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05 June 2024
I criteri per individuare, classificare e valutare le imposte differite e anticipate sono stabiliti nel documento OIC 25. Questo principio contabile chiarisce che le passività per imposte differite corrispondono agli importi delle imposte sul reddito che dovranno essere pagati negli anni futuri a causa delle differenze temporanee imponibili. D’altra parte, le attività per imposte anticipate si riferiscono agli importi delle imposte sul reddito che potranno essere recuperati negli anni futuri grazie alle differenze temporanee deducibili o al riporto delle perdite fiscali.
Una differenza temporanea è la discrepanza, in un dato momento, tra il valore di un’attività o passività calcolato secondo i principi contabili civilistici e il valore riconosciuto a fini fiscali, che si annullerà negli anni successivi. Le differenze temporanee possono derivare da:
Imposte anticipate
Le attività per imposte anticipate sono indicate nella voce C.II.5-ter “Imposte anticipate” dell’attivo dello Stato Patrimoniale. Il principio, specifica che non è necessario distinguere quelle esigibili oltre l’esercizio successivo, poiché non sono considerati crediti, anche se possono essere recuperate in più esercizi.
Le scritture contabili sono le seguenti:
Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo SP) a Imposte anticipate (20 CE)
Rilevazioni successive in bilancio:
Imposte anticipate (20 CE) a Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo SP)
Imposte differite
Le passività per imposte differite devono essere registrate nella voce B.2 “Fondi per imposte, anche differite”. Nel Conto economico, la voce 20 “Imposte differite e anticipate” comprende:
Questi importi contribuiscono complessivamente, con i rispettivi segni, a determinare l’importo totale delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio nella voce 20.
Le scritture contabili sono le seguenti:
Imposte differite (20 CE) a Fondo imposte differite (B.2 Passivo SP)
Alla data di riferimento del bilancio, il valore contabile di un’attività per imposte anticipate viene riesaminato ogni anno. In particolare, un’attività non contabilizzata in esercizi precedenti, perché mancavano i requisiti per il suo riconoscimento, viene registrata nell’esercizio in cui tali requisiti sono soddisfatti. Se la società non ha più la ragionevole certezza del futuro recupero dell’attività, deve ridurne il valore contabile. Negli esercizi successivi, il valore dell’attività per imposte anticipate viene ripristinato se torna ad esserci la ragionevole certezza del suo recupero.
Perdite fiscali
Le attività per imposte anticipate derivano non solo dalle differenze temporanee deducibili, ma anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Le società devono verificare se esiste una ragionevole certezza che una perdita possa essere utilizzata negli esercizi futuri e, solo in tal caso, rilevare le attività per imposte anticipate sulla perdita fiscale. Secondo l’OIC 25, la ragionevole certezza è dimostrata quando:
Negli esercizi successivi, è necessario valutare se persistono i requisiti per la contabilizzazione delle attività per imposte anticipate. In particolare:
Le attività per imposte anticipate contabilizzate negli esercizi precedenti devono essere stornate se i requisiti per la loro iscrizione non sono più presenti. Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata in precedenza, perché mancavano i requisiti, deve essere registrata nell’esercizio in cui tali requisiti sono soddisfatti.
Requisiti per l’iscrizione di attività per imposte anticipate
Le attività per imposte anticipate devono essere registrate, rispettando il principio di prudenza, solo quando c’è una ragionevole certezza del loro futuro recupero. Se i requisiti sono soddisfatti, la loro iscrizione è obbligatoria.
La ragionevole certezza è dimostrata quando:
Bilancio abbreviato e Microimprese
Nel bilancio in forma abbreviata, lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani (art. 2435-bis, comma 2 c.c.), mentre possono essere omesse le voci contrassegnate da numeri arabi. Pertanto, la voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate” è esposta nell’attivo dello Stato patrimoniale sotto la voce “C. II – Crediti”.
Nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata, le imposte sono indicate secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria.
Le microimprese, invece, sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:
l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;
l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
Informazioni in nota Integrativa
Nella Nota integrativa devono essere riportate, in un apposito prospetto, le seguenti informazioni:
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