21 February 2024

IL REGIME DEL MARGINE – Parte 1

Il regime del margine, disciplinato dagli articoli da 36 a 40 del DL 41/95, rappresenta un regime speciale dell’IVA finalizzato a regolare le vendite di determinate categorie di beni. In base a questo regime, l’IVA viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello di acquisto, tenendo conto anche dei costi accessori o di riparazione. Di conseguenza, la base imponibile IVA non è determinata sull’intero prezzo di vendita, ma solamente sul margine di profitto lordo realizzato dal rivenditore. L’obiettivo principale del regime del margine è quello di evitare la doppia imposizione per i beni che, dopo essere usciti dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo per la successiva rivendita, comportando così un’altra imposizione in relazione al prezzo di vendita da parte di quest’ultimo. Ai fini dell’applicazione del regime del margine, i beni devono essere acquistati nel territorio dello Stato o in quello di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Le tipologie di beni ceduti con il regime del margine sono:

  • Beni mobili usati, ma suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, compresi i beni che sono destinati ad un utilizzo diverso, purché non siano modificate le loro caratteristiche tipologiche. Questo regime si applica a condizione che i beni in questione siano già stati assoggettati a tassazione in via definitiva; quindi, solitamente quando i beni sono stati acquistati presso privati stabiliti in Italia o in altro Stato membro UE.
  • Oggetti d’arte e di antiquariato o da collezione, quando rientrano in una categoria importante o sono acquistati con IVA presso l’autore o i suoi eredi o legatari.
  • Contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o soggetti assimilati

Metodi di calcolo del margine

Il margine si determina tramite l’applicazione di metodi differenti in base alla natura dei beni ceduti e dell’attività nell’ambito della quale le operazioni sono poste in essere. I metodi utilizzati possono essere quello analitico, forfetario, globale.

Il metodo analitico rappresenta il modo ordinario per calcolare la base imponibile delle operazioni soggette al regime del margine. Per ogni singolo bene, la base imponibile è determinata come la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene stesso, aggiungendo eventuali spese di riparazione e accessorie attribuibili ad esso. Tutti questi valori vengono considerati al lordo dell’IVA. Se il margine è positivo, è necessario detrarre l’imposta utilizzando le percentuali di scorporo corrispondenti all’aliquota applicata. Sull’importo così ottenuto viene applicata l’IVA. Se il margine è negativo, non è dovuta alcuna imposta e non è possibile compensarlo con eventuali margini positivi. I soggetti che utilizzano il metodo analitico sono tenuti a registrare le cessioni e gli acquisti soggetti alla disciplina speciale su un registro detto “carico e scarico”, annotando la data dell’operazione, la natura, la qualità e la quantità dei beni, il prezzo di acquisto, le spese di riparazione, i costi accessori, il prezzo di vendita e il margine determinato.

Il metodo forfetario per il calcolo del margine si applica solo a determinate categorie di soggetti o a particolari tipologie di prodotti. In questo caso, la base imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta viene stabilita in modo forfetario, applicando una percentuale prefissata al prezzo di vendita, come previsto dall’art. 36 comma 5 del DL 41/95. Per i soggetti che adottano il metodo forfetario, non è richiesto di tenere un registro “carico e scarico”. Le vendite di beni soggetti al regime del margine possono essere annotate separatamente nel registro dei corrispettivi e per gli acquisti è sufficiente conservare la documentazione relativa, come fatture, ricevute, eccetera.

I soggetti che applicano il metodo analitico o quello forfetario possono optare per l’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie per una o più cessioni, dandone comunicazione in sede di dichiarazione IVA annuale. L’opzione è valida fino a revoca ed è vincolante per almeno un triennio.

Il metodo globale prevede che la base imponibile sia determinata come differenza tra l’ammontare complessivo delle vendite e degli acquisti effettuati nel mese o nel trimestre di riferimento. Il calcolo viene effettuato periodicamente e riguarda masse di operazioni, senza tener conto della correlazione tra operazioni passive e attive. Se la differenza tra la massa delle vendite e quella degli acquisti è positiva, l’imposta si applica su tale importo; se invece il margine è negativo, viene considerato come “credito” e aumenta gli acquisti nel periodo successivo. A differenza del regime analitico, il regime globale consente di compensare i margini positivi con quelli negativi. Questo metodo viene utilizzato per diverse categorie di beni, tra cui la vendita di veicoli usati, di monete o altri oggetti da collezione, di confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, nonché per la vendita di beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro. I soggetti che applicano il metodo globale istituiscono due registri separati per annotare gli acquisti dei beni rilevanti ai fini del margine, indicando la natura, la qualità e la quantità dei beni e il relativo corrispettivo, e le vendite, indicando la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti, i relativi corrispettivi comprensivi dell’imposta e distinti per aliquota.

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