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20 November 2024
Il regime di trasparenza fiscale, come anticipato nella prima parte dell’approfondimento, è un sistema in cui il reddito della società viene tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, gli utili o le perdite generati dalla società, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli stessi.
Nella prima parte, è stata introdotta l’imputazione del reddito e della perdita per trasparenza, il rinnovo del regime opzionale e la sua revoca.
In questa seconda parte, verrà analizzata la perdita dell’efficacia dell’opzione di trasparenza, la distribuzione di dividendi da parte di società “trasparenti” e la modifica della loro compagine sociale.
Perdita di efficacia dell’opzione
La perdita di efficacia dell’opzione può verificarsi in caso di modifica della compagine sociale che comporti la perdita dei requisiti previsti dalla legge, o in presenza di una delle cause che escludono il regime fiscale previsto.
Nel caso di mantenimento della trasparenza fiscale, i redditi imponibili o le perdite fiscali realizzati dalla società vengono imputati ai soci:
Ai soci vengono imputate anche le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e i crediti fiscali. Le perdite fiscali relative ai periodi di imposta precedenti all’opzione possono essere utilizzate esclusivamente dalla società che le ha generate, senza possibilità di imputarle ai soci. Tali perdite potranno essere compensate nei periodi di imposta successivi, nel limite dell’80% del reddito prodotto dalla società (art. 84, comma 2, del TUIR).
Le perdite fiscali generate durante il periodo di validità dell’opzione vengono interamente attribuite ai soci, i quali applicano l’art. 84 del TUIR o l’art. 8 del TUIR, a seconda che siano soggetti passivi dell’IRES o dell’IRPEF.
Nel caso in cui la causa che determina l’interruzione dell’opzione si manifesti dopo la scadenza per il versamento degli acconti, sia la società che i singoli soci devono adeguare i loro comportamenti alla perdita di efficacia dell’opzione. In particolare, dovranno integrare, se necessario, gli acconti già versati, effettuando i versamenti mancanti entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata l’interruzione dell’opzione.
Inoltre, l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 9 del DM 23 aprile 2004 consente ai soci di trasferire (in tutto o in parte) alla società partecipata gli acconti versati in eccesso, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di pagamento degli acconti a causa della sopravvenuta cessazione dell’opzione.
Distribuzione di dividendi
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DM 23 aprile 2004, i soci delle società di capitali “trasparenti” non sono soggetti a imposizione al momento dell’effettiva percezione dei dividendi.
Per quanto riguarda il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio, va considerato che esso viene:
Inoltre, il costo fiscale della partecipazione in una società trasparente viene ridotto dai dividendi distribuiti al socio, fino a concorrenza del reddito imputato per trasparenza.
Modifica della compagine sociale
Gli atti che possono modificare la ripartizione delle quote vanno distinti in due casi:
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