11 September 2024

IL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Si definisce gruppo un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, sia questo esercitabile direttamente dalla controllante o indirettamente tramite sue imprese controllate, persone interposte o società finanziarie.

La predisposizione del bilancio consolidato per le imprese industriali e commerciali è disciplinata dal DLgs. 127/91.

Le linee Guida per la redazione del bilancio consolidato sono contenute nel documento OIC 17.

Questo documento contabile descrive l’andamento dell’intero gruppo, si compone perciò di:

  • stato patrimoniale e conto economico, composti dai dati di tutte le aziende facenti parte del gruppo;
  • relazione della gestione degli organi di controllo (revisore contabile e collegio sindacale);
  • rendiconto finanziario;
  • un prospetto con le variazioni e i movimenti delle voci di patrimonio netto tra inizio e fine esercizio;
  • un prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della società capogruppo e del gruppo.

Il bilancio consolidato ha la peculiarità di non considerare le operazioni tra le varie società del gruppo (le cosiddette “operazioni intercompany”). Questa è una caratteristica molto importante. Infatti, per mostrare solo i rapporti tra il gruppo e le terze parti, i bilanci delle società vengono filtrati dalle operazioni intercorse tra le società facenti parte dello stesso gruppo.

Ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 127/91 sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato:

  • le spa, sapa e srl che controllano un’altra impresa;
  • gli enti pubblici esercenti, in via esclusiva o prevalente, un’attività commerciale, le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una spa, sapa o srl.

 

Casi di esonero dall’obbligo di redazione

L’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 127/91  prevede che le imprese controllanti non siano obbligate a redigere il bilancio consolidato se, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • Totale attivo: 20 milioni di euro (rispetto ai 17,5 milioni previsti nella versione precedente della normativa).
  • Totale ricavi: 40 milioni di euro (rispetto ai 35 milioni previsti nella versione precedente della normativa).
  • Dipendenti: 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (limite invariato rispetto alla versione precedente).

La verifica di questi limiti può essere effettuata sia su base consolidata che aggregata. Nel caso si utilizzi la base aggregata (senza effettuare operazioni di consolidamento), i limiti relativi al totale degli attivi e ai ricavi sono aumentati del 20%.

Tuttavia, l’esenzione dal bilancio consolidato non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico o sottoposto a regime intermedio, come previsto dagli articoli 16 e 19-ter del Decreto Legislativo 39/2010.

Inoltre, le imprese controllate non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato se sono controllate per oltre il 95% oppure, in mancanza di tale condizione, se non è richiesto almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da soci che rappresentano almeno il 5% del capitale. Questo esonero è condizionato dalle seguenti condizioni:

  • Bilancio consolidato: L’impresa controllante, che deve essere soggetta al diritto di uno Stato membro dell’UE, deve redigere e sottoporre a controllo il bilancio consolidato secondo il Decreto Legislativo 127/91, secondo il diritto di un altro Stato membro dell’UE, o conformemente ai principi contabili internazionali adottati dall’UE.
  • Valori mobiliari: L’impresa controllata non deve aver emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari italiani o dell’UE (ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del Decreto Legislativo 127/91).

In aggiunta, secondo l’articolo 27, comma 3-bis del medesimo decreto, l’impresa controllante non è obbligata a redigere il bilancio consolidato se tutte le controllate sono escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 127/91.

 

Casi di esclusione dal consolidato

Secondo l’articolo 28, comma 2 del Decreto Legislativo 127/91, le imprese controllate possono essere escluse dal bilancio consolidato in queste circostanze:

  • la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini del consolidamento;
  • l’esercizio effettivo del controllo da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
  • in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
  • le azioni o quote di partecipazioni sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

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