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22 May 2024
I finanziamenti dei soci sono negozi giuridici assimilabili ai mutui: i soci possono effettuare i finanziamenti sia in proporzione alle loro quote di partecipazione sociale oppure indipendentemente da esse. Essi forniscono una somma di denaro alla società, la quale dovrà rispettare l’obbligo di restituzione della stessa. Tali operazioni fanno riferimento sia finanziamenti fruttiferi che infruttiferi. Sono uno strumento in grado di incrementare le risorse finanziarie di una società senza la necessità di ricorrere al procedimento di aumento del capitale sociale.
È necessario stabilire fin dall’inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o rinnovabile.
Ambito soggettivo
Il finanziamento deve essere effettuato da un soggetto che sia già “socio” al momento dell’erogazione. Pertanto, non vengono considerati i prestiti concessi da un terzo che diventa socio in un secondo momento o da una società fiduciaria che effettua finanziamenti in esecuzione di un mandato fiduciario.
Differenza tra finanziamenti e versamenti
È importante distinguere i finanziamenti dai versamenti dei soci. Questi ultimi avvengono quando i soci intendono coprire il fabbisogno di capitale di rischio mediante nuovi conferimenti. A differenza dei finanziamenti, le somme versate non sono rimborsabili ai soci finché persiste il vincolo sociale o finché l’assemblea non decide di annullare tale incremento. Inoltre, i finanziamenti sono collocati tra i debiti della società, mentre i versamenti tra le riserve e concorrono a formare il patrimonio netto.
Finanziamenti dei soci in una S.r.l.
Per quanto riguarda le S.r.l., è importante notare due aspetti particolari:
Sono entrambi casi in cui la società si trova in carenza di mezzi propri rispetto alla quantità necessaria per ottenere livelli ottimali degli obbiettivi perseguiti con lo scopo sociale. Il primo preannuncia un deficit finanziario tale da condurre la società fino allo stato di crisi. Il secondo contempla la situazione in cui la società avrebbe dovuto capitalizzarsi piuttosto che ricorrere al credito.
Finanziamenti dei soci in una S.p.a.
L’unica normativa specifica sul finanziamento dei soci nelle S.p.a. si trova nell’ articolo 2497-quinquies, intitolato “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”. Questa disposizione riguarda i finanziamenti tra società appartenenti allo stesso gruppo.
Quando il finanziamento è erogato dalla società del gruppo che esercita direzione e controllo su un’altra società del gruppo, o da altri soggetti destinatari del finanziamento, si applica l’articolo 2467 del Codice civile. L’intento della legge è quello di limitare la pratica dei gruppi di imprese di distribuire in modo diseguale il rischio d’impresa tra le società che esercitano controllo e coordinamento e quelle che subiscono tale controllo, trovandosi in una situazione di sottocapitalizzazione.
Per quanto riguarda i finanziamenti dei soci che non rientrano nei finanziamenti tra società del gruppo, non esiste una normativa specifica. Pertanto, ci sono opinioni diverse sull’applicabilità dell’articolo 2467 del Codice civile anche in questi casi. La dottrina prevalente concorda sul fatto che la disciplina delle S.r.l. relativa ai finanziamenti si applichi anche alle S.p.a., poiché rappresenta un principio generale del diritto societario.
Delibera assembleare
Per i finanziamenti soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote. Inoltre, la delibera assemblare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all’operazione e non anche gli altri.
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