29 May 2024

PIANO TRANSIZIONE 5.0 – Parte 2

Iter per accedere al beneficio

Per poter accedere al contributo, l’impresa deve inviare al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in via telematica, entro il 31 dicembre 2025, una serie di documenti sia prima del completamento dell’investimento (ex- ante) sia dopo il completamento dell’investimento (ex-post).

Prima del completamento dell’investimento l’impresa interessata deve inviare:

  • la domanda di prenotazione delle risorse;
  • la certificazione energetica ex-ante che attesti il risparmio energetico derivante dai beni strumentali 4.0;
  • le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento nelle modalità e termini definite da apposito decreto. Basandosi su tali comunicazioni verrà determinato l’importo del beneficiario spettante, nel limite dell’ammontare del beneficio “prenotato”;

Il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza della documentazione, trasmette quotidianamente con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione in commento e l’importo del credito prenotato, verificando il limite ammesso dalla legge per ogni anno.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche avvalendosi del GSE, esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni del decreto e dei relativi provvedimenti attuativi.

Dopo il completamento dell’investimento, l’impresa deve inviare:

  • comunicazione ex-post a seguito del completamento;
  • certificazione energetica ex-post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione energetica ex-ante.

Altri documenti necessari all’impresa per aderire al credito sono:

  • documentazione comprovante l’avvenuta interconnessione dei beni, quale perizia asseverata rilasciata da ingegneri o periti iscritti all’albo, da inviare al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal decreto;
  • documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi (es. fatture, documenti di trasporto e altri relativi all’acquisizione di tali beni agevolati;
  • attestazione rilasciata dal revisore legale dei conti o società di revisione o collegio sindacale idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. L’ammontare di credito d’imposta non ancora utilizzato entro la data del 31 dicembre 2025 può essere riportato in avanti e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Questo credito:

  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro ( 1, comma 53, legge n. 244 del 2007);
  • non è soggetto al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro ( 34 legge n. 388 del 2000);
  • non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro ( 31, decreto-legge n. 78 del 2010);
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e all’ 109, comma 5, DPR n. 917 del 1986;
  • non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi e strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020; con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il monitoraggio del GSE sui crediti d’imposta prenotati avverrà su base mensile

Nel caso in cui i beni agevolati venissero ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per ulteriori conferme ed eventuali modifiche, restiamo in attesa di successivi decreti attuativi.

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