10 January 2024

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L’OIC 16 definisce l’ammortamento come “la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio”. In particolare, la vita utile per un’immobilizzazione materiale è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione. Può essere calcolata anche mediante le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione stessa.

Gli ammortamenti devono essere effettuati a partire dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, considerando la residua possibilità di utilizzazione dei beni in conformità a piani prestabiliti, non necessariamente per quote costanti, legati alla durata economica del bene. Tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento, tranne i fabbricati civili e quelli la cui utilità non si esaurisce nel tempo, come i terreni e le opere d’arte. Il valore da sottoporre ad ammortamento è determinato da: valore contabile e valore residuo al termine della vita utile. Se, a seguito di una revisione della stima, il valore residuo al termine della vita utile è pari o superiore al valore contabile netto del bene, l’ammortamento si interrompe. Le quote di ammortamento degli immobili, impianti, macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal periodo d’imposta nel quale il bene è stato utilizzato, in base all’aliquota stabilita dalla tabella ministeriale. Se i beni non sono previsti nella tabella specifica occorre fare riferimento al coefficiente previsto in altra tabella, verificando che il bene sia sottoposto allo stesso processo d’usura.

Per le imprese con esercizio di durata inferiore o superiore ai 12 mesi, la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio viene calcolata, pro-rata temporis, a decorrere da quanto il cespite risulta disponibile e pronto per l’uso. Fiscalmente le quote di ammortamento dei beni materiali vanno ragguagliate alla durata dell’esercizio; quindi, se il bene viene acquistato nel corso di esercizi di durata inferiore o superiore ai 12 mesi, il calcolo dell’ammortamento fiscale sarà:

valore fiscale del bene     x      (% ammortamento/2)      x     (gg durata effettiva esercizio)      :      365

Il limite massimo di deducibilità corrisponde alla quota di ammortamento ordinario sin dal primo esercizio di utilizzo del bene, senza la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati o accelerati. Non sono consentite deduzioni extracontabili, pertanto gli ammortamenti sono deducibili solo per l’importo registrato in bilancio. L’unico modo per ottenere una deduzione maggiore rispetto alla quota ordinaria comporta la modifica degli ammortamenti economico-tecnici basata su un fondamento tecnico-economico legato alla prevista durata residua del bene. Questa modifica deve essere adeguatamente documentata e spiegata in nota integrativa, con l’obbligo di indicare anche l’effetto della diversa quota di ammortamento, se significativo, sul risultato dell’esercizio soggetto a cambiamento. Al fine di contrastare eventuali comportamenti elusivi, l’Amministrazione Finanziaria può contestare i maggiori ammortamenti registrati in bilancio se non risultano coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi. Le quote di ammortamento possono diventare fiscalmente indeducibili se sono scritte a matita o addirittura se non sono riportate sul Registro dei beni ammortizzabili o su un altro registro equivalente.

L’ammortamento ordinario è calcolato in base alle tabelle ministeriali e per il primo anno, fiscalmente, viene applicata metà dell’aliquota, quindi il 50%. Inoltre, dal punto di vista civilistico, l’ammortamento del primo anno si calcola in base ai giorni di possesso effettivo del cespite e/o bene. L’OIC 16 prevede l’obbligo di rilevare gli ammortamenti anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

L’accertamento delle quote di ammortamento è legittimo anche per gli acquisti effettuati in periodi di imposta già prescritti e quindi non soggetti a rettifica. La decadenza, infatti, va valutata per ciascun periodo d’imposta singolarmente.

Interruzione ammortamento

Il processo di ammortamento può interrompersi in caso di:

  • Cespiti destinati alla vendita, i quali devono essere riclassificati nell’attivo circolante e non più assoggettati ad ammortamento, venendo valutati al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per la riclassificazione, il bene deve essere vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio.
  • Cespiti obsoleti e quelli non più utilizzati nel ciclo produttivo, per i quali l’iscrizione dovrà avvenire in base al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibili dall’andamento del mercato. Inoltre, dovrà essere valutata l’eventuale presenza di perdite durevoli di valore.
  • Quando il valore contabile dell’immobilizzazione risulta inferiore rispetto al relativo valore residuo stimato.

L’interruzione del processo di ammortamento civilisticamente comporta la sua interruzione anche fiscalmente. Il valore non ancora ammortizzato sarà rilevante ai fini della determinazione di un’eventuale minusvalenza/plusvalenza al momento della cessione.

Il processo di ammortamento non può interrompersi in caso di:

  • Cespiti temporaneamente non utilizzati, in questi casi l’ammortamento va fatto tenendo conto che in questo lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.
  • Sottoutilizzazione dei cespiti, in questi casi occorrerà stabilire se non sussista la necessità di effettuare una svalutazione, atteso il rischio di non poter “recuperare” il valore netto contabile del bene attraverso il suo utilizzo.

La deducibilità delle quote di ammortamento è strettamente connessa all’effettivo utilizzo del bene nel ciclo di produzione; quindi, le quote di ammortamento possono essere dedotte a condizione sia presente la strumentalità e la funzionalità, attuale ed effettiva, del bene per l’esercizio in corso.

Sospensione dell’ammortamento

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, per effetto delle estensioni disposte dal DL 4/2022 (c.d. Sostegni-ter) e del DL 198/2022 (c.d. Milleproroghe), negli esercizi in corso al 31.12.2021, al 31.12.2022 e al 31.12.2023, sospendere fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Quindi, il piano di ammortamento originario viene prolungato, con l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile la quota di utile corrispondente all’importo degli ammortamenti sospesi. Se tale importo è inferiore o in perdita, la destinazione avviene utilizzando le riserve di utili degli esercizi precedenti o altre riserve disponibili, o, in mancanza di queste, gli utili degli esercizi successivi.

In nota integrativa dovranno essere indicate:

  • La ragione della deroga
  • L’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile
  • L’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di esercizio.

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