25 September 2024

LE SOPRAVVENIENZE

La sopravvenienza in contabilità è un evento inatteso e fortuito, estraneo alla normale gestione dell’azienda, che influisce sulla composizione del patrimonio aziendale. Può essere di due tipi:

  • Sopravvenienza attiva: quando vi è un aumento del patrimonio aziendale.
  • Sopravvenienza passiva: quando si verifica una diminuzione del patrimonio aziendale.

Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive, in generale, rappresentano componenti positivi del reddito o variazioni in aumento del patrimonio netto aziendale, caratterizzate dalla loro natura straordinaria e dalla particolarità con cui si manifestano.

Fiscalmente, possono essere classificate in tre categorie principali:

  • Sopravvenienze attive “proprie”;
  • Sopravvenienze attive “assimilate”, che non derivano dalla rettifica di eventi già contabilizzati in esercizi precedenti;
  • Sopravvenienze attive derivanti dalla cessione di contratti di leasing.

Le sopravvenienze attive proprie, come definite dall’ art. 88, comma 1 del TUIR, includono:

  • i ricavi o altri proventi ottenuti a fronte di spese, perdite o oneri che erano stati dedotti, o di passività registrate in bilancio, in esercizi precedenti;
  • i ricavi o altri proventi realizzati per un importo superiore rispetto a quello che aveva contribuito alla formazione del reddito in esercizi precedenti;
  • la sopravvenuta inesistenza di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività iscritte in bilancio nei precedenti esercizi.

In sostanza, le sopravvenienze attive proprie si riferiscono a componenti straordinarie collegate a costi, oneri e spese contabilizzati in un esercizio, che successivamente si rivelano, in tutto o in parte, non effettivamente sostenuti.

Per quanto riguarda le sopravvenienze attive assimilate, esse fanno riferimento alle seguenti categorie:

  • Risarcimenti, anche in forma assicurativa, di danni non rientranti fra quelli previsti dagli artt. 85 e 86 del TUIR;
  • Indennizzi per la perdita di beni strumentali o patrimoniali conseguiti per un ammontare superiore a quello che ha determinato il reddito di esercizi precedenti;
  • Liberalità e contributi, diversi dai contributi in denaro o in natura spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, dai contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge e dai contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili.

Nel caso di sopravvenienze attive derivanti dalla cessione di contratti di leasing, il valore nominale del bene costituisce una sopravvenienza attiva.

Il valore nominale deve essere assunto al netto della somma dei due seguenti aggregati, opportunamente attualizzati:

  • I canoni relativi alla residua durata del contratto;
  • Il prezzo stabilito per il riscatto.

Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive costituiscono componenti negativi del reddito, derivanti da eventi eccezionali o imprevedibili, che comportano una rettifica in senso negativo di componenti positivi che avevano contribuito alla formazione del reddito d’impresa in esercizi precedenti.

Rappresentano sopravvenienze passive:

  • Il mancato conseguimento di ricavi o proventi assoggettati a tassazione in precedenti esercizi;
  • Il sostenimento di spese e oneri a fronte di ricavi o proventi assoggettati a tassazione in precedenti esercizi;
  • La sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio negli esercizi precedenti.

In sostanza, le sopravvenienze passive sono concettualmente definite in maniera speculare rispetto alle sopravvenienze attive “proprie”, in quanto entrambe rettificano componenti reddituali già rilevati. Tuttavia, non esiste un equivalente delle sopravvenienze attive “improprie” (previste dall’art. 88, commi 2 e 3 del TUIR) per quanto riguarda le sopravvenienze passive.

Sopravvenienze attive e passive a livello contabile

Le sopravvenienze possono derivare dall’adeguamento di stime effettuate in esercizi precedenti. Ad esempio, nel caso in cui si riceva una fattura di acquisto per un importo differente da quello stimato al momento della chiusura del precedente esercizio, sarà necessario stornare il conto “Fornitori c/fatture da ricevere” e rilevare il debito verso il fornitore. Le eventuali differenze tra il valore stimato e l’importo effettivo del documento giustificativo devono essere registrate nel Conto economico come sopravvenienze.

Il documento OIC 29 stabilisce che le variazioni di stima devono essere allocate nella voce di Conto economico indicata dall’OIC 12 o da altri principi contabili rilevanti. Secondo l’OIC 12, le sopravvenienze attive causate dal normale aggiornamento di stime compiute in esercizi precedenti vanno classifiche nella voce A.5.

Per quanto riguarda le sopravvenienze passive derivanti dall’aggiornamento ordinario delle stime precedenti, che non rientrano nelle altre voci della classe B, possono essere collocate nella voce B.14.

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