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17 January 2024
SVALUTAZIONE.1
PREMESSA
L’OIC 9 sostiene che, quando le immobilizzazioni sono soggette a perdite durevoli di valore occorre procedere alla loro svalutazione imputando a conto economico la differenza tra il valore recuperabile dell’immobilizzazione e il suo valore netto contabile.
DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE
Se un’immobilizzazione risulta permanentemente valutata a un importo inferiore al suo costo netto dopo l’ammortamento, la legge richiede che venga registrata a questo valore inferiore (art. 2426 n. 1, 2 e 3). L’iscrizione di una perdita di valore permanente avviene confrontando il valore recuperabile dell’immobilizzazione con il suo valore netto contabile. Se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile, si deve registrare nel Conto Economico la svalutazione per perdite permanenti.
Valore recuperabile> valore contabileàNO SVALUTAZIONE
Valore recuperabile< valore contabile àSI SVALUTAZIONE
CLASSIFICAZIONE E SCRITTURA CONTABILE
L’obiettivo dell’OIC 9 è di “disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa”.
La svalutazione per perdite durevoli deve essere classificata nel Conto economico nella voce B.10.c.
La scrittura contabile della svalutazione è la seguente:
Svalutazione immobilizzazioni a Fondo svalutazione immobilizzazioni |
Ne consegue che, per analogia, i ripristini di valore sono rilevati nella voce A.5) Altri ricavi e proventi, attraverso la seguente scrittura contabile:
Fondo svalutazione immobilizzazione a Sopravvenienza attiva |
INDICATORI POTENZIALI DI PERDITA DI VALORE
L’OIC 9 definisce segnali specifici che indicano potenziali perdite di valore. Quando questi segnali sono presenti, l’amministratore è tenuto a valutare il valore recuperabile. Se l’amministratore non rileva alcun segnale di possibili perdite di valore, non è obbligato a procedere con la valutazione del valore recuperabile.
Alcuni possono essere:
Gli indicatori di potenziali di perdite menzionati possono influenzare non solo la valutazione del valore recuperabile delle attività, ma anche la revisione della vita utile residua, il metodo di ammortamento o il valore residuo di un bene. Ad esempio, se l’uso di un’attività diminuisce, potrebbe essere necessario estendere la sua vita utile e, contemporaneamente, potrebbe emergere una perdita di valore.
DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE
La determinazione del valore recuperabile di un’attività avviene attraverso il confronto del maggiore tra fair value e il suo valore d’uso.
L’OIC 9 sottolinea che con il termine “attività” occorre riferirsi:
Valore recuperabile |
=
Il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi)
DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE DI MERCATO)
Il concetto di fair value, come definito nei principi contabili internazionali, rappresenta il valore di mercato di un’attività o passività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato al momento della valutazione. Il valore recuperabile di un’attività tiene conto del fair value al netto dei costi di vendita. Per determinare il fair value, si considera:
Nella pratica contabile, il fair value delle attività è spesso rappresentato dal “valore peritale”, che tiene conto delle transazioni di beni simili avvenute poco prima della valutazione, basandosi sulle migliori informazioni disponibili. L’uso del fair value risulta più agevole nel caso dei fabbricati, ma può risultare complesso per immobilizzazioni immateriali e altre attività materiali, tranne in situazioni particolari come la trattativa per la dismissione di un macchinario, ad esempio. Perciò, per le immobilizzazioni immateriali e altre attività materiali, spesso si utilizza il calcolo del valore d’uso anziché il fair value nella pratica contabile.
DETERMINAZIONE DEL VALORE D’USO
Il valore d’uso consiste nel “valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la sua vita utile”
L’OIC 9 per la determinazione del valore d’uso si fonda quindi sull’utilizzo:
L’OIC 9 entra anche nel merito di ciò che i flussi finanziari devono comprendere:
Il valore recuperabile delle attività si basa sui piani previsionali, redatti dal management, per raggiungere gli obiettivi aziendali, ma questi piani non devono superare un orizzonte temporale di cinque anni, come indicato dall’OIC 9. Tuttavia, i piani industriali o business plan spesso differiscono da quelli usati per valutare le perdite di valore. Ad esempio, se il business plan prevede acquisizioni o nuovi investimenti, i flussi generati da tali azioni non devono essere considerati nella valutazione delle perdite di valore. Si devono invece considerare solo i flussi derivanti dall’uso attuale delle attività materiali e immateriali con la capacità produttiva esistente per determinare il valore d’uso. Pertanto, sebbene i dati per valutare le perdite di valore derivino dal business plan, è improbabile che questo possa essere direttamente utilizzato per verificare tali perdite. L’OIC 9 stabilisce che non si considerino gli investimenti per i quali l’azienda non si sia già impegnata. In alcuni casi, per valutare le perdite di valore, possono essere previsti tassi di crescita o decrescita. Questi tassi sono utilizzabili solo se è stimabile un aumento o una diminuzione nel business dell’azienda, sempre mantenendo invariata la struttura produttiva esistente. Questa pratica è adottata da aziende che necessitano di proiezioni finanziarie per un periodo più lungo rispetto ai piani o alle previsioni più recenti.
SINTESI SULLA LOGIA DELLA SVALUTAZIONE
Processo logico per la determinazione della perdita di valore |
Step 1: esiste un indicatore di perdita potenziale di valore? NO à non si procede ad effettuare ulteriori verifiche
Step 2: Determinazione del valore recuperabile: fair value o valore d’uso
Step 3: Il valore recuperabile è superiore al valore netto? NO à si svaluta SI à non si svaluta
RIVALUTAZIONE.2
PREMESSA
Non è consentito effettuare rivalutazioni dei beni d’impresa discrezionali da parte degli amministratori o dei redattori di bilancio.
La rivalutazione può essere autorizzata e attuata solo in seguito a leggi speciali o “eventi eccezionali” ai sensi dell’articolo 2423 c.c:
Quando si fa riferimento a “leggi speciali”, ci si riferisce a normative specifiche promulgate dalle autorità competenti che concedono l’autorità o la possibilità di rivalutare determinate attività. Queste leggi possono essere promulgate a livello nazionale o settoriale e potrebbero essere finalizzate a sostenere settori economici specifici o ad affrontare situazioni straordinarie.
Gli “eventi eccezionali” si riferiscono a circostanze fuori dall’ordinario che giustificano la rivalutazione di attività nel bilancio di un’azienda. Questi eventi potrebbero includere situazioni come cambiamenti significativi nel panorama economico, nuove regolamentazioni che impattano il valore degli asset, o altre condizioni straordinarie che possono influenzare la valutazione di determinate attività.
In entrambi i casi, è importante che la rivalutazione sia giustificata da fatti concreti e da normative vigenti. Le aziende devono conformarsi alle leggi e regolamenti contabili per garantire la trasparenza e l’accuratezza delle informazioni finanziarie.
È importante ricordare questi concetti:
La rivalutazione dei beni d’impresa è un istituto con cui si consente di adeguare il valore di determinati beni a seguito del pagamento di un’imposta sostitutiva. Secondo l’art. 11 della L. 342/2000, oggetto della circolare n. 57/E, poi richiamato dalle leggi di rivalutazione successive, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono superare quelli attribuibili ai beni in base:
PERIZIA DI STIMA
Benché, normalmente, i valori di rivalutazione sono certificati da apposita perizia di stima (in particolar modo per beni quali immobili, impianti o beni immateriali), le norme che regolano la rivalutazione non richiedono espressamente la perizia, per cui possono essere utilizzati dati alternativi quali listini prezzi, dati di transazioni per beni similari, corrispettivi indicati in eventuali contratti preliminari di compravendita ecc.
TECNICHE DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE CONTABILE
L’operazione deve essere condotta attraverso una delle modalità alternative già previste dall’art. 5 del DM 162/2001:
È possibile utilizzare anche due tecniche in modo simultaneo per il medesimo bene, ad esempio rivalutando in parte il costo storico e riducendo per l’eccedenza il fondo di ammortamento. La scelta influenza l’importo della quota e la durata del periodo di ammortamento. In caso di riconoscimento fiscale, la diversa modalità di rivalutazione incide in modo diverso sul calcolo del 5% delle manutenzioni deducibili.
DETERMINAZIONE DELLA VITA UTILE RESIDUA
La rivalutazione non è, di per sé, fatto che può determinare l’allungamento della vita utile residua del bene. L’adeguamento della vita utile è possibile, ma deve essere il risultato di una valutazione autonoma, e non la conseguenza “automatica” della rivalutazione. Per i marchi ad esempio, la vita utile stimata in base alla durata legale o contrattuale può essere prolungata di 20 anni, nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica (documento interpretativo OIC 7).
INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
Le informazioni necessarie da fornire in Nota integrativa relativamente alla rivalutazione riguardano essenzialmente:
Con riferimento alla fiscalità differita, la relativa iscrizione sul saldo attivo di rivalutazione è obbligatoria solo se sussistono fondate previsioni che tale riserva sia attribuita ai soci, con conseguente tassazione sulla società. Se non viene iscritta la fiscalità differita sul saldo attivo di rivalutazione, la Nota integrativa deve comunque illustrare i riflessi dell’attribuzione della riserva ai soci.
INDICAZIONI NELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DEI REVISORI
L’articolo 11, comma 3, della Legge 342/2000 stabilisce che il Collegio sindacale deve indicare nei rapporti finanziari i criteri utilizzati per rivalutare e certificare che tale rivalutazione rientri nei limiti di legge. Nelle società in cui coesistono il Collegio sindacale e un organo separato responsabile della revisione legale, entrambi gli organi devono fornire le certificazioni previste dall’articolo 11, comma 3, della Legge 342/2000 (ciascuno nel proprio rapporto finanziario). Queste certificazioni riguardano sia il dovere di supervisionare il rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, come stabilito dall’articolo 2403, comma 1, del Codice civile, a carico del Collegio sindacale, sia il dovere di verificare la regolare tenuta della contabilità aziendale e l’accurata registrazione delle transazioni contabili, come previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 39/2010, a carico del revisore.
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