13 March 2024

FONDO ACCANTONAMENTI – GLI ASPETTI CONTABILI

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424-bis co. 3 c.c.).

Gli accantonamenti rappresentano la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell’esercizio, dei fondi per rischi e oneri (documento OIC 31).

I fondi generati dagli accantonamenti sono così classificati:

  • i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;
  • i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi;
  • i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è in funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell’ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere il ricorso a calcoli matematico-attuariali.

Classificazione

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle seguenti voci del passivo dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.):

  1. B) Fondi per rischi e oneri
  2. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
  3. Per imposte, anche differite;
  4. Strumenti finanziari derivati passivi;
  5. Altri.

La voce “B.1 – Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili” accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., nonché le indennità una tantum, quali ad esempio:

  • fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
  • fondi di indennità suppletiva di clientela;
  • fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.

La voce “B.2 – Fondi per imposte, anche differite” riguarda:

  • le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, che possono derivare, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi ancora in corso;
  • le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

La voce “B.4 – Altri fondi” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio:

  • fondi per cause in corso;
  • fondi per garanzie prestate;
  • fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
  • fondi per manutenzione ciclica;
  • fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto;
  • fondi per operazioni e concorsi a premio;
  • fondi per resi di prodotti;
  • fondi per recupero ambientale;
  • fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
  • fondi per contratti onerosi.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di Conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio di classificazione “per natura” dei costi. Tutte le volte in cui non è attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci delle suddette classi, gli accantonamenti sono iscritti alle voci B.12 e B.13 del Conto economico.

Gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono rilevati:

  • in linea generale nella voce B.9.d;
  • nella voce B.7, se relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato (es. accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza e ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto.

Condizioni per la rilevazione

I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite e debiti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • natura determinata;
  • esistenza certa o probabile;
  • ammontare o data di sopravvenienza delle passività indeterminabili;
  • ammontare delle passività attendibilmente stimabili.

Un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:

  • rettificare i valori dell’attivo;
  • coprire rischi generici;
  • effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio;
  • rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma per le quali non è possibile determinare l’ammontare se non in modo aleatorio ed arbitrario;
  • rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

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