30 October 2024

START UP INNOVATIVE – Parte 2

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 135/2018, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono, dopo l’iscrizione, aggiornare o confermare le informazioni fornite nella domanda di iscrizione nella sezione speciale almeno una volta all’anno tramite la piattaforma “startup.registroimprese.it”. Questo è necessario per attestare il mantenimento dei requisiti richiesti, in conformità con l’art. 25, comma 10 del DL 179/2012. Le nuove disposizioni hanno abrogato l’obbligo precedente, che richiedeva aggiornamenti ogni sei mesi.

Inoltre, le start-up devono presentare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, una dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento dei requisiti. Tuttavia, se lo statuto prevede termini maggiori per la convocazione dell’assemblea, questo onere può essere assolto entro sette mesi, ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Queste disposizioni sono state aggiornate con il DL 135/2018, mentre i chiarimenti relativi agli adempimenti precedenti sono disponibili nei pareri del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le start-up innovative a vocazione sociale, si rimanda a specifici pareri.

In seguito alle modifiche introdotte dal DL 135/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, attraverso la circolare 10.4.2019 n. 3718/C, indicazioni operative per gli adempimenti previsti dalla nuova normativa. Il Ministero ha sottolineato l’approccio “market oriented” di queste misure, evidenziando come l’inserimento delle informazioni relative a start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative sulla piattaforma “startup.registroimprese.it” rappresenti una pubblicità efficace e accessibile a tutti. Questo approccio va oltre la tradizionale pubblicità legale, permettendo a investitori e clienti di comprendere meglio le capacità imprenditoriali e innovative delle aziende. Si tratta, quindi, di un cambiamento significativo verso una pubblicità più visibile e competitiva.

In particolare, il Ministero ha avvertito che:

  1. Se non si completa il profilo sulla piattaforma, si blocca la procedura di Comunicazione unica per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante, con il rischio di perdere lo status di start-up innovativa se si superano i 30 giorni dall’approvazione del bilancio e sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, a meno che non si applichino termini maggiori.
  2. L’approvazione del bilancio è essenziale per redigere la dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25, comma 15 del DL 179/2012.

Dopo aver aggiornato o confermato le informazioni sulla piattaforma, si procede con il deposito presso il Registro delle imprese, limitatamente alle nuove informazioni aggiornate.

In aggiunta, il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.5.2019 ha approvato specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per la presentazione telematica delle domande al Registro delle imprese. Questa integrazione riguarda il nuovo regime pubblicitario delle start-up innovative e l’aggiornamento delle informazioni, assegnando un codice specifico per tale dichiarazione (“036”), con effetto dal 15.5.2019.

Il Ministero ha anche stabilito, con la circolare 15.7.2019 n. 3722/C, che il termine ultimo per questi adempimenti fosse, in via eccezionale per il 2019, il 31.7.2019, indipendentemente dalle modalità di approvazione del bilancio. Per il 2020, a causa dell’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, il termine per il deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti è stato fissato al 31.7.2020, come precisato nella circolare del Ministero.

 

Agevolazioni in ambito societario

Le deroghe previste per le start-up innovative, come indicato negli articoli 26, commi 1-7 del DL 179/2012, si suddividono in:

  1. Deroghe generali: Queste si applicano a tutte le start-up innovative, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e riguardano la normativa sulla riduzione del capitale per perdite.
  2. Deroghe specifiche per le srl: Riguardano esclusivamente le start-up innovative costituite come società a responsabilità limitata (srl) e si riferiscono a questioni come la creazione di categorie di quote, l’offerta al pubblico di quote di partecipazione (incluso l’equity crowdfunding) e il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni.
  3. Deroghe relative agli strumenti finanziari: Queste sono specifiche per le start-up innovative e gli incubatori certificati in forma di srl, riguardanti l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Per quanto riguarda il secondo punto, va notato che l’art. 57, comma 1 del DL 24.4.2017 n. 50 ha esteso alcune delle agevolazioni inizialmente riservate solo alle start-up innovative in forma di srl a tutte le PMI costituite come srl, incluse quelle non innovative. Come evidenziato in uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 19.4.2018, è piuttosto improbabile che una srl start-up innovativa non soddisfi i requisiti di una PMI. Infatti, tra i requisiti per essere considerata una start-up innovativa, l’art. 25, comma 2, lett. d) del DL 179/2012 stabilisce che, a partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annuale non deve superare i 5 milioni di euro, ben al di sotto della soglia prevista per le PMI.

Sono previste diverse misure agevolative per le start-up innovative, come stabilito negli articoli 30, commi 6-8 del DL 179/2012, che includono:

  1. Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI: Questo fondo, disciplinato dall’art. 2, comma 100, lett. a) della L. 662/96, è stato oggetto di modifiche legislative, in particolare con l’art. 38, comma 6 del DL 19.5.2020 n. 34 (convertito nella L. 17.7.2020 n. 77). Per maggiori dettagli sulle misure del DL 34/2020, si rimanda a un documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di maggio 2020.
  2. Accesso ai servizi dell’ICE-Agenzia: Le start-up possono beneficiare dei servizi forniti dall’ICE-Agenzia, che supporta la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 14, comma 18 del DL 98/2011). L’Agenzia offre assistenza normativa, societaria, fiscale e contrattuale, individua fiere internazionali dove le start-up possono partecipare gratuitamente, e promuove iniziative per connettere le start-up con potenziali investitori nelle fasi iniziali di raccolta fondi e di espansione.

In aggiunta, sono stati lanciati a livello nazionale programmi di supporto, tra cui:

  • Smart&Start Italia: Introdotto dal DM 24.9.2014 e gestito da Invitalia, questo programma offre finanziamenti agevolati a start-up innovative, sia già attive che da costituire, per coprire progetti di investimento o costi di gestione.
  • Italia Startup Visa: Questo programma prevede una procedura semplificata per il rilascio di visti di lavoro autonomo a cittadini non UE che desiderano trasferirsi in Italia per avviare una start-up innovativa, a patto di avere risorse finanziarie adeguate. Con il programma “Italia Startup Hub”, la procedura accelerata è estesa anche a cittadini non UE già in possesso di un permesso di soggiorno, ad esempio per motivi di studio, che vogliono rimanere in Italia per avviare una start-up.
  • Investor Visa for Italy: Questo programma offre una nuova tipologia di visto per cittadini non UE che desiderano investire somme significative in settori strategici per l’economia italiana (art. 26-bis del DLgs. 286/98, T.U. sull’Immigrazione, introdotto dall’art. 1, comma 148 della L. 11.12.2016 n. 232).

Recentemente, il legislatore ha apportato modifiche ai programmi “Smart&Start Italia” e “Investor Visa for Italy” attraverso l’art. 38 del DL 34/2020, nei commi 1 e 11 per il primo, e nel comma 10 per il secondo.

 

Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese

Secondo l’art. 25, comma 16 del DL 179/2012, le start-up innovative e gli incubatori certificati vengono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mantenendo solo l’iscrizione nella sezione ordinaria. Questo comporta la perdita dei vantaggi previsti dalla normativa in caso di:

  1. Perdita dei requisiti qualificanti (entro 60 giorni da quando si verifica questa situazione).
  2. Mancato deposito della dichiarazione attestante la continuazione del possesso dei requisiti.

La cancellazione è effettuata con un provvedimento del conservatore del Registro delle imprese, il quale può essere impugnato secondo quanto stabilito dall’art. 2189, comma 3 del Codice civile. Questo articolo prevede la possibilità di presentare ricorso al giudice del registro entro otto giorni. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 40, comma 9 del DL 16.7.2020 n. 76, convertito nella legge 11.9.2020 n. 120, e la Relazione illustrativa sottolinea che il provvedimento di cancellazione è di natura vincolata e non soggetto a discrezionalità.

 

Torna agli approfondimenti