03 April 2024

ESPORTAZIONI – PARTE 2

Esportatore abituale

Le imprese soggette all’IVA che regolarmente vendono merci all’estero o all’interno dell’Unione Europea possono acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA, purché rispettino determinati criteri e entro un limite stabilito dalla legge. Questa regola è pensata per evitare che le imprese esportatrici accumulino un credito fiscale significativo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a causa delle loro vendite non soggette a IVA (art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72).

Ai sensi dell’art. 1 del DL 746/83, acquisiscono lo status di esportatore abituale i soggetti passivi IVA che, nell’anno precedente hanno registrato:

  • cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 lett. a) e b) del DPR 633/72, operazioni assimilate di cui ai successivi artt. 8-bis co. 1, 9 co. 1 rientranti nell’attività propria del soggetto passivo, altre operazioni assimilate ex artt. 71 e 72 del medesimo decreto,
  • cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 41 e 58 del DL 331/93 e operazioni assimilate,

 

per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno o nei dodici mesi precedenti diminuito:

  • delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • delle operazioni di cui all’art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 (cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle finanziarie e assicurative rese a soggetti passivi di altri Stati UE debitori d’imposta e cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’UE).

 

Se il rapporto percentuale delle operazioni non imponibili rispetto al totale è uguale o inferiore al 10%, l’esportatore abituale non può ottenere lo status di esportatore abituale. Tuttavia, se soddisfa tali requisiti, può acquistare beni o servizi (o importare beni) senza pagare l’imposta, fino a un certo limite definito come “plafond IVA”, con alcune restrizioni. Questo limite può essere calcolato prendendo in considerazione l’anno solare precedente (“plafond solare” o “annuale”), oppure i dodici mesi precedenti (“plafond mensile” o “mobile”.

 

Una società che trasferisce la sua residenza fiscale all’estero ma mantiene una presenza stabile in Italia non perde lo status di esportatore abituale e conserva il plafond accumulato.

 

Plafond IVA

Secondo le disposizioni dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le cessioni e le prestazioni effettuate verso i soggetti che possiedono lo status di esportatore abituale sono considerate non soggette a imposta sul valore aggiunto (IVA), purché rientrino nell’ammontare totale dei corrispettivi relativi alle “operazioni con l’estero” dell’anno precedente.

I soggetti esportatori abituali, come definiti dalla Legge n. 746/83, accumulano un “plafond” attraverso le loro “operazioni con l’estero”, che può essere utilizzato per effettuare acquisti di beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA, previa presentazione di una dichiarazione di intento. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, della Legge n. 28/97, il “plafond”:

  • È unico, indipendentemente dal tipo di operazioni che lo costituiscono;
  • È determinato in base alle operazioni registrate ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 633/72 nell’anno precedente, con riferimento alla data di emissione della fattura.

Il “plafond” può essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi, nonché per l’importazione di beni. È importante notare che l’agevolazione si applica anche all’acquisto di beni ammortizzabili e alle spese generali, anche se non strettamente legate all’attività agevolata. Tuttavia, sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di fabbricati e aree edificabili, nonché beni e servizi con IVA non detraibile ai sensi dell’articolo 19 e seguenti del DPR n. 633/72.

 

Plafond fisso e mobile

Per determinare la possibilità di acquistare beni o servizi senza IVA, il plafond può essere basato sulle operazioni con l’estero registrate. Questo plafond può essere calcolato considerando la data di emissione della fattura o la data di consegna o spedizione dei beni, se la fatturazione è differita. Una volta scelto un metodo di calcolo del plafond, non è possibile cambiarlo durante l’anno. Per il plafond mobile, la valutazione dell’esportatore abituale deve essere fatta all’inizio di ogni mese, guardando indietro ai dodici mesi precedenti. Alcune operazioni, come i fabbricati e i beni e servizi con IVA indetraibile, devono essere escluse dal calcolo del plafond. Inoltre, bisogna considerare le operazioni del tredicesimo mese precedente e l’utilizzo del plafond relativo a tali operazioni.

Soggetti esteri

Anche i soggetti non residenti e non stabiliti possono usufruire dell’agevolazione, a condizione di essere identificati direttamente o tramite un rappresentante fiscale in Italia.

 

Soggetti esclusi

La speciale regolamentazione destinata agli esportatori abituali non si applica nel primo anno di attività poiché non è possibile fare riferimento alle operazioni svolte nell’anno precedente. Chi desidera utilizzare il plafond mobile deve attendere almeno dodici mesi dall’inizio dell’attività, mentre chi usa il plafond fisso può farlo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’attività.

 

Obblighi dell’esportatore abituale

L’esportatore abituale che desidera acquistare beni senza pagare l’IVA deve presentare una dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate tramite trasmissione telematica, ottenendo una ricevuta di avvenuta trasmissione. Tuttavia, a partire dal periodo d’imposta 2020, non è più richiesto l’invio delle lettere d’intento al fornitore né la numerazione e registrazione delle stesse. Nella dichiarazione IVA annuale, l’esportatore abituale deve indicare mensilmente l’importo delle operazioni che contribuiscono al plafond e l’importo degli acquisti e delle importazioni esenti dall’IVA. Non è più necessario indicare le dichiarazioni d’intento trasmesse. È importante notare che l’esportatore ha la facoltà, non l’obbligo, di effettuare acquisti senza IVA. Inoltre, può comunicare al fornitore la decisione di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare completamente la dichiarazione d’intento presentata, come confermato da un interpello dell’Agenzia delle Entrate (954-6/2018).

 

Contrasto alle frodi mediante utilizzo del falso plafond

A partire dal 1° gennaio 2022, per contrastare le frodi legate all’uso di falsi plafond IVA, l’Agenzia delle Entrate conduce analisi specifiche del rischio per verificare se sussistono le condizioni per ottenere lo status di esportatore abituale. Queste analisi sono seguite da controlli sostanziali. Le modalità operative per attuare queste misure sono definite nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 293390/2021.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e controllo:

  • Le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e segnalate come irregolari nel sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. Il soggetto interessato sarà informato tramite comunicazione inviata tramite PEC. L’Agenzia comunicherà anche al fornitore o prestatore interessato l’invalidazione della lettera d’intento.
  • Al soggetto passivo sarà impedito di emettere nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di indicazione del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata nella fattura elettronica, il Sistema di Interscambio impedirà anche l’emissione della fattura elettronica che avrebbe esentato l’IVA.

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