20 December 2023

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono definite dall’OIC 16 come “beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente della società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio”. Sono beni con un’utilità pluriennale e che possono concorrere alla formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi. Possono consistere in: beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.

Le immobilizzazioni materiali sono suddivise in:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali
  • Altri beni
  • Immobilizzazioni in corso e acconti

A bilancio il valore delle immobilizzazioni si iscrivono nell’attivo dello Stato Patrimoniale, al netto dei fondi rettificativi relativi agli ammortamenti e alle eventuali svalutazioni. Gli ammortamenti si iscrivono nel Conto Economico, nella voce B.10.b “Ammortamento delle immobilizzazioni materiali”. Infine, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dall’alienazione dei cespiti sono iscritte nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” o nella voce B.14 “Oneri diversi della gestione”. Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, inizialmente vengono rilevate tra le “Immobilizzazioni in corso ed acconti” (al momento del sostenimento dei primi costi”; mentre al completamento dell’immobilizzazione il valore viene riclassificato nella specifica voce dell’attivo.

Gli impianti che non presentano una specifica individualità costituiscono un normale completamento di ogni edificio, come l’impianto elettrico e idraulico, e vanno inclusi nella voce dell’immobile. Invece, tutti gli altri impianti, indipendentemente dal loro grado di incorporazione nel fabbricato e dal fatto che non siano stati pagati separatamente dall’immobile, devono essere classificati in modo separato e ammortizzati. Alcuni esempi di impianti che non devono essere inclusi sono: impianto di condizionamento, impianti elettrici e idraulici specifici, impianto telefonico, parafulmini e antincendio.

I terreni pertinenziali devono essere sempre classificati separatamente dai fabbricati, poiché si tratta di beni non ammortizzabili. Lo scorporo è obbligatorio e, in assenza di un costo specifico, può essere effettuato sulla base di una perizia di stima apposita; fiscalmente è previsto un metodo di scorporo forfetario.

Rilevazione iniziale

Il costo ammortizzabile delle immobilizzazioni materiali deriva dalla sommatoria algebrica di:

  • Costo di acquisto.
  • Al netto di sconti commerciali, sconti finanziari (se rilevanti) e contributi in conto impianti (tranne nel caso vengano imputati a ricavo e poi riscontati.
  • Maggiorato di tutti gli oneri accessori (trasporto, provvigioni, carico e scarico, montaggio…) e dell’Iva indetraibile, direttamente inerente.

Nel caso in cui le immobilizzazioni venissero prodotte internamente, il costo di produzione, come indicato dall’art. 2426 n. 1 del Codice civile, risulta composto da: costi diretti, quindi direttamente imputabili al prodotto, per esempio la progettazione, le materie prime e sussidiarie, la manodopera industriale diretta e tutti gli altri costi di produzione che hanno concorso alla formazione del prodotto; costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso, per esempio manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, forza motrice, ecc.; oneri finanziari di produzione, sia interna che presso terzi, quindi interessi passivi su capitali presi a prestito per la produzione di beni che richiedono un periodo di produzione significativo e sono capitalizzabili solo gli oneri sostenuti fino al momento in cui il bene è pronto all’uso.

Gli oneri straordinari sostenuti durante la costruzione dei cespiti, non costituiscono costi capitalizzabili, ma vanno imputati all’esercizio.

La rilevazione contabile nel caso di completamento dell’attività di costruzione di un macchinario è:

Impianti e macchinari                               a                         Incrementi per lavori interni

Invece, nel caso di non completamento dell’attività di costruzione del macchinario:

Immobilizzazioni in corso e acconti                      a                        Incrementi per lavori interni

I beni acquistati a titolo gratuito, sono rilevati tra le attività dello Stato Patrimoniale al presumibile valore di mercato, con contropartita la voce “Altri ricavi e proventi”. L’ammortamento del cespite ricevuto a titolo gratuito è effettuato secondo le regole previste per le immobilizzazioni acquistate a titolo oneroso. Fiscalmente la libertà in natura è considerata sopravvenienza attiva.

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione vengono suddivise dall’OIC 16 in due categorie: ordinarie e straordinarie.

Le spese di manutenzione ordinare sono finalizzate esclusivamente al mantenimento nel tempo delle caratteristiche funzionali dei beni strumentali dell’impresa. Queste spese vengono contabilizzate come costi d’esercizio.

Le spese di manutenzione straordinaria sono rivolte al miglioramento e all’ammodernamento dei beni strumentali dell’impresa; quindi, spese mediante le quali si ottiene un aumento significativo e tangibile di produttività, di sicurezza o di vita utile del cespite. Queste spese vengono contabilizzate come costi da capitalizzare.

Rivalutazione volontaria, svalutazione e alienazione

La rivalutazione volontaria può essere legittimamente effettuata in sede di bilancio solo se autorizzata da una specifica normativa o in presenza di eventi eccezionali, come previsto dall’articolo 2423 del Codice Civile.

La svalutazione si verifica quando le immobilizzazioni subiscono perdite durevoli di valore, e la differenza negativa tra il valore recuperabile dell’immobilizzazione e il suo valore netto contabile viene imputata al Conto Economico.

L’alienazione di un’immobilizzazione materiale comporta l’eliminazione dallo Stato Patrimoniale del costo storico del cespite e del corrispondente fondo ammortamento.

Per maggiori dettagli riguardo la rivalutazione volontaria, la svalutazione e l’alienazione si rimanda agli approfondimenti successivi, scaricabili gratuitamente dal sito.

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