24 April 2024

PIANO TRANSIZIONE 5.0 – Parte 1

La conversione in Legge del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, riferito alla Transazione 5.0, è stata discussa dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile scorso e verrà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è costituito da 64 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi. In particolare, l’articolo 38 definisce il piano per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui venga conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Nel suo complesso l’investimento deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025, non può essere superiore a 50 milioni di euro per ogni anno e deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta in esame:

  • spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale;
  • non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale, che abbiano in corso un procedimento per dichiarare una di tali situazioni oppure destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni nuovi materiali (impianti e macchinari) e immateriali (software, piattaforme, sistemi) 4.0, che siano strumentali all’esercizio di impresa e di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale, a condizione che, tramite tali beni, si consegua un risparmio energetico di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure di almeno il 5% dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento.

Il risparmio energetico è calcolato in riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’investimento, al netto delle eventuali variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sui medesimi consumi energetici.

Sono inoltre agevolabili:

  • Impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi eventuali annessi sistemi d’accumulo.
  • Spese di formazione del personale erogata da soggetti esterni qualificati che saranno individuati con apposito decreto, finalizzata all’acquisizione o consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% dell’investimento e fino ad un massimo di 300.000 euro.

Investimenti esclusi

Rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti:

  • destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • destinati ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE;
  • destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • destinati ad attività nel cui produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi;
  • in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Modalità di calcolo del credito

Il credito d’imposta viene determinato a scaglioni e risulta avere tre aliquote: 35%, 15%, 5%. Queste possono essere maggiorate nel caso di maggiori riduzioni dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, stabiliti dalla legge.

La misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:

  • nella misura del 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, la misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, la misura del credito d’imposta viene riconosciuta annualmente per impresa beneficiaria:

  • nella misura del 45% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 25% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili a 50 milioni di euro.

Per i soli impianti fotovoltaici che presentano un’efficienza:

  • di almeno il 23,5%, l’aliquota di beneficio viene incrementata fino al 42%, 48%, 54% a seconda della classe di efficienza energetica dell’investimento complessivo;
  • di almeno il 24% (con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem), l’aliquota di beneficio viene incrementata fino al 49%, 56%, 63% a seconda della classe di efficienza energetica dell’investimento complessivo.

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