15 November 2023

ACCONTI IMPOSTE – Parte 1

L’art. 17, comma 3, D.P.R. N. 435/2001 afferma che:

“I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (…), nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro”.

 Termini di versamento

La prima rata è da saldare entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. La seconda rata, invece, deve essere versata entro il 30 novembre (ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il modello F24 seguendo le consuete modalità e inserendo i codici tributo specifici per ogni imposta o addizionale.

Proroga del termine di versamento della seconda rata 2023

L’art. 4 del D.L. 145/2023, noto come il D.L. “collegato” alla legge di bilancio 2024, ha esteso al 16 gennaio 2024 la scadenza per il versamento della seconda rata di acconto per il periodo d’imposta 2023 (circolare n. 32/2023). Questa proroga si applica esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel corso del 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro; tale proroga vale esclusivamente per il periodo d’imposta 2023.

Inoltre, anche i titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale senza gestione societaria (esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’azienda a meno che non siano a loro volta titolari di partita IVA), possono beneficiare della proroga precedentemente citata.

La proroga dovrebbe estendersi non solo alle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ma anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, qualora i contribuenti utilizzino criteri forfetari per la determinazione del reddito oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Eventuali contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi INAIL sono esclusi dalla proroga.

Il versamento della rata può avvenire:

  • In unica soluzione entro il 16/01/2024, senza maggiorazione;
  • In 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/01/2024, le rate successive dovranno essere saldate entro il 16 di ogni mese successivo. In tal caso, sulle rate successive alla prima è prevista una maggiorazione di 0,33% mensile a titolo di interessi.

Modalità di calcolo

Gli acconti possono essere determinati in due modi:

  • Con il metodo storico;
  • Con il metodo previsionale.

Se si adotta il metodo storico, il calcolo dell’acconto viene effettuato utilizzando come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP. Relativamente a questo metodo, in alcuni casi, specifiche disposizioni di legge possono imporre la necessità di rideterminare l’imposta storica di riferimento al solo scopo di anticiparne gli effetti finanziari in relazione al versamento degli acconti. In assenza dell’obbligo di ricalcolo, per determinare l’acconto dovuto, è necessario applicare la percentuale di acconto fissata per l’imposta di riferimento (che di norma è del 100%) all’importo indicato nei righi della dichiarazione dei redditi utilizzati per verificare l’obbligo di versamento.

Nel caso in cui si adotti il metodo previsionale, il calcolo dell’acconto si basa sull’imposta prevista per l’anno in corso, considerando i redditi presumibilmente conseguiti nel medesimo periodo (e le eventuali ritenute operate), gli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e i crediti d’imposta spettanti. Quindi, per determinare l’acconto secondo il criterio previsionale, è necessario applicare la percentuale di acconto stabilita per l’imposta di riferimento (di norma, il 100%) all’ammontare dell’imposta che ci si aspetta di generare nel corso dell’anno di riferimento.

IRPEF

Gli individui tenuti al pagamento dell’acconto dell’IRPEF per l’anno 2023 sono:

  • Coloro che presentano il modello REDDITI PF 2023 con l’indicazione al rigo RN34 (“Differenza”) di un importo pari o superiore a 52 euro;
  • Pur essendovi obbligati, omettono di presentare tale dichiarazione.

Nel caso in cui sussiste l’obbligo di rideterminare l’IRPEF dovuta per il 2022 (come specificato precedentemente nelle “Modalità di calcolo”), per stabilire se l’acconto IRPEF del 2023 debba essere pagato o meno, non si deve considerare l’importo del consueto rigo “Differenza” (rigo RN34), ma quello indicato nella colonna 4 del rigo RN61. Quest’ultimo rappresenta l’ammontare della “Differenza” risultante dalla rideterminazione. L’acconto IRPEF dovuto per il 2023, in base al cosiddetto “metodo storico”, deve essere indicato nel rigo RN62 (“Acconto dovuto”) del modello REDDITI PF 2023. Anche nel caso in cui il contribuente opti per il “metodo previsionale”, gli importi da riportare nel rigo RN62 devono essere determinati utilizzando il suddetto “metodo storico” e non devono riflettere importi inferiori già versati o che si intendono versare.

I soggetti esclusi dal versamento dell’acconto dell’IRPEF sono ad esempio:

  • Soggetti che, al rigo RN34 o RN61, colonna 4, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51 euro;
  • Soggetti che, pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
  • Soggetti che, per la prima volta nel 2023, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
  • Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
  • Eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2023;
  • Soggetti falliti.

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