06 March 2024

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

Un derivato è un contratto finanziario o altro strumento caratterizzato dalle seguenti tre condizioni (in base all’articolo 2426, comma 2, del codice civile e al documento OIC 32, paragrafo 11):

  • il suo valore è influenzato dalla variazione di un particolare tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, valore di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o tasso, rating di credito o altro parametro, a condizione che, nel caso di un parametro non finanziario, questo non sia specifico per una delle parti coinvolte nel contratto;
  • richiede un investimento iniziale nullo o comunque minore rispetto a quello normalmente necessario per ottenere gli stessi risultati connessi a variazione di fattori di mercato;
  • la sua liquidazione avviene in una data futura.

Classificazione

Gli strumenti finanziari derivati con un valore equo positivo al momento della valutazione sono registrati come attività nel bilancio dello Stato patrimoniale.

Nello specifico (con riferimento al documento OIC 32, paragrafo 28):

  • un derivato utilizzato per coprire flussi finanziari o il valore equo di un’attività viene classificato nell’attivo circolante (voce “C.III.5 – Strumenti finanziari derivati attivi”) o nell’attivo immobilizzato (voce “B.III.4 – Strumenti finanziari derivati attivi”), a seconda della natura dell’attività coperta;
  • un derivato utilizzato per coprire flussi finanziari e il valore equo di una passività che maturerà oltre l’esercizio successivo viene classificato nell’attivo immobilizzato (voce B.III.4);
  • un derivato utilizzato per coprire flussi finanziari e il valore equo di una passività che maturerà entro l’esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile viene classificato nell’attivo circolante (voce C.III.5);
  • un derivato non utilizzato per coperture è classificato nell’attivo circolante (voce C.III.5).Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione sono rilevati tra le passività dello Stato patrimoniale e, in particolare, nella voce “B.3 – Strumenti finanziari derivati passivi” (documento OIC 32).

Le modifiche al fair value degli strumenti finanziari derivati sono registrate nel Conto Economico nella sezione “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Nella specifica voce “D.18.d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” sono comprese:

  • incrementi positivi del fair value dei derivati non utilizzati per coperture, calcolati durante la successiva valutazione o al momento della liquidazione contabile del derivato;
  • profitti derivanti dalla componente inefficace della copertura nel contesto di una copertura dei flussi finanziari;
  • incrementi positivi derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e incrementi positivi derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura del fair value;
  • aumento positivo del valore temporale di un’opzione o di un forward.

All’interno della voce “D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” sono comprese:

  • decrementi negativi del fair value dei derivati non utilizzati per coperture, calcolati durante la successiva valutazione o al momento della liquidazione contabile del derivato;
  • perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nel contesto di una copertura dei flussi finanziari;
  • decrementi negativi derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e decrementi negativi derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nel contesto di una copertura del fair value;
  • decremento negativo del valore temporale di un’opzione o di un forward.

Le variazioni del fair value della componente efficace dei derivati utilizzati per coprire flussi finanziari sono registrate nella voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Tale riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti (conformemente al documento OIC 32).

Registrazione Iniziale

L’inclusione degli strumenti finanziari derivati nel sistema contabile avviene all’inizio quando la società, diventando parte dei termini contrattuali al momento della sottoscrizione del contratto, assume i relativi diritti e obblighi (come indicato nel documento OIC 32).

Gli strumenti finanziari derivati, anche se integrati in altri strumenti finanziari, sono registrati inizialmente al fair value (conformemente all’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile).

Valutazioni Successive

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value al momento della chiusura di ciascun esercizio contabile (come previsto nel documento OIC 32).

Derivati di copertura

La validità della copertura (e quindi la possibilità di contabilizzare il derivato come copertura) è riconosciuta solo quando esiste fin dall’inizio una stretta correlazione documentata tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione soggetti a copertura e quelli dello strumento di copertura (conforme all’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile).

Di conseguenza, affinché il derivato possa essere contabilizzato come di copertura, la relazione di copertura deve soddisfare i seguenti requisiti di efficacia:

  • vi deve essere una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura, cioè il valore dello strumento di copertura deve variare nella direzione opposta rispetto a quello dell’elemento coperto in conseguenza dei movimenti della stessa variabile sottostante.
  • l’effetto del rischio di credito della controparte del derivato e dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non deve prevalere sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;
  • il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti deve essere tale da non determinare ex ante l’inefficacia della copertura (es. copertura di un nozionale superiore di quello dell’elemento coperto).

Informativa in Nota integrativa e bilancio abbreviato

Gli obblighi di informativa in Nota integrativa sono disciplinati dagli artt. 2427 co. 1 n. 18 e 2427-bis c.c. e dal documento OIC 32.

Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani. Possono, quindi, essere omesse le voci “B.III.4 – Strumenti finanziari derivati attivi”, “C.III.5 – Strumenti finanziari derivati attivi” e “B.3 – Strumenti finanziari derivati passivi”, che sono contrassegnate da numeri arabi.

Nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata la voce “D.18.d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” può essere raggruppata con le voci D.18.a), D.18.b) e D.18.c), mentre la voce “D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati” può essere raggruppata con le voci D.19.a), D.19.b) e D.19.c).

La Nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c. e dal documento OIC 32. Non è previsto, invece, l’obbligo di fornire le informazioni richieste dall’art. 2427 co. 1 n. 18 c.c., secondo cui, la nota integrativa deve indicare le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

Torna agli approfondimenti