31 January 2024

OMAGGI

Gli omaggi sono quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita, ossia si intendono tutte le cessioni gratuite di beni molto spesso sostenute per promuovere l’immagine dell’impresa.

Nel seguente approfondimento vedremo la loro disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, distinguendo tra il punto di vista delle imprese e dei professionisti.

IMPOSTE DIRETTE

Per i titolari di reddito d’impresa l’onere sostenuto per un omaggio ha diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto a clienti o dipendenti.

In particolare, gli omaggi destinati ai cliente rientrano tra le “spese di rappresentanza” ex art. 108 co. 2 del Tuir.

In generale,  le spese relative a beni distribuiti gratuitamente sono deducibili integralmente se il loro valore unitario non è superiore a 50 euro, altrimenti, se superiori,  sono deducibili nell’esercizio di competenza fino al limite fissato per le spese di rappresentanza, ovvero :

  • All’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
  • Allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
  • Allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Con il termine valore unitario si intende l’omaggio nel suo complesso, per cui non si considerano singolarmente i beni che lo compongono (circ. Agenzia delle Entrate 13.07.2009 n. 34, 5.4).

In relazione alle prestazioni gratuite di servizi invece, posto che la norma fa espresso riferimento  ai beni, queste ultime  a prescindere dal loro valore, sono deducibili dal reddito d’impresa secondo i requisiti posti dalle spese di rappresentanza.

In relazione all’ Irap per i soggetti Ires e per le società di persone che hanno optato per la determinazione dell’Irap in base al bilancio, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto Economico. Mentre per le società di persone in regime “naturale”, gli omaggi sono classificati tra gli oneri diversi di gestione e di conseguenza, dato che componenti non rilevanti ai fini irap, non sono compresi tra i costi deducibili previsti dall’art. 5 bis del DLgs. 446/97.

In riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e  assimilati (Co.co.co ecc.),  è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95, comma 1, del DPR n. 917/86. Per il dipendente, ai sensi dell’art. 51 co. 3 del Tuir, gli omaggi ricevuti concorrono a formare il reddito ma non sono imponibili se l’ammontare ricevuto, insieme ad altri fringe benefits, non supera il valore di 258,23 euro, elevato a 1.000 euro per il 2024, o per dipendenti con figli a carico a 2.000 euro.

Ai fini Irap, per le imprese, è prevista l’indeducibilità dei costi relativi al personale, per cui gli omaggi ai dipendenti sembrerebbero deducibili se funzionali all’attività di impresa ed indeducibili se considerati tra le spese per il personale, in quanto di natura retributiva. Mentre per le società di persone in regime naturale, sono ritenuti indeducibili ai fini Irap, a meno che non rientrino tra quelli deducibili ex art. 5 del DLgs. 224/97.

Per i soggetti esercenti arti e professioni, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Analogo trattamento viene applicato ai fini Irap.

Mentre il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti è deducibile a norma dell’art. 54, comma, 1 del TUIR , ovvero in misura integrale.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, sono indeducibili ai fini IRAP i costi sostenuti dal professionista per le spese di lavoro dipendente e assimilato (fatte salve le deduzioni previste dal successivo art. 11 del medesimo D.Lgs.). Quindi, le spese per omaggi sembrerebbero indeducibili, a meno che:

  • Risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o collaboratore;
  • siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi, come per i dipendenti a tempo indeterminato).

IVA E INDIRETTE

Le cessioni gratuite di beni sono assimilate alle cessioni di beni in senso stretto, per cui soggette alla disciplina Iva, art. 2 co. 2 n. 4 del DPR n. 633/72. Tuttavia, sono escluse dall’applicazione dell’Iva le cessioni gratuite di beni:

– la cui produzione o commercio non rientra nell’attività proprio di impresa, se di costo unitario inferiore a 50 euro;

– per i quali non sia stata operata la detrazione dell’imposta nel momento dell’acquisto o dell’importazione, ex. Art. 19 del DRP 633/72.

L’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del DPR n. 633/72, prevede:

  • la detraibilità integrale dell’IVA per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario non superiore ad euro 50,00;
  • l’indetraibilità dell’IVA per gli omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00.

Per cui per i beni non rientranti nell’attività propria d’impresa, la cessione gratuita è sempre esclusa da Iva.

Con riguardo ai beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti, essendo non inerenti all’attività di impresa, la relativa Iva è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR n. 633/72. Se gli omaggi riguardano l’attività d’impresa spetta la detrazione dell’imposta e la cessione gratuita è imponibile.

CONTABILITA’ E BILANCIO

Gli omaggi sono classificabili in bilancio come oneri diversi di gestione di natura non finanziaria, voce B.14 di Conto Economico. La scrittura contabile è la seguente:

Omaggi (B.14 CE)                            a                        Debiti (D.7 passivo SP)

Torna agli approfondimenti