29 November 2023

IL CARBURANTE

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) pagata sull’acquisto o sull’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, imbarcazioni da diporto e veicoli stradali a motore può essere dedotta nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA pagata per l’acquisto o l’importazione di tali mezzi, come stabilito dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72.

Modalità di pagamento

Per poter beneficiare della detrazione dell’IVA versata sull’acquisto di carburanti e lubrificanti, è necessario dimostrare l’effettiva realizzazione dell’operazione attraverso il pagamento con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da istituti finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 605/73, oppure mediante altri mezzi ritenuti validi, quali ad esempio (provv. 73203/2018 e circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, § 2):

  • assegni bancari e postali (circolari e non);
  • vaglia cambiari e postali;
  • bonifico bancario o postale;
  • addebito diretto in conto corrente.

 

Netting

Rileva anche l’utilizzo delle carte magnetiche che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting”, che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.  Tale sistema si considera valido qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con i suddetti strumenti di pagamento.

Acquisti di carburante in altri Stati

Le vendite di carburante effettuate in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati al di fuori dell’UE non hanno impatto territoriale in Italia, come indicato dall’articolo 7-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. I soggetti passivi italiani non sono autorizzati a detrarre l’IVA relativa a tali transazioni, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, che sia in contanti o tramite strumenti tracciabili. Tuttavia, rimane la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta pagata in quegli Stati, seguendo le procedure stabilite, ad esempio, dall’articolo 38-bis1 del DPR 633/72.

Deduzione

L’impiego dei suddetti mezzi di pagamento è necessario anche ai fini della deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante in base al TUIR, indipendentemente (circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, § 2):

  • dal relativo quantum;
  • dal veicolo di riferimento (inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
  • dall’uso, esclusivo o promiscuo;
  • dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.).

 

Aziende agricole

Il proprietario di un’azienda agricola che calcola il reddito basandosi sui valori catastali (conformemente all’articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e che adotta il regime speciale IVA per i produttori agricoli (come previsto dall’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72) non è tenuto a utilizzare metodi di pagamento tracciabili per dedurre i costi e detrarre l’IVA relativi agli acquisti di carburante destinato alle macchine agricole. Pertanto, è autorizzato a effettuare il pagamento anche in contanti.

Documentazione necessaria

L’acquisto di carburante per veicoli da parte di aziende soggette all’IVA deve essere attestato tramite fattura elettronica, come stabilito dall’articolo 22, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

Indicazione in fattura della targa del veicolo

La fattura per l’acquisto di carburante destinato a veicoli non è obbligata a includere dettagli come la targa o altri identificativi del veicolo, come casa produttrice e modello. Tuttavia, se si desidera aggiungere tali informazioni, è possibile farlo nel campo “AltriDatiGestionali” secondo le linee guida fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2018.

È importante notare che, per ottenere il rimborso dell’accisa relativa all’acquisto di gasolio utilizzato nel trasporto merci, è obbligatorio specificare la targa del veicolo, come indicato nella nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli datata 7 giugno 2018, numero 64837.

 

Detrazione

DETRAZIONE                IVA CARBURANTE              AEROMOBILI NATANTI DA DIPORTO VEICOLI STRADALI A MOTORE
         100%

 

Mezzi che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa Mezzi che formano oggetto dell’attività propria di impresa Veicoli usati esclusivamente per la propria attività di impresa, arte e professione, salvo i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette
Mezzi destinati a essere utilizzati esclusivamente come strumenti nell’attività propria dell’impresa Veicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa, nel rispetto del principio di inerenza
Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel rispetto del principio di inerenza
          40% Veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione
Non ammessa Negli altri casi e, sempre, per esercenti arti e professioni Negli altri casi e,

sempre, per gli

esercenti arti e

professioni

Motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, salvo che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa

 

 

 

Limiti generali di deducibilità

 

La seguente tabella riepiloga le percentuali di deducibilità del costo d’acquisto del carburante in relazione alla tipologia di veicolo.

 

Tipologia di veicoli % di deducibilità
 

Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa

100%
 

Veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi)

100%
 

Autocarri

100% (requisito inerenza)
 

Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli aziendali e di professionisti

20%
 

Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli di agenti e rappresentanti

80%
 

Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli in uso promiscuo a dipendenti

70%

 

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