05 June 2024

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

I criteri per individuare, classificare e valutare le imposte differite e anticipate sono stabiliti nel documento OIC 25. Questo principio contabile chiarisce che le passività per imposte differite corrispondono agli importi delle imposte sul reddito che dovranno essere pagati negli anni futuri a causa delle differenze temporanee imponibili. D’altra parte, le attività per imposte anticipate si riferiscono agli importi delle imposte sul reddito che potranno essere recuperati negli anni futuri grazie alle differenze temporanee deducibili o al riporto delle perdite fiscali.

Una differenza temporanea è la discrepanza, in un dato momento, tra il valore di un’attività o passività calcolato secondo i principi contabili civilistici e il valore riconosciuto a fini fiscali, che si annullerà negli anni successivi. Le differenze temporanee possono derivare da:

  • Le operazioni che influenzano il Conto economico: includono componenti di reddito negativi o positivi, parzialmente o totalmente indeducibili o imponibili a fini fiscali. Secondo la normativa fiscale attuale, queste differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile nascono in un esercizio e si annullano negli anni successivi. Questi ricavi e costi contribuiscono al reddito imponibile in periodi diversi rispetto a quelli in cui incidono sul risultato civilistico. Alcuni componenti di reddito, anche se indeducibili o imponibili, generano differenze temporanee senza comportare la rilevazione di attività o passività nello Stato patrimoniale.

 

  • Operazioni che non influenzano il Conto economico: includono, ad esempio, operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o conferimenti, la rivalutazione di attività iscritte nello Stato patrimoniale in base a leggi specifiche, o riserve in sospensione d’imposta.

 

 

Imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate sono indicate nella voce C.II.5-ter “Imposte anticipate” dell’attivo dello Stato Patrimoniale. Il principio, specifica che non è necessario distinguere quelle esigibili oltre l’esercizio successivo, poiché non sono considerati crediti, anche se possono essere recuperate in più esercizi.

Le scritture contabili sono le seguenti:

Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo SP) a Imposte anticipate (20 CE)

Rilevazioni successive in bilancio:

Imposte anticipate (20 CE) a Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo SP)

 

 

Imposte differite

Le passività per imposte differite devono essere registrate nella voce B.2 “Fondi per imposte, anche differite”. Nel Conto economico, la voce 20 “Imposte differite e anticipate” comprende:

  • con segno positivo, l’accantonamento al fondo per imposte differite;
  • ii) con segno negativo, le imposte anticipate, esse concorrono con tale segno ad identificare, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza.

Questi importi contribuiscono complessivamente, con i rispettivi segni, a determinare l’importo totale delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio nella voce 20.

Le scritture contabili sono le seguenti:

Imposte differite (20 CE) a Fondo imposte differite (B.2 Passivo SP)

 

Alla data di riferimento del bilancio, il valore contabile di un’attività per imposte anticipate viene riesaminato ogni anno. In particolare, un’attività non contabilizzata in esercizi precedenti, perché mancavano i requisiti per il suo riconoscimento, viene registrata nell’esercizio in cui tali requisiti sono soddisfatti. Se la società non ha più la ragionevole certezza del futuro recupero dell’attività, deve ridurne il valore contabile. Negli esercizi successivi, il valore dell’attività per imposte anticipate viene ripristinato se torna ad esserci la ragionevole certezza del suo recupero.

 

Perdite fiscali

Le attività per imposte anticipate derivano non solo dalle differenze temporanee deducibili, ma anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Le società devono verificare se esiste una ragionevole certezza che una perdita possa essere utilizzata negli esercizi futuri e, solo in tal caso, rilevare le attività per imposte anticipate sulla perdita fiscale. Secondo l’OIC 25, la ragionevole certezza è dimostrata quando:

  • Esiste una proiezione dei risultati fiscali, basata su una pianificazione fiscale per un periodo ragionevole, che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;
  • Vi sono imposte differite relative a differenze imponibili sufficienti per coprire le perdite fiscali.

Negli esercizi successivi, è necessario valutare se persistono i requisiti per la contabilizzazione delle attività per imposte anticipate. In particolare:

  • Tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite devono essere registrate;
  • La fiscalità differita è sempre rilevata come provento o onere nel Conto economico, eccetto nei casi in cui l’imposta derivi da un’operazione o evento rilevato direttamente al patrimonio netto o da un’operazione straordinaria.

Le attività per imposte anticipate contabilizzate negli esercizi precedenti devono essere stornate se i requisiti per la loro iscrizione non sono più presenti. Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata in precedenza, perché mancavano i requisiti, deve essere registrata nell’esercizio in cui tali requisiti sono soddisfatti.

Requisiti per l’iscrizione di attività per imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate devono essere registrate, rispettando il principio di prudenza, solo quando c’è una ragionevole certezza del loro futuro recupero. Se i requisiti sono soddisfatti, la loro iscrizione è obbligatoria.

La ragionevole certezza è dimostrata quando:

  • Esiste una pianificazione fiscale con proiezioni dei risultati fiscali della società per un periodo ragionevole, che mostra la presenza di redditi imponibili sufficienti, nei periodi in cui le differenze temporanee deducibili si annulleranno, pari almeno all’importo delle differenze stesse.
  • Nei periodi in cui è previsto l’annullamento delle differenze temporanee deducibili, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili previste per l’annullamento.

 

Bilancio abbreviato e Microimprese

Nel bilancio in forma abbreviata, lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani (art. 2435-bis, comma 2 c.c.), mentre possono essere omesse le voci contrassegnate da numeri arabi. Pertanto, la voce “C.II.5-ter – Imposte anticipate” è esposta nell’attivo dello Stato patrimoniale sotto la voce “C. II – Crediti”.

Nel Conto economico del bilancio in forma abbreviata, le imposte sono indicate secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria.

Le microimprese, invece, sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:

l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

 

Informazioni in nota Integrativa

Nella Nota integrativa devono essere riportate, in un apposito prospetto, le seguenti informazioni:

  • Una descrizione delle differenze temporanee che hanno determinato la rilevazione delle imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, devono essere indicati gli importi accreditati o addebitati al Conto Economico o al patrimonio netto, e le voci escluse dal calcolo con le relative motivazioni.
  • L’ammontare delle imposte anticipate iscritte in bilancio riguardanti le perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti, insieme alle motivazioni per la loro iscrizione. Deve essere inoltre riportato l’ammontare delle imposte anticipate non ancora contabilizzate e le ragioni della mancata iscrizione.

 

 

 

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