28 February 2024

LE ESPORTAZIONI

Ai fini IVA sono comprese nell’ambito delle “cessioni all’esportazione” le sole esportazioni definitive secondo la disciplina doganale.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72, le cessioni all’esportazione configurano operazioni non imponibili agli effetti dell’IVA a condizione che:

  • Trasferimento fisico al di fuori dell’UE: I beni siano materialmente trasferiti fuori dall’ Unione Europea;
  • Trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento: Il venditore trasferisce effettivamente il controllo e il possesso dei beni al compratore.

 

Esportazioni “dirette”

L’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR 633/72 riguarda le esportazioni il cui trasporto o spedizione dei beni è effettuato dal cedente, anche tramite un commissionario. I requisiti oggettivi delle esportazioni “dirette” sono:

  • Il trasferimento della merce al di fuori della Unione Europea (da verificare con documentazione doganale)
  • Il trasferimento dei diritti di proprietà sui beni (o altro diritto reale di godimento)
  • Il trasporto dei beni all’estero sia effettuato dal cedente

 

Non assume rilevanza l’onerosità dell’operazione. In pratica, anche se l’operazione è effettuata a titolo gratuito o non comporta un guadagno per il cedente, può comunque essere considerata una cessione all’esportazione se soddisfa tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa fiscale.

Dal punto di vista soggettivo, il cedente deve essere un soggetto passivo d’imposta. Questo include sia i soggetti residenti che i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, nonché i soggetti non residenti che sono stati registrati ai fini dell’IVA in Italia tramite identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.

Esportazioni tramite commissionario

Anche se un commissionario interviene nell’operazione, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, tali transazioni possono essere considerate cessioni all’esportazione “dirette”. Il coinvolgimento del commissionario non cambia la natura dell’operazione, poiché agisce come un soggetto “trasparente” ai fini dell’IVA. Di conseguenza, l’operazione può essere classificata come non imponibile:

  • Sia nel rapporto tra cedente e commissionario;
  • Sia nel rapporto tra Commissionario e cessionario (non residente).

 

Esportazioni indirette

Le esportazioni “indirette”, regolate dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR 633/72, sono caratterizzate da alcuni requisiti specifici affinché l’operazione possa qualificarsi come cessione all’esportazione non imponibile ai fini dell’IVA.  I requisiti sono:

  • Trasferimento dei beni all’estero nello stato originario, senza lavorazione;
  • Trasporto o spedizione dei beni a nome o a cura del cessionario non residente;
  • Cessionario non residente deve essere un operatore economico;
  • Trasferimento dei beni al di fuori dell’Unione europea entro 90 giorni dalla consegna.

 

Esclusioni

Le esclusioni dal regime di non imponibilità IVA previsto per le esportazioni “indirette” sono specificate dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR 633/72. Queste esclusioni riguardano le cessioni di beni destinate a determinati utilizzi specifici:

  • Beni destinati a dotazione o a provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
  • Beni da trasportare nei bagagli personali al di fuori del territorio dell’Unione europea.

 

Prove dell’esportazione

La conferma che i beni hanno lasciato il territorio dell’UE è principalmente fornita attraverso il messaggio elettronico “uscita conclusa”, trasmesso dall’ufficio doganale di uscita all’ufficio doganale di esportazione tramite il sistema AIDA. L’ufficio doganale di uscita si trova nel luogo fisico in cui i beni lasciano effettivamente il territorio dell’UE, mentre l’ufficio doganale di esportazione di solito corrisponde al luogo di stabilimento dell’esportatore.

Per verificare la ricezione di questo messaggio, l’esportatore può inserire il codice identificativo MRN (Movimento di Resa Nazionale) relativo all’operazione di esportazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito”

 

Prove “alternative”

Nel caso in cui il venditore non sia l’intestatario della dichiarazione doganale di esportazione e quindi potrebbe non avere accesso al messaggio “uscita conclusa” tramite il codice MRN, la conferma dell’esportazione può comunque essere ottenuta attraverso il “visto uscire” apposto dall’ufficio doganale sul DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione).

 

Fatturazione

Per le cessioni all’esportazione, è necessario emettere una fattura al momento della spedizione dei beni, specificando che si tratta di un’operazione non imponibile e eventualmente facendo riferimento alla normativa pertinente. Quando si utilizzano fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, è importante indicare il codice natura “N3.1″ (Non imponibili – Esportazioni).

Tuttavia, se le operazioni coinvolgono soggetti non stabiliti in Italia, l’emissione della fattura in formato elettronico per le esportazioni è facoltativa. Inoltre, non è necessario effettuare la comunicazione dei dati transfrontalieri tramite l'”esterometro”, poiché tali operazioni sono documentate tramite la bolletta doganale.

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