03 July 2024

IL MODELLO TR

Il modello TR è utilizzato dai contribuenti soggetti all’IVA che desiderano richiedere il rimborso o compensare l’eccedenza dell’IVA detraibile riferita a uno dei primi tre trimestri dell’anno solare (art. 8 co. 2 e 3 del DPR 542/99). L’ultima approvazione del modello è avvenuta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 144055 del 26 marzo 2020.

Le istruzioni sono state aggiornate nelle seguenti date:

  • 31 marzo 2022: per includere il limite annuale di 2 milioni di euro per la compensazione dei crediti tramite il modello F24 (art. 34 co. 1 della L. 388/2000; art. 1 co. 72 della L. 234/2021);
  • 10 giugno 2022: per chiarire che nella riga TA20 devono essere inclusi anche gli importi delle cessioni di beni esenti da IVA secondo l’art. 10 co. 3 del DPR 633/72, effettuate verso interfacce elettroniche;
  • 14 marzo 2023: per aggiornare la numerazione delle righe relative ai quadri TA e TB e per riflettere le nuove disposizioni riguardanti le procedure concorsuali.

Presupposti per il rimborso e la compensazione

Secondo l’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72, i contribuenti soggetti all’IVA possono ottenere rimborsi trimestrali se soddisfano una delle condizioni indicate nell’art. 30 co. 2 lett. a), b) ed e) del DPR 633/72, oppure una delle condizioni previste dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune restrizioni rispetto ai rimborsi annuali. In alternativa, se sono soddisfatti gli stessi requisiti, il credito accumulato nel trimestre può essere utilizzato per compensazioni nel modello F24 (art. 8 del DPR 542/99. Il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, in presenza dei presupposti, può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione se di importo superiore a 2.582,28 euro.

Scadenze per la presentazione

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 542/99, il modello è presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011).

  • Per il primo trimestre la scadenza è il 30 Aprile;
  • Per il secondo trimestre la scadenza è il 31 Luglio;
  • Per il terzo trimestre la scadenza è il 31 ottobre.

Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto per rimborso o compensazione solo quando si presenta la dichiarazione annuale.

Se l’istanza viene scartata per problemi tecnici ma è stata inizialmente inviata nei tempi previsti, rimane valida se ritrasmessa entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione che spiega il motivo dello scarto.

È possibile modificare il modello TR presentato fino alla data di presentazione effettiva della dichiarazione IVA annuale per cambiare la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa). Questa modifica deve essere indicata nella dichiarazione stessa, a condizione che il credito non sia stato ancora rimborsato o compensato (risoluzione 99/E/2014; circolare 35/E/2015).

Se le modifiche non influenzano la destinazione o l’importo del credito per il periodo infrannuale, è possibile correggere il modello TR entro il 30 aprile di ogni anno, che è il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Struttura del Modello TR

Il modello TR comprende una pagina iniziale e cinque sezioni principali:

  1. Nel quadro TA, devi indicare le vendite per le quali hai dovuto pagare l’IVA nel periodo di riferimento. Devi separare le vendite soggette a reverse charge e quelle soggette a split payment.
  2. Nel quadro TB, devi segnalare gli acquisti e le importazioni su cui hai pagato l’IVA nel periodo di riferimento e per cui hai richiesto la detrazione.
  3. Nel quadro TC, devi indicare quanta IVA detraibile hai nel trimestre considerato. Non è consentito riportare crediti IVA da trimestri precedenti.
  4. Il quadro TD è suddiviso in tre sezioni, dove devi indicare se soddisfi i requisiti per la tua richiesta, l’importo che vuoi ottenere come rimborso o che vuoi compensare, e se hai completato tutte le formalità necessarie (come il visto di conformità e la firma alternativa).
  5. Il quadro TE è destinato agli enti e alle società che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Questo modello serve a compilare e presentare in modo corretto le informazioni relative all’IVA per il trimestre considerato. Può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito servizio dell’Agenzia.

Nella sezione 2 del quadro TD, il contribuente può specificare:

  • La parte del credito IVA che intende utilizzare per compensazione.
  • La parte del credito IVA per la quale chiede il rimborso.

L’importo totale di questi due elementi non può superare l’eccedenza complessiva del credito IVA calcolata per il periodo, come indicato nel quadro TC. È importante notare che non è consentito utilizzare credito IVA accumulato da periodi precedenti o dall’anno precedente. Pertanto, l’importo richiesto per rimborso o compensazione riflette esclusivamente il credito maturato nel periodo considerato.

Credito in compensazione “orizzontale”

Secondo l’articolo 10 comma 1 lettera a) numero 7) del Decreto-legge 78/2009, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA trimestrali per un importo che supera i 5.000 euro annui (aumentati a 50.000 euro per le start-up innovative) è permesso solo sotto queste condizioni:

  1. Deve essere apposto il visto di conformità sul modello TR o una sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile.
  2. L’utilizzo può avvenire a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione effettiva dell’istanza (modello TR) da cui il credito deriva.

Queste regole sono applicabili alle istanze relative al secondo trimestre del 2017 in poi.

I crediti IVA infrannuali di importo inferiore a 5.000 euro annui, invece, possono essere utilizzati in compensazione orizzontale senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

Formalità legate al rimborso

L’eccedenza di credito IVA che emerge dal Modello TR può essere richiesta a rimborso nei seguenti modi:

  1. Se l’importo è inferiore o uguale a 30.000 euro, non sono richieste ulteriori formalità, oltre a quelle indicate nel modello stesso.
  2. Se l’importo supera i 30.000 euro, generalmente è necessario apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) e fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto dei requisiti economico-patrimoniali previsti dall’art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72.
  3. Per importi superiori a 30.000 euro, in casi specifici contemplati dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, è richiesta la presentazione di una garanzia patrimoniale a favore dell’Amministrazione finanziaria, fatta salva alcune situazioni di esonero.

La soglia di 30.000 euro si riferisce alla somma totale delle richieste di rimborso effettuate nel periodo d’imposta (anno solare), non al singolo rimborso (circ. 32/E/2014, § 2.1). Questa soglia è stata introdotta nel 2017 in sostituzione della precedente soglia di 15.000 euro con le modifiche apportate dall’art. 7-quater del DL 193/2016 (provv. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 59279).

I rimborsi infrannuali vengono elaborati entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ogni trimestre per il quale è presentata la richiesta (art. 1 del DM 23.7.75 e art. 1 co. 16 del DL 417/91).

Tuttavia, alcune categorie di contribuenti, designate tramite decreto ministeriale, hanno la possibilità di ottenere priorità nell’erogazione del rimborso rispetto agli altri contribuenti elencati nella graduatoria dei rimborsi trimestrali per lo stesso periodo. Questi soggetti devono dichiarare di soddisfare i requisiti per accedere al rimborso prioritario, indicando un codice specifico nel quadro TD del modello.

Inoltre, il beneficio di erogazione prioritaria dei rimborsi infrannuali è esteso anche ai soggetti che operano secondo l’articolo 17-ter del DPR 633/72, ovvero applicando l’imposta con il metodo dello split payment (DM 23.1.2015). Tuttavia, questi soggetti possono beneficiare del trattamento prioritario solo per l’imposta relativa alle operazioni soggette allo split payment effettuate nel periodo di riferimento, come indicato nel quadro TD del modello.

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