14 February 2024

HOLDING – PARTE I

La holding è una società che detiene e gestisce partecipazioni in più imprese, sulle quali esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale, al fine di orientare la loro attività conformemente alla strategia globale del gruppo. Secondo l’art. 162-bis del Tuir ai fini fiscali vi sono due definizioni di holding in base alla natura delle partecipazioni detenute, ossia società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria. Nel seguente approfondimento vedremo la loro disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi, Ires.

Una società può essere classificata come società di partecipazione finanziaria, o “holding finanziaria”, se svolge prevalentemente o esclusivamente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, art. 162-bis co. 1 lett. b) del TUIR. Tale caratterizzazione viene determinata se il valore complessivo delle partecipazioni possedute in tali intermediari e degli altri elementi patrimoniali correlati supera il 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (art. 162-bis co. 2 del TUIR), come riportato nel bilancio dell’ultimo esercizio approvato.

Ai fini fiscali, questi soggetti vengono equiparati agli intermediari finanziari, per cui seguono le seguenti disposizioni:

  • Per quanto riguarda gli interessi passivi, 96 del Tuir, è prevista la loro integrale deducibilità per gli intermediari finanziari secondo la definizione dell’art. 162-bisdel TUIR); mentre per le SGR, SIM, alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi vi è la deducibilità parziale del 96% degli interessi passivi;
  • Le svalutazioni e le perdite su crediti ( 106co. 3 e 4 del TUIR) verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio;
  • Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione della participation exemption alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria ( 113co. 1, 2, 5 e 6 del TUIR);
  • Per gli intermediari finanziari, escluse le SGR e le SIM, e per la Banca d’Italia, l’aliquota IRES è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali ( 1co. 65 della L. 208/2015).

Mentre le società di partecipazione non finanziaria, o “holding industriali”, come definite dall’articolo 162-bis del TUIR, sono quelle che si dedicano principalmente all’acquisizione di partecipazioni in entità diverse dagli intermediari finanziari o che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53. Questa classificazione si basa sull’analisi del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso, dove il valore totale delle partecipazioni e degli altri asset correlati in entità diverse dagli intermediari finanziari deve superare il 50% dell’attivo patrimoniale complessivo. Il test in argomento deve essere svolto prendendo a riferimento i dati del medesimo bilancio per cui si presenta la dichiarazione.

Le holding industriali non sono regolate esplicitamente dal TUIR, infatti, la loro definizione è derivata per differenza, escludendo le norme fiscali riservate alle holding finanziarie. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche delle holding industriali:

  • Sono soggette al regime di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’articolo 96, comma 1, del TUIR. Questo significa che gli interessi passivi sono deducibili fino alla concorrenza degli interessi attivi e, eventualmente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL);
  • non sono soggette all’addizionale IRES del 3,5%, a differenza delle holding finanziarie.

Inoltre, secondo la Risoluzione Ministeriale del 12 marzo 1976, numero 197, il calcolo delle svalutazioni dei crediti deducibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUIR include anche i crediti finanziari verso le partecipate, limitatamente alle società controllate e collegate. Le holding industriali devono ridurre la propria base di ACE (Ammortamento del Capitale Eccedente) in relazione agli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, come stabilito dall’articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017. Questa norma menziona esplicitamente le “holding non finanziarie”.

In sintesi, le holding industriali si distinguono dalle holding finanziarie per le loro caratteristiche fiscali e per il loro scopo principale di detenere partecipazioni in entità non finanziarie, come società operanti in settori industriali o commerciali.

Invece, alcune disposizione comuni relativi alle imposte sui redditi sono:

1. Partecipation Exemption, 87 co.5 del Tuir: ai fini pex è necessario superare lo schermo societario e verificare i requisiti di cui all’art. 87co. 1 lett. c) e d) del TUIR (residenza fiscale in uno Stato non considerato a fiscalità privilegiata e commercialità) direttamente in capo alle società partecipate dalla holding (circ. 7/2013, § 7, e 36/2004, § 2.3.5).
Ai fini dell’individuazione del periodo di “monitoraggio” della localizzazione della società in un Paese diverso da quelli considerati a fiscalità privilegiata, la norma sancisce che:

  • il requisito della residenza della partecipata deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
  • tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso

2. Possono disapplicare la disciplina delle società non operative le società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo perché superano il test dei ricavi o perché abbiano ottenuto risposta positiva a interpello ( 1 co. 1 lett. e) del provv. 23681/2008). La disapplicazione ha natura parziale e si sostanzia nel non considerare le predette partecipazioni nel calcolo dei ricavi minimi presunti; in presenza di sole partecipazioni in società non di comodo, la disapplicazione è totale (anche se la società controllante non presenta ricavi).

3. Con riferimento alle società in perdita sistematica, l’art. 1 co. 1 lett. d) del provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012 n. 87956 dispone la disapplicazione per le società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2 co. 36-decies ss. del DL 138/2011 o a fronte dell’accoglimento dell’istanza di interpello. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni ed ha natura totale; se il valore della holding deriva prevalentemente da società in perdita sistematica la holding risulta in perdita sistematica e non può escludere dal calcolo del reddito minimo il valore delle partecipazioni “operative”. La disciplina delle società in perdita sistematica è stata abrogata dal periodo d’imposta in corso al 31.12.20222

Per determinare se una società è una “holding finanziaria” o una “holding industriale”, è necessario valutare la proporzione delle due tipologie di partecipazioni rispetto all’attivo totale. Questa valutazione esclude gli impegni ad erogare i fondi e le garanzie rilasciate verso le società partecipate (risposta 178/2022), ma include tutti i finanziamenti erogati alle partecipate (risposta n. 177/2022). Per la verifica di del test di prevalenza:

  • occorre tenere conto solo delle partecipazioni immobilizzate e delle partecipazioni che, pur essendo iscritte tra il circolante, erano classificate tra le immobilizzazioni e sono state allocate tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni in virtù di una decisione di smobilizzo;
  • non rilevano, invece, le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, rilevate ab origine nell’attivo circolante (cfr. risposte a interpello 266/2021 e 363/2021 in senso contrario si era pronunciata la circ. Assoholding 2/2019, secondo la quale il c.d. “test della prevalenza” va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, sia delle partecipazioni del circolante).

 

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