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14 February 2024
La holding è una società che detiene e gestisce partecipazioni in più imprese, sulle quali esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale, al fine di orientare la loro attività conformemente alla strategia globale del gruppo. Secondo l’art. 162-bis del Tuir ai fini fiscali vi sono due definizioni di holding in base alla natura delle partecipazioni detenute, ossia società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria. Nel seguente approfondimento vedremo la loro disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi, Ires.
Una società può essere classificata come società di partecipazione finanziaria, o “holding finanziaria”, se svolge prevalentemente o esclusivamente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, art. 162-bis co. 1 lett. b) del TUIR. Tale caratterizzazione viene determinata se il valore complessivo delle partecipazioni possedute in tali intermediari e degli altri elementi patrimoniali correlati supera il 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (art. 162-bis co. 2 del TUIR), come riportato nel bilancio dell’ultimo esercizio approvato.
Ai fini fiscali, questi soggetti vengono equiparati agli intermediari finanziari, per cui seguono le seguenti disposizioni:
Mentre le società di partecipazione non finanziaria, o “holding industriali”, come definite dall’articolo 162-bis del TUIR, sono quelle che si dedicano principalmente all’acquisizione di partecipazioni in entità diverse dagli intermediari finanziari o che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53. Questa classificazione si basa sull’analisi del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso, dove il valore totale delle partecipazioni e degli altri asset correlati in entità diverse dagli intermediari finanziari deve superare il 50% dell’attivo patrimoniale complessivo. Il test in argomento deve essere svolto prendendo a riferimento i dati del medesimo bilancio per cui si presenta la dichiarazione.
Le holding industriali non sono regolate esplicitamente dal TUIR, infatti, la loro definizione è derivata per differenza, escludendo le norme fiscali riservate alle holding finanziarie. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche delle holding industriali:
Inoltre, secondo la Risoluzione Ministeriale del 12 marzo 1976, numero 197, il calcolo delle svalutazioni dei crediti deducibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUIR include anche i crediti finanziari verso le partecipate, limitatamente alle società controllate e collegate. Le holding industriali devono ridurre la propria base di ACE (Ammortamento del Capitale Eccedente) in relazione agli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, come stabilito dall’articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017. Questa norma menziona esplicitamente le “holding non finanziarie”.
In sintesi, le holding industriali si distinguono dalle holding finanziarie per le loro caratteristiche fiscali e per il loro scopo principale di detenere partecipazioni in entità non finanziarie, come società operanti in settori industriali o commerciali.
Invece, alcune disposizione comuni relativi alle imposte sui redditi sono:
1. Partecipation Exemption, 87 co.5 del Tuir: ai fini pex è necessario superare lo schermo societario e verificare i requisiti di cui all’art. 87co. 1 lett. c) e d) del TUIR (residenza fiscale in uno Stato non considerato a fiscalità privilegiata e commercialità) direttamente in capo alle società partecipate dalla holding (circ. 7/2013, § 7, e 36/2004, § 2.3.5).
Ai fini dell’individuazione del periodo di “monitoraggio” della localizzazione della società in un Paese diverso da quelli considerati a fiscalità privilegiata, la norma sancisce che:
2. Possono disapplicare la disciplina delle società non operative le società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo perché superano il test dei ricavi o perché abbiano ottenuto risposta positiva a interpello ( 1 co. 1 lett. e) del provv. 23681/2008). La disapplicazione ha natura parziale e si sostanzia nel non considerare le predette partecipazioni nel calcolo dei ricavi minimi presunti; in presenza di sole partecipazioni in società non di comodo, la disapplicazione è totale (anche se la società controllante non presenta ricavi).
3. Con riferimento alle società in perdita sistematica, l’art. 1 co. 1 lett. d) del provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012 n. 87956 dispone la disapplicazione per le società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2 co. 36-decies ss. del DL 138/2011 o a fronte dell’accoglimento dell’istanza di interpello. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni ed ha natura totale; se il valore della holding deriva prevalentemente da società in perdita sistematica la holding risulta in perdita sistematica e non può escludere dal calcolo del reddito minimo il valore delle partecipazioni “operative”. La disciplina delle società in perdita sistematica è stata abrogata dal periodo d’imposta in corso al 31.12.20222
Per determinare se una società è una “holding finanziaria” o una “holding industriale”, è necessario valutare la proporzione delle due tipologie di partecipazioni rispetto all’attivo totale. Questa valutazione esclude gli impegni ad erogare i fondi e le garanzie rilasciate verso le società partecipate (risposta 178/2022), ma include tutti i finanziamenti erogati alle partecipate (risposta n. 177/2022). Per la verifica di del test di prevalenza:
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