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24 April 2024
La conversione in Legge del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, riferito alla Transazione 5.0, è stata discussa dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile scorso e verrà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è costituito da 64 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi. In particolare, l’articolo 38 definisce il piano per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui venga conseguita una riduzione dei consumi energetici.
Nel suo complesso l’investimento deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025, non può essere superiore a 50 milioni di euro per ogni anno e deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta in esame:
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni nuovi materiali (impianti e macchinari) e immateriali (software, piattaforme, sistemi) 4.0, che siano strumentali all’esercizio di impresa e di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale, a condizione che, tramite tali beni, si consegua un risparmio energetico di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure di almeno il 5% dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento.
Il risparmio energetico è calcolato in riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’investimento, al netto delle eventuali variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sui medesimi consumi energetici.
Sono inoltre agevolabili:
Investimenti esclusi
Rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti:
Modalità di calcolo del credito
Il credito d’imposta viene determinato a scaglioni e risulta avere tre aliquote: 35%, 15%, 5%. Queste possono essere maggiorate nel caso di maggiori riduzioni dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, stabiliti dalla legge.
La misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, la misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, la misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:
Per i soli impianti fotovoltaici che presentano un’efficienza:
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