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06 March 2024
Un derivato è un contratto finanziario o altro strumento caratterizzato dalle seguenti tre condizioni (in base all’articolo 2426, comma 2, del codice civile e al documento OIC 32, paragrafo 11):
Classificazione
Gli strumenti finanziari derivati con un valore equo positivo al momento della valutazione sono registrati come attività nel bilancio dello Stato patrimoniale.
Nello specifico (con riferimento al documento OIC 32, paragrafo 28):
Le modifiche al fair value degli strumenti finanziari derivati sono registrate nel Conto Economico nella sezione “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Nella specifica voce “D.18.d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” sono comprese:
All’interno della voce “D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” sono comprese:
Le variazioni del fair value della componente efficace dei derivati utilizzati per coprire flussi finanziari sono registrate nella voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Tale riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti (conformemente al documento OIC 32).
Registrazione Iniziale
L’inclusione degli strumenti finanziari derivati nel sistema contabile avviene all’inizio quando la società, diventando parte dei termini contrattuali al momento della sottoscrizione del contratto, assume i relativi diritti e obblighi (come indicato nel documento OIC 32).
Gli strumenti finanziari derivati, anche se integrati in altri strumenti finanziari, sono registrati inizialmente al fair value (conformemente all’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile).
Valutazioni Successive
Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value al momento della chiusura di ciascun esercizio contabile (come previsto nel documento OIC 32).
Derivati di copertura
La validità della copertura (e quindi la possibilità di contabilizzare il derivato come copertura) è riconosciuta solo quando esiste fin dall’inizio una stretta correlazione documentata tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione soggetti a copertura e quelli dello strumento di copertura (conforme all’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile).
Di conseguenza, affinché il derivato possa essere contabilizzato come di copertura, la relazione di copertura deve soddisfare i seguenti requisiti di efficacia:
Informativa in Nota integrativa e bilancio abbreviato
Gli obblighi di informativa in Nota integrativa sono disciplinati dagli artt. 2427 co. 1 n. 18 e 2427-bis c.c. e dal documento OIC 32.
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani. Possono, quindi, essere omesse le voci “B.III.4 – Strumenti finanziari derivati attivi”, “C.III.5 – Strumenti finanziari derivati attivi” e “B.3 – Strumenti finanziari derivati passivi”, che sono contrassegnate da numeri arabi.
Nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata la voce “D.18.d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” può essere raggruppata con le voci D.18.a), D.18.b) e D.18.c), mentre la voce “D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” può essere raggruppata con le voci D.19.a), D.19.b) e D.19.c).
La Nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c. e dal documento OIC 32. Non è previsto, invece, l’obbligo di fornire le informazioni richieste dall’art. 2427 co. 1 n. 18 c.c., secondo cui, la nota integrativa deve indicare le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
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