esterni ed interni, come porte e finestre.
  • Caldaie, utilizzate per il riscaldamento e la produzione di acqua calda.
  • Videocitofoni, utilizzati per la sicurezza e il controllo degli accessi.
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, per il controllo del clima interno.
  • Sanitari e rubinetterie da bagno.
  • Impianti di sicurezza, come allarmi e sistemi di videosorveglianza.

I “beni significativi” in questo contesto sono beni materiali o componenti che, secondo la normativa, sono considerati di notevole importanza in relazione all’intero valore delle forniture effettuate durante interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questi beni sono soggetti a un trattamento fiscale agevolato, spesso con aliquote IVA ridotte, al fine di promuovere e incentivare gli interventi di manutenzione e recupero edilizio. In pratica, ciò significa che, quando si effettuano lavori di ristrutturazione o recupero edilizio che coinvolgono questi beni, è possibile applicare un’IVA agevolata al 10% invece del 22%.

È importante notare che l’elenco dei “beni significativi” è tassativo, il che significa che la limitazione dell’aliquota IVA al 10% si applica solo a questi beni specifici. Tuttavia, esiste una flessibilità interpretativa. Se esistono beni con funzionalità simili a quelli nell’elenco, ma con nomi diversi o per esigenze commerciali, possono comunque rientrare nella categoria dei “beni significativi”. Ad esempio, se una stufa a pellet è utilizzata per riscaldare l’acqua e contribuisce al sistema di riscaldamento, potrebbe essere assimilata a una caldaia e quindi considerata un “bene significativo”.

La categoria dei “beni significativi” assume importanza solo quando si eseguono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici principalmente utilizzati come abitazioni private. Quando questi beni significativi sono forniti dallo stesso soggetto che effettua i lavori di manutenzione. Se i beni sono forniti da un’altra entità o acquistati direttamente dal committente, allora si applica l’IVA all’aliquota standard.

 

Modalità di applicazione dell’iva

Nel contesto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, se i beni che costituiscono una parte significativa del valore complessivo della prestazione vengono utilizzati, l’aliquota IVA del 10% si applica integralmente al bene significativo fornito se il suo valore rappresenta meno della metà del costo totale dell’intera prestazione.

Tuttavia, se il valore del bene significativo supera la metà del costo totale dell’intervento di recupero, l’aliquota IVA del 10% si applica sul doppio della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore del bene significativo fornito e l’aliquota IVA del 22% si applica sull’importo residuo.

Esempio concreto

Si consideri una prestazione di manutenzione straordinaria il cui corrispettivo pattuito è pari a 1.800 euro, di cui 1.100 euro è il valore del bene significativo e 500 euro il valore della manodopera e 200 euro il “mark-up” aggiunto dal prestatore.

In tale circostanza, essendo il valore dei “beni significativi” utilizzati (1.100 euro) superiore alla metà del corrispettivo pattuito dalle parti (900 euro), è necessario scomporre l’importo complessivo come segue.

corrispettivo Aliquota applicabile
Manodopera + mark-up (500+200=700) 10%
Bene significativo impiegato (corrispettivo pattuito – valore del bene significativo)

(1800-1100=700)

10%
Eccedenza del valore del bene significativo (1800-1400=400) 22%

 

Fatturazione dell’intervento di manutenzione

La fattura emessa dal fornitore che esegue un intervento di manutenzione, in conformità con l’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 633/72, deve riportare non solo il servizio che costituisce l’oggetto principale della prestazione ma anche i beni di notevole valore forniti come parte integrante dell’intervento stesso, come richiesto dall’articolo 1, comma 19 della Legge 205/2017.

Questa indicazione è importante perché tali beni possono essere soggetti a due diverse aliquote fiscali (come appena descritto in esempio): un’aliquota agevolata del 10% per la parte del valore dei beni che rientra entro il limite di valore, che è pari alla differenza tra il costo totale della prestazione e il valore dei beni stessi; e l’aliquota fiscale ordinaria per la parte di valore dei beni che eccede tale limite.

Dunque, affinché il beneficio si renda applicabile, occorre che in fattura sia riportato:

  • il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi ceduti;
  • il valore dei beni significativi ceduti con distinta indicazione della quota parte per la quale si applica l’aliquota IVA del 10% e della quota parte per la quale si applica l’aliquota ordinaria.

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