07 February 2024

I ROTTAMI

I rottami per definizione sono beni divenuti fisicamente inutilizzabili (e non semplicemente obsoleti) per lo scopo cui sono destinati, non riparabili, o per i quali non è conveniente la riparazione.
Dal punto di vista dell’IVA, è possibile separare i rottami dai “beni usati” poiché non possono essere riutilizzati senza subire ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

La disciplina Iva riguardante la cessione di rottami (cascami, rottami, carta da macero, stracci, ecc.) è contenuta all’ articolo 74, comma 7 e 8 del DPR 633/72. Secondo tale disposizione alla cessione di rottami deve essere applicato il meccanismo del “reverse charge“.

Ambito soggettivo

Sono tenuti all’applicazione dell’Iva con il meccanismo del reverse charge gli operatori del settore del commercio di rottami e materiali di scarto. Si tratta delle seguenti categorie di soggetti:

– I “raccoglitori e rivenditori” di materiale di recupero con sede fissa o in forma ambulante;

– Le imprese che generano rottami come sottoprodotto delle proprie lavorazioni;

– Le imprese che occasionalmente acquistano e vendono rottami o commerciano semilavorati di metalli non ferrosi.

Se il cessionario è un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è suo dovere effettuare il pagamento dell’IVA. Tuttavia, quando le cessioni sono rivolte a privati, si applicano le regole ordinarie per il pagamento dell’imposta.

Ambito oggettivo

L’Agenzia delle Entrate definisce come rottame un bene in assoluto non suscettibile di reimpiego, se non attraverso operazioni di lavorazione e trasformazione (tali operazioni devono, cioè, essere necessarie per il reimpiego). Più precisamente, il “reverse charge” deve essere applicato alle cessioni di:

– Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, inclusi i relativi lavori;

– Rottami, cascami e avanzi di carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica;

– Semilavorati di alcuni metalli ferrosi e non ferrosi.

Tutte le cessioni interne di beni corrispondenti alle voci della tariffa doganale indicate nella normativa sono assoggettate all’IVA mediante reverse charge. Non è necessario verificare di volta in volta la destinazione d’uso specifica di tali beni.

Tale disciplina si applica anche alle cessioni di prodotti editoriali invenduti. In questo caso la condizione necessaria è che tali prodotti devono essere privi di valore intrinseco quale prodotto editoriale e siano effettuate verso raccoglitori o rivenditori di carta da macero per una successiva trasformazione e riutilizzo.

Rottami e rifiuti

L’art. 74, comma 7 e 8 del DPR 633/72 si estende sia ai rottami “nuovi” (anche detti scarti di lavorazione), sia ai rottami “vecchi” (per esempio rottami provenienti dalla raccolta dei rifiuti); quindi si applica il meccanismo del reverse charge.

Tuttavia, è importante sottolineare che le cessioni di prodotti derivanti dal processo di riciclo, quindi se i prodotti ottenuti dal riciclo sono destinati a essere utilizzati come materia prima diretta in un processo produttivo, il regime del reverse charge non si applica a tali transazioni.

 Operazioni interne

Per le operazioni interne, l’art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, applica il meccanismo dell’inversione contabile. Il cedente dovrà emettere fattura senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile”. Il cessionario dovrà integrare la fattura indicando l’aliquota applicabile e l’imposta di riferimento.

Questa operazione deve essere annotata sia nel registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi del cessionario, sia nel registro IVA degli acquisti del cedente.

A partire dal 1° gennaio 2021, deve essere inserito il codice natura “N6.1” nelle fatture emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per indicare correttamente le transazioni soggette al meccanismo di inversione contabile.

 Lavorazioni su rottami

Con riferimento alla circolare 43/E/2008, è stato chiarito che il meccanismo del reverse charge si estende anche a:

– Rottami elencati nell’art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72 che sono stati soggetti a operazioni di pulizia, selezione, taglio, compattazione, lingottatura o altri trattamenti volti a facilitarne l’utilizzo, trasporto o stoccaggio senza alterarne la natura. Ad esempio, i materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che, attraverso lavorazioni, diventano idonei per il riciclo;

– Lavorazioni eseguite su rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi o non ferrosi, purché finalizzate a ottenere un prodotto che conserva la qualificazione di rottame.

 Pallet recuperati

Il reverse charge si applica anche per le cessioni di bancali in legno recuperati. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27 marzo 2015, n. 14, precisa che, ai fini dell’applicazione del reverse-charge alle cessioni di bancali in legno, la condizione per cui gli stessi siano “recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo” è sufficiente, e pertanto non è richiesta, a differenza dei rottami, che i pallets siano inutilizzabili rispetto all’originaria destinazione se non tramite una fase di lavorazione/trasformazione.

Trasporto di rottami

Le operazioni relative al trasporto di rottami sono assoggettate al regime dell’art. 74, comma 7 qualora siano rese “direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese”, tali, quindi, da costituire prestazioni accessorie alla cessione dei rottami ex articolo 12 del DPR 633/72.

Di conseguenza, se la prestazione di trasporto è fornita da un vettore terzo nei confronti del cessionario dei rottami, questa non è soggetta al meccanismo del reverse charge.

 Operazioni tra soggetti non stabiliti in Italia

Per operazioni realizzate tra soggetti IVA non stabiliti ma rilevante in Italia in quanto i rottami sono presenti nel territorio nazionale, si applica il regime previsto dall’art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72. Il debitore d’imposta è rappresentato dal cessionario (che abbia o meno la sede o la stabile organizzazione in Italia) ed è tenuto ad identificarsi ai fini iva in Italia.

Tuttavia, va notato che la Corte di Cassazione ha assunto una posizione divergente, sostenendo che, ai fini dell’applicazione del reverse charge, è comunque necessario che il cessionario sia un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio italiano.

Esportazioni e importazioni

Per le cessioni di rottami effettuate da un soggetto IVA italiano ad un operatore extra UE (esportazioni) non risultano disposizioni particolari e quindi trova applicazione, come previsto per la generalità dei casi, l’art. 8, D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale le esportazioni di beni sono non imponibili IVA.

Tuttavia l’art. 30 del DL 21/2022 ha introdotto l’obbligo di notifica per le esportazioni di materie prime critiche, compresi i rottami ferrosi. La notifica deve essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’operazione. È necessario fornire una completa informativa in merito.

Per gli acquisti di rottami effettuati da un soggetto IVA italiano da un soggetto extra UE (importazioni), l’art. 70, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 dispone espressamente la medesima disciplina riguardante le importazioni di oro e quindi l’IVA deve essere:

  • accertata e liquidata in Dogana;
  • assolta dall’acquirente italiano con l’annotazione della bolletta doganale sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture emesse/corrispettivi (reverse charge).

Se l’importatore non è un soggetto passivo IVA, l’imposta è assolta in dogana secondo le regole ordinarie.

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