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31 July 2024
IMPORTAZIONI
Secondo l’articolo 1 del DPR 633/72, le “importazioni effettuate da chiunque” sono soggette a IVA. A differenza delle altre operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, come le “cessioni di beni” e le “prestazioni di servizi”, per le importazioni non è necessario considerare lo status della persona o dell’entità che effettua l’operazione.
Nozione di importazione
Le importazioni hanno per oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni:
- provenienti da Stati o territori non compresi nel territorio doganale dell’Unione Europea;
- che non siano già stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro della UE.
Agli effetti dell’IVA costituiscono “importazioni”, secondo quanto previsto dall’art. 67 co. 1 e 2-bis del DPR 633/72 le operazioni di:
- immissione in libera pratica;
- perfezionamento attivo;
- ammissione temporanea di beni destinati a essere riesportati “tal quali” e che, in base alle disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi all’importazione;
- immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano.
Importazioni non soggette ad IVA
Le seguenti operazioni di importazione non sono soggette a IVA, secondo le normative vigenti:
- Importazioni da Esportatori Abituali: Limitatamente ai corrispettivi dei trattamenti previsti dall’art. 9, comma 1, numero 9 del DPR 633/72, se il plafond deriva da servizi internazionali.
- Beni Indicate nell’Art. 8-bis: Importazioni di beni specifici come navi, aeromobili, motori, ricambi e provviste di bordo.
- Campioni Gratuiti di Modico Valore: Importazioni di campioni gratuiti di modico valore, purché siano appositamente contrassegnati.
- Beni con Cessione Esente da IVA: Importazioni di beni la cui cessione è esente da IVA o non è soggetta secondo l’art. 72 del DPR 633/72.
- Reintroduzioni di Beni: Reintroduzioni nello stato originario dei beni da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, se ricorrono le condizioni per il regime di “franchigia doganale”.
- Beni Donati a Enti Pubblici: Importazioni di beni donati ad enti pubblici.
- Beni Donati ad Associazioni o Fondazioni: Importazioni di beni donati ad associazioni riconosciute o fondazioni che hanno finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.
- Beni Donati a Popolazioni Colpite da Calamità Naturali: Importazioni di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali secondo la L. 996/70.
- Beni Alimentari Specifici: Importazioni dei beni elencati nell’art. 2, comma 3, lettera l) del DPR 633/72, come paste alimentari, pane, uova, formaggio, frutta e latte fresco.
- Gas ed Energia Elettrica: Importazioni di gas ed energia elettrica attraverso specifici sistemi di distribuzione.
- Regime Speciale IVA: Importazioni di beni per le quali l’IVA è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di tale regime al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce per suo conto.
Momento di effettuazione
Il momento in cui avviene l’importazione, e quindi l’esigibilità dell’IVA, coincide con la nascita dell’obbligazione doganale, che normalmente avviene al momento dell’accettazione della dichiarazione in Dogana. L’obbligo di pagare l’IVA in Dogana sorge anche se l’importatore non è il proprietario dei beni, come nel caso di prestito d’uso o di acquisizione di beni tramite un contratto di consignment stock.
Base imponibile
La base imponibile dell’IVA sulle importazioni è costituita dal valore dei beni importati, determinato secondo le normative doganali. A questo valore si devono aggiungere:
- I diritti doganali (esclusa l’IVA);
- Le spese sostenute per il trasporto, l’assicurazione, le commissioni e l’imballaggio dei beni fino al luogo di destinazione all’interno dell’UE.
Il valore doganale dei beni importati è definito come il valore di transazione, ovvero il “prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” (art. 70 del Regolamento UE n. 952/2013), eventualmente con adeguamenti.
Importazioni in reverse charge
Pur essendo obbligatoria la presentazione della dichiarazione doganale di importazione, momento in cui l’IVA viene accertata e liquidata, l’imposta non viene pagata in Dogana ma viene assolta dal cessionario, soggetto passivo, attraverso il meccanismo del reverse charge per le importazioni, come previsto dall’art. 70, commi 4 e 5 del DPR 633/72:
- materiale d’oro (oro greggio, oro sotto forma di lingotti e placchette di purezza inferiore a 995 millesimi oppure non in forma di lingotti e placchette con purezza e peso corrispondente a quello dell’oro da investimento);
- prodotti semilavorati di purezza non inferiore a 325 millesimi;
- rottami, materiali di recupero e semilavorati di materiali non ferrosi.
Detrazione IVA
La detrazione dell’IVA pagata per le importazioni segue le stesse regole generali stabilite dall’articolo 19 del DPR 633/72. È importante precisare che non è necessario essere proprietari dei beni importati per poter ottenere la detrazione dell’IVA versata. Ciò che conta è che i beni o servizi acquisiti siano strettamente collegati e direttamente pertinenti all’attività dell’impresa. Questo principio, noto come requisito di inerenza, è stato confermato in varie occasioni, tra cui la risoluzione 96/E/2007, la risposta all’interpello 6/E/2019 e la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 8 ottobre 2020 nella causa C-621/19.
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