09 October 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Ambito soggettivo

Il gruppo di potenziali beneficiari del concordato comprende i “contribuenti di minori dimensioni” che generano reddito da impresa e lavoro autonomo nel territorio dello Stato.

Possono accedere al concordato sia i soggetti IRPEF, come imprenditori, lavoratori autonomi, società di persone e soggetti assimilati secondo l’art. 5 del TUIR, sia i soggetti IRES, inclusi le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali, per attività commerciali svolte.

Questo nuovo istituto è riservato a due specifiche categorie di contribuenti:

  • Coloro che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale);
  • I contribuenti in regime forfetario ai sensi della L. 190/2014, per i quali il concordato sarà attuato in via sperimentale per l’anno d’imposta 2024.

L’obiettivo è semplificare la gestione fiscale e favorire la compliance tra i contribuenti di minori dimensioni.

 

Debiti tributari e contributivi

Per quanto riguarda il periodo d’imposta precedente a quello per cui si propone il concordato, il contribuente (sia ISA che forfetario) deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Non deve avere debiti relativi a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
  • In alternativa, deve aver estinto eventuali debiti entro il termine per aderire al concordato, a condizione che l’importo totale del debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro.

Per la proposta di concordato 2024-2025, il rispetto di questo limite sarà verificato alla data del 31/12/2023, considerando solo i debiti derivanti da atti impositivi notificati che, a tale data, siano divenuti definitivi per sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili.

I debiti in rateazione o sospensione non saranno conteggiati ai fini del limite di 5.000 euro, fino alla scadenza dei relativi benefici. Infine, nel caso delle società, questa condizione non si estende alla posizione dei soci.

 

Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 13/2024 e relativi decreti attuativi, sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini del concordato, la formulazione della proposta e la relativa accettazione sono contenute:

  • nel quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizza con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31/10/2024. Tale termine è tassativo, per cui l’adesione non può essere espressa con una dichiarazione tardiva.
Rispetto al caso di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software applicativo formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

Accettando la proposta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a includere gli importi concordati nelle proprie dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP per i periodi di imposta interessati dal concordato.

Per i contribuenti che non aderiscono al concordato, invece, è prevista un’intensificazione dei controlli. Tuttavia, il rifiuto della proposta non comporta automaticamente conseguenze negative per gli interessati. In particolare, la valutazione del loro livello di affidabilità fiscale rimane soggetta a specifiche attività di analisi del rischio.

Alla scadenza del periodo coperto dal concordato, l’Agenzia delle Entrate presenterà una nuova proposta per il biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a rispettare i requisiti di accesso e non ci siano cause di esclusione.

 

Cause di esclusione

In aggiunta a quanto già menzionato, il contribuente deve assicurarsi di non ricadere in una delle seguenti cause di esclusione:

  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi: per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli per cui si richiede l’applicazione del concordato, qualora sussista l’obbligo di tale adempimento;
  • Condanna per reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, commessi nei tre periodi d’imposta antecedenti a quelli per cui si richiede il concordato. È importante notare che la sentenza di condanna deve essere irrevocabile e che la condanna può riguardare anche il patteggiamento, se comporta una pena detentiva superiore a due anni;
  • Redditi o quote di redditi esenti: nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, il contribuente non deve aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’attività svolta;
  • Adesione al regime forfetario: per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, non deve essere avvenuta l’adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014;
  • Operazioni straordinarie: nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l’ente non deve essere coinvolto in operazioni di fusione, scissione o conferimento, né subire modifiche nella propria compagine sociale, nel caso di società o associazioni ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

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