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30 October 2024
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 135/2018, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono, dopo l’iscrizione, aggiornare o confermare le informazioni fornite nella domanda di iscrizione nella sezione speciale almeno una volta all’anno tramite la piattaforma “startup.registroimprese.it”. Questo è necessario per attestare il mantenimento dei requisiti richiesti, in conformità con l’art. 25, comma 10 del DL 179/2012. Le nuove disposizioni hanno abrogato l’obbligo precedente, che richiedeva aggiornamenti ogni sei mesi.
Inoltre, le start-up devono presentare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, una dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento dei requisiti. Tuttavia, se lo statuto prevede termini maggiori per la convocazione dell’assemblea, questo onere può essere assolto entro sette mesi, ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Queste disposizioni sono state aggiornate con il DL 135/2018, mentre i chiarimenti relativi agli adempimenti precedenti sono disponibili nei pareri del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le start-up innovative a vocazione sociale, si rimanda a specifici pareri.
In seguito alle modifiche introdotte dal DL 135/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, attraverso la circolare 10.4.2019 n. 3718/C, indicazioni operative per gli adempimenti previsti dalla nuova normativa. Il Ministero ha sottolineato l’approccio “market oriented” di queste misure, evidenziando come l’inserimento delle informazioni relative a start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative sulla piattaforma “startup.registroimprese.it” rappresenti una pubblicità efficace e accessibile a tutti. Questo approccio va oltre la tradizionale pubblicità legale, permettendo a investitori e clienti di comprendere meglio le capacità imprenditoriali e innovative delle aziende. Si tratta, quindi, di un cambiamento significativo verso una pubblicità più visibile e competitiva.
In particolare, il Ministero ha avvertito che:
Dopo aver aggiornato o confermato le informazioni sulla piattaforma, si procede con il deposito presso il Registro delle imprese, limitatamente alle nuove informazioni aggiornate.
In aggiunta, il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.5.2019 ha approvato specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per la presentazione telematica delle domande al Registro delle imprese. Questa integrazione riguarda il nuovo regime pubblicitario delle start-up innovative e l’aggiornamento delle informazioni, assegnando un codice specifico per tale dichiarazione (“036”), con effetto dal 15.5.2019.
Il Ministero ha anche stabilito, con la circolare 15.7.2019 n. 3722/C, che il termine ultimo per questi adempimenti fosse, in via eccezionale per il 2019, il 31.7.2019, indipendentemente dalle modalità di approvazione del bilancio. Per il 2020, a causa dell’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, il termine per il deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti è stato fissato al 31.7.2020, come precisato nella circolare del Ministero.
Agevolazioni in ambito societario
Le deroghe previste per le start-up innovative, come indicato negli articoli 26, commi 1-7 del DL 179/2012, si suddividono in:
Per quanto riguarda il secondo punto, va notato che l’art. 57, comma 1 del DL 24.4.2017 n. 50 ha esteso alcune delle agevolazioni inizialmente riservate solo alle start-up innovative in forma di srl a tutte le PMI costituite come srl, incluse quelle non innovative. Come evidenziato in uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 19.4.2018, è piuttosto improbabile che una srl start-up innovativa non soddisfi i requisiti di una PMI. Infatti, tra i requisiti per essere considerata una start-up innovativa, l’art. 25, comma 2, lett. d) del DL 179/2012 stabilisce che, a partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annuale non deve superare i 5 milioni di euro, ben al di sotto della soglia prevista per le PMI.
Sono previste diverse misure agevolative per le start-up innovative, come stabilito negli articoli 30, commi 6-8 del DL 179/2012, che includono:
In aggiunta, sono stati lanciati a livello nazionale programmi di supporto, tra cui:
Recentemente, il legislatore ha apportato modifiche ai programmi “Smart&Start Italia” e “Investor Visa for Italy” attraverso l’art. 38 del DL 34/2020, nei commi 1 e 11 per il primo, e nel comma 10 per il secondo.
Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese
Secondo l’art. 25, comma 16 del DL 179/2012, le start-up innovative e gli incubatori certificati vengono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mantenendo solo l’iscrizione nella sezione ordinaria. Questo comporta la perdita dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di:
La cancellazione è effettuata con un provvedimento del conservatore del Registro delle imprese, il quale può essere impugnato secondo quanto stabilito dall’art. 2189, comma 3 del Codice civile. Questo articolo prevede la possibilità di presentare ricorso al giudice del registro entro otto giorni. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 40, comma 9 del DL 16.7.2020 n. 76, convertito nella legge 11.9.2020 n. 120, e la Relazione illustrativa sottolinea che il provvedimento di cancellazione è di natura vincolata e non soggetto a discrezionalità.
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