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03 October 2024
Gli articoli 25-32 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221) hanno introdotto una serie di incentivi in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale per le cosiddette “start-up innovative”. Inoltre, è stata istituita la figura dell'”incubatore certificato di start-up innovative”, ossia una società di capitali che fornisce servizi adeguati a supportare la crescita delle start-up, beneficiando di alcune delle agevolazioni previste per queste ultime.
L’accesso a tali benefici è subordinato a:
La perdita di tali requisiti, verificata tramite aggiornamenti periodici della sezione dedicata del Registro delle imprese, comporta la revoca degli incentivi ottenuti.
Una procedura “semplificata” per la creazione delle start-up innovative è stata introdotta dall’articolo 4, comma 10-bis del Decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito nella Legge 24 marzo 2015 n. 33).
Sul sito “startup.registroimprese.it” è disponibile un’area interattiva dedicata alla costituzione di start-up innovative e PMI.
Definizione e requisiti della start up
Una start-up innovativa è una società di capitali (come SPA, SRL o SAPA), che può anche assumere la forma di cooperativa, le cui azioni o quote di capitale sociale non sono negoziate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (art. 25 comma 2 del DL 179/2012). Questo tipo di impresa deve rispettare una serie di requisiti, sia cumulativi che alternativi.
Tra i requisiti cumulativi, una start-up innovativa deve:
Non essere stata costituita tramite operazioni di fusione, scissione o cessione di azienda o ramo d’azienda. Anche il conferimento di azienda o ramo d’azienda preclude il riconoscimento dello status di start-up innovativa, sebbene una cessione successiva alla costituzione sia permessa. Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato che questa pratica può configurarsi come un’elusione della normativa, anche se la Camera di Commercio non ha poteri sanzionatori diretti su tali casi, il che rende necessario un possibile intervento normativo (parere 1° aprile 2020 n. 94423). È invece consentita la trasformazione societaria (parere Min. Sviluppo Economico 8 ottobre 2013 n. 164029 e circolare Agenzia delle Entrate 11 giugno 2014 n. 16, paragrafo 1.1; vedi anche i pareri Min. Sviluppo Economico 5 marzo 2020 n. 68529, 3 settembre 2015 n. 155183, 19 gennaio 2015 n. 6057, 22 agosto 2014 n. 147534).
Per quanto riguarda il requisito del valore della produzione annua, da verificare dal “secondo anno di attività”, Assonime ha chiarito, nella circolare del 6 maggio 2013 n. 11, che il bilancio si basa sugli esercizi sociali e non sugli anni solari. Per le società costituite durante l’anno, il primo esercizio viene di solito abbreviato per allinearlo al 31 dicembre o al 30 giugno.
Le start-up innovative devono inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha analizzato situazioni di start-up simili per prevenire abusi della normativa, richiedendo ulteriori verifiche per garantire la conformità ai requisiti di innovazione.
Oggetto sociale
Una start-up innovativa si caratterizza per il suo scopo sociale, che riguarda lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Grazie alla definizione ampia fornita dalla legge, queste start-up possono operare in una vasta gamma di settori economici. Tra i campi in cui possono essere attive ci sono, per esempio, lo sviluppo di software, la consulenza informatica, il commercio al dettaglio, la produzione di mobili, la silvicoltura, il noleggio di beni, così come le industrie alimentari, tessili e manifatturiere.
Regime pubblicitario
Le start-up innovative e gli incubatori certificati devono essere registrati in una sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25 comma 8 del DL 179/2012). L’iscrizione avviene automaticamente tramite l’invio telematico di una domanda alla Camera di Commercio competente, utilizzando la Comunicazione Unica. Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti richiesti (art. 25 commi 9, 12 e 13 del DL 179/2012). I moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito “startup.registroimprese.it”.
Per quanto riguarda gli incubatori certificati, l’autocertificazione deve attestare la conformità ai requisiti stabiliti dagli “indicatori” e dai “valori minimi” definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel DM del 22 dicembre 2016, che ha sostituito il precedente DM del 21 febbraio 2013 (art. 25 commi 6 e 7 del DL 179/2012). Gli incubatori certificati sono tenuti a conservare per cinque anni dalla data di iscrizione tutti i documenti che comprovano la veridicità delle informazioni dichiarate nel modulo telematico (art. 4 comma 1 del DM 22 dicembre 2016).
Anche lo status di start-up innovativa con vocazione sociale deve essere registrato pubblicamente nella sezione speciale mediante un’apposita autocertificazione inviata alla Camera di Commercio (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2015 n. 3677/C).
Secondo l’art. 25 comma 17-bis del DL 179/2012 (aggiunto dall’art. 3 comma 1-sexies lett. c) del DL 14 dicembre 2018 n. 135, convertito in Legge l’11 febbraio 2019 n. 12), al momento dell’iscrizione, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono caricare sulla piattaforma “startup.registroimprese.it” le informazioni richieste, in conformità con l’art. 25 comma 10 del DL 179/2012. Queste informazioni devono essere facilmente accessibili anche dalla homepage del sito web aziendale (art. 25 comma 11 del DL 179/2012).
Funzione dell’iscrizione nel Registro delle imprese
Secondo l’art. 25 co. 10 del DL 179/2012, la sezione speciale del Registro delle imprese, di cui al co. 8, permette la condivisione di informazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, riguardanti:
Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere del 22 agosto 2014 n. 147530, ha chiarito che l’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale serve a fornire una pubblicità informativa, aggiungendosi all’iscrizione obbligatoria delle società di capitali nella sezione ordinaria del Registro. Tuttavia, per quanto riguarda l’applicazione della speciale disciplina di favore, questa iscrizione assume un valore costitutivo (cfr. anche il parere successivo del 3 novembre 2015 n. 222631, in cui il Ministero ribadisce che l’efficacia della fattispecie dipende dall’iscrizione nella sezione speciale).
La dottrina ha specificato che l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese è essenziale per accedere al regime agevolativo previsto dal DL 179/2012. Questo spiega perché tale forma di pubblicità sia vista come un onere piuttosto che un obbligo.
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