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29 May 2024
Iter per accedere al beneficio
Per poter accedere al contributo, l’impresa deve inviare al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in via telematica, entro il 31 dicembre 2025, una serie di documenti sia prima del completamento dell’investimento (ex- ante) sia dopo il completamento dell’investimento (ex-post).
Prima del completamento dell’investimento l’impresa interessata deve inviare:
Il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza della documentazione, trasmette quotidianamente con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione in commento e l’importo del credito prenotato, verificando il limite ammesso dalla legge per ogni anno.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche avvalendosi del GSE, esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni del decreto e dei relativi provvedimenti attuativi.
Dopo il completamento dell’investimento, l’impresa deve inviare:
Altri documenti necessari all’impresa per aderire al credito sono:
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. L’ammontare di credito d’imposta non ancora utilizzato entro la data del 31 dicembre 2025 può essere riportato in avanti e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.
Questo credito:
Il monitoraggio del GSE sui crediti d’imposta prenotati avverrà su base mensile
Nel caso in cui i beni agevolati venissero ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per ulteriori conferme ed eventuali modifiche, restiamo in attesa di successivi decreti attuativi.
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