14 November 2024

TRASPARENZA FISCALE – Parte 1

Il regime di trasparenza fiscale, previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, è un sistema in cui il reddito della società viene tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, gli utili o le perdite generati dalla società, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli stessi. L’obiettivo di questo regime è evitare la doppia imposizione del reddito, che si verificherebbe se fosse tassato prima a livello societario e poi a livello individuale del socio.

La disciplina di questo regime nelle società di capitali è opzionale e prevede l’attribuzione diretta del reddito prodotto dalla società ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, come avviene per le società di persone.

L’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società di capitali può essere esercitata:

  • dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;
  • sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Detti requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci, altrimenti la loro mancanza rende inapplicabile il regime. L’opzione per il regime di trasparenza fiscale ha una durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Chi desidera optare per la trasparenza deve indicarlo nel quadro OP della dichiarazione dei redditi.

Imputazione del reddito per trasparenza

Il reddito imputato per trasparenza concorre a formare il reddito imponibile dei soci nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura del periodo di imposta della società trasparente. Ai sensi dell’art. 115, comma 3, del TUIR, le ritenute d’acconto effettuate sulla società trasparente, i relativi crediti d’imposta e gli acconti eventualmente versati devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, in base alla loro quota di partecipazione agli utili.

Imputazione della perdita per trasparenza

Per quanto riguarda le perdite fiscali, la loro imputazione non può superare il valore della corrispondente quota di patrimonio netto della società partecipata posseduta dal socio. Il limite delle perdite fiscali imputabili per trasparenza ai soci è dato dal valore del patrimonio netto della società partecipata, che deve essere determinato sulla base dei seguenti calcoli:

+ Patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio della società partecipata

+ Perdita d’esercizio

+ Apporti dei soci effettuati nel periodo compreso tra la data in cui si riferisce il bilancio di esercizio e la data in cui il bilancio risulta approvato dall’assemblea dei soci

+ Limite massimo di perdita fiscale imputabile per trasparenza pro quota ai soci.

Le perdite fiscali eccedenti il limite del patrimonio netto rimangono in capo alla società e possono da questa essere portate in diminuzione dei redditi dei successivi periodi.

Rinnovo regime opzionale di trasparenza

Il regime opzionale di trasparenza fiscale si rinnova automaticamente. Se il contribuente desidera interrompere l’opzione una volta giunto al termine del triennio, dovrà comunicarne la revoca seguendo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione, ossia indicando la revoca nella dichiarazione dei redditi.

Revoca regime opzionale di trasparenza

In caso di revoca dell’opzione per la trasparenza fiscale al termine del triennio, l’obbligo di versamento degli acconti di imposta torna a gravare, oltre che sui singoli soci, anche sulla società non più trasparente.

In particolare, l’acconto dovuto dalla società trasparente non deve essere inferiore:

  • a quello che risulta sulla base dell’imposta netta che sarebbe stata calcolata nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società per il periodo di imposta precedente, qualora detto reddito non fosse stato imputato per trasparenza in capo ai soci (metodo storico);
  • oppure a quello che risulta sulla base dell’imposta netta che emerge a consuntivo dalla dichiarazione dei redditi successivamente presentata per il periodo di imposta in questione (metodo previsionale).

L’acconto dovuto da ciascun socio deve essere versato in misura non inferiore:

  • a quello che risulta calcolandolo sulla base dell’imposta netta che sarebbe stata evidenziata nella dichiarazione ei redditi, presentata dal socio per il periodo di imposta precedente, in assenza dell’imputazione per trasparenza del reddito o della perdita (metodo storico);
  • oppure a quello che risulta calcolandolo sulla base dell’imposta netta che emerge a consuntivo dalla dichiarazione dei redditi successivamente presentata per il periodo di imposta in questione (metodo previsionale).

In caso di mancata comunicazione della revoca dell’opzione per la trasparenza fiscale, tale comportamento può essere sanato attraverso l’istituto della remissione in bonis.

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