06 December 2023

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI- Parte 2

L’art. 2426 n. 2 c.c. prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, OIC 24,30. Non sono previsti ammortamenti anticipati, accelerati o ridotti, nemmeno l’utilizzo di una minor aliquota o il pro rata temporis nel primo esercizio di utilizzo. Per cui, un esempio di scrittura dell’ammortamento è la seguente:

Ammortamento immobilizzazioni imm. (B.10 CE)         A            Costi di impianto e ampliamento (B.I. 1 SP)

In particolare, secondo l’art. 2426 n.5 c.c., i costi di impianto ed ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo di cinque anni. mentre per l’art. 2426 n. 6 c.c., l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile, nel caso in cui non sia possibile stimarla in modo attendibile viene ammortizzato entro un periodo non superiore ai dieci anni.

Di seguito, vediamo nello specifico l’ammortamento civilistico e fiscale delle immobilizzazioni:

VOCE DI STATO PATRIMONIALE AMMORTAMENTO CIVILISTICO AMMORTAMENTO FISCALE
Costi di impianto e di ampliamento (Voce B.I.2)
  • Entro un periodo non superiore a cinque anni; quote libere. Iscrivibile con il consenso del Collegio Sindacale. Art. 2426.1, n.5.
  • Art. 108.1: nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4.
Costi di sviluppo (Voce B.I.2)
  • Entro un periodo non superiore a cinque anni; quote libere. Iscrivibile con il consenso del Collegio Sindacale. Art. 2426.1, n.5.
  • Art. 108.1: nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno (Voce B.I.3)
  • Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n.2.
  • Art. 103.1: in misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio; quote anche variabili.
Marchi (Voce B.I.4)
  • Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo, ma non oltre il limite legale o contrattuale. La stima della vita utile non può eccedere i 20 anni. Art. 2426.1, n.2 – OIC 24.
  • Art. 103.1: quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 per ciascun esercizio (un cinquantesimo sui maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione ex DL 104/2020).
Concessioni, licenze e diritti simili (Voce B.I.5)
  • Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo, ma non oltre il limite legale o contrattuale. Art. 2426.1, n.2.
  • Art. 103.2: in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge. Quote costanti.
Avviamento (Voce B.I.5)
  • In base alla vita utile, con un limite massimo di 20 anni; nei casi eccezionali in cui non è stimabile la vita utile, entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa occorre fornire una spiegazione del periodo di ammortamento. Occorre il consenso del Collegio Sindacale. Art. 2426.1, n.2.
  • Art. 103.3: quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 del valore per ciascun esercizio (un cinquantesimo sui maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione ex DL 104/2020).
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (Voce B.I.6)
  • Non vanno ammortizzati.
  • Non vanno ammortizzati.
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi (Voce B.I.7)
  • Minore tra utilità futura e durata residua della locazione restando irrilevante il suo possibile rinnovo anche se dipendente dalla volontà del conduttore (Cassazione n. 19920/2022)
  • Art. 108.1: nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4.
Altre immobilizzazioni immateriali (Voce B.I.7)
  • Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n.2.
  • Art. 108.1: nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4.

Sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021, 2022 e 2023

Per effetto dell’art. 5 bis del DL 4/2022 e dell’art. 3 co. 8 del DL 198/2022, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono negli esercizi 2021, 2022 e 2023 non effettuare fino al 100% l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione. Nel caso in cui ci si avvalga della norma derogatoria bisogna disporre una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

SVALUTAZIONE E VALORE RECUPERABILE

L’OIC 24, 21 prevede che per svalutazione di intenda “la riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole di valore”. Per le immobilizzazioni il valore recuperabile è pari al maggiore tra il valore d’uso e il fari value, al netto dei costi di vendita. Un esempio di scrittura contabile è il seguente:

Svalutazione costi di impianto ed ampliamento (B.10.c CE)     A    Costi di impianto e ampliamento (B.I. 1 SP)

Rivalutazioni

Nel caso di beni immateriali, non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali, ma possono essere rivalutati solo nei casi in cui la legge lo prevede.

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

In nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art. 2426 n.2 c.c.);
  • I movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 2 c.c.);
  • La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n.3-bis c.c.);
  • Spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426 n. 6 c.c.);
  • I criteri applicati per la valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro (art. 2427 n.1 c.c.);
  • La composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo (art. 2427 n. 3c.c);
  • L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 n.8 c.c.).

 

 

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