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15 May 2024
VISTO DI CONFORMITA’
L’art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017 convertito, ha disposto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, da parte di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, crediti di importo superiore a 5.000 euro annui.
Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
Soggetti che possono rilasciare il visto di conformità:
- Professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- Soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- Responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Prima ancora di poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità il professionista è tenuto ad inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione nella quale dovrà indicare:
- i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la sua partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
- il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato;
- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa;
- la denominazione sociale della società di servizi o della società consortile cooperativa o del consorzio o società consortile, di cui all’art. 2 del decreto 18 febbraio 1999, di cui il professionista è dipendente.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti; semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
L’apposizione del visto di conformità implica:
- il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti;
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione.
In linea di principio i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Il rilascio del visto di conformità è obbligatorio in alcuni casi:
- per compensare crediti, relativi all’IVA, alle imposte dirette, all’IRAP e alle ritenute, di importo superiore a 5.000 euro annui;
- per presentare richieste di rimborso dei crediti IVA annuali e trimestrali di importo superiore a 30.000 euro;
- per presentare le dichiarazioni tramite modello 730.
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