Stampa Pagina
23 October 2024
L’affitto d’azienda è un contratto di tipo consensuale, sinallagmatico e ad esecuzione continuata, in cui un soggetto, definito concedente, cede a un altro soggetto, chiamato conduttore, il diritto di utilizzare e fruire di un insieme di beni organizzati per lo svolgimento di un’attività produttiva.
Non essendo disciplinato in modo organico dal Codice civile, è necessario fare riferimento alle norme generali sull’affitto, sull’usufrutto d’azienda e sulla cessione d’azienda per definire le relative regole.
Oggetto dell’affitto d’azienda
L’oggetto dell’affitto d’azienda può riguardare l’azienda nel suo insieme oppure una sua parte specifica, in quest’ultimo caso si parla di affitto di “ramo d’azienda”.
È importante anche distinguere tra le situazioni in cui si configura un affitto dell’azienda nel suo complesso e quelle in cui il godimento si riferisce a singoli beni produttivi che compongono l’azienda stessa.
Affitto di immobile o affitto d’azienda
Una questione frequentemente affrontata nella pratica riguarda la possibilità di qualificare come cessione o affitto d’azienda la cessione o affitto di un immobile, soprattutto se accompagnata dal trasferimento di alcuni elementi accessori.
Questa distinzione tra le due fattispecie ha implicazioni rilevanti, poiché determina differenze significative nelle norme e nelle regole applicabili.
In merito al criterio distintivo tra cessione/affitto d’azienda e locazione d’immobile, la giurisprudenza di legittimità si è orientata come segue:
Forma del contratto di affitto di azienda
L’art. 2556 c.c. riguarda la forma dei contratti relativi al trasferimento della proprietà o al godimento dell’azienda e alla loro opponibilità ai terzi. In particolare, stabilisce:
Pertanto, per l’affitto d’azienda di imprese soggette a registrazione, è richiesta la forma scritta esclusivamente come prova e non come condizione di validità. Tuttavia, la necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata per la registrazione rappresenta un requisito formale essenziale per la corretta circolazione di un complesso aziendale.
Successione nei contratti
La normativa relativa alla successione nei contratti in caso di cessione di azienda si applica anche all’affittuario per tutta la durata dell’affitto.
Di conseguenza, salvo diverse pattuizioni, l’affittuario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che tali contratti non siano di natura personale. Il terzo contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla comunicazione del trasferimento, se esiste una giusta causa, fatto salvo il diritto di responsabilità del concedente.
Il subingresso del cessionario o affittuario in tutti i contratti stipulati dal cedente o affittante per l’esercizio dell’azienda ceduta o affittata si considera:
Successione nei crediti e debiti relativi all’affitto di azienda
In assenza di un espresso rinvio normativo, la disciplina prevista dagli artt. 2559 e 2560 c.c., riguardante i crediti e i debiti dell’azienda ceduta, non si applica in caso di affitto d’azienda.
Pertanto:
Divieto di concorrenza
Il divieto di concorrenza stabilisce che chi cede l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’avviare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, possa attrarre la clientela dell’azienda ceduta. Questo divieto si applica anche nel caso di affitto d’azienda, imponendo al concedente di rispettarlo per tutta la durata dell’affitto.
Cessazione dell’affitto
La cessazione del contratto di affitto, sia per cause naturali che patologiche, comporta la retrocessione del complesso aziendale al concedente. Questo complesso, al momento della restituzione, potrà includere, almeno in parte, beni e rapporti diversi rispetto a quelli originariamente conferiti.
Stampa Pagina
I nostri valori
le cose per le quali vale la
pena di venire in ufficio
ogni mattina.