27 November 2024

IL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è uno strumento che permette di rendicontare le responsabilità, le azioni e i risultati di un’organizzazione in ambito sociale, ambientale ed economico. Il suo scopo principale è fornire una visione dettagliata e completa delle attività svolte, rivolta a tutti gli stakeholders, informazione che non può essere ottenuta solo dal bilancio finanziario tradizionale.

Finalità

In conformità con l’art. 7 comma 3 della Legge 106/2016, il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 ha definito le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale per gli enti del Terzo settore e le imprese sociali. Queste Linee Guida sono entrate in vigore a partire dal bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo alla data di pubblicazione del decreto (9 agosto 2019). Di conseguenza, gli enti del Terzo Settore che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare, e che sono obbligati o decidono di redigere il bilancio sociale per l’esercizio 2020, devono seguire tali indicazioni. Le Linee Guida stabiliscono le seguenti finalità per il bilancio sociale:

  • Fornire una panoramica completa delle attività, della loro natura e dei risultati ottenuti dall’ente a tutti gli stakeholder.
  • Avviare un processo di comunicazione sociale interattiva.
  • Promuovere la partecipazione, sia interna che esterna, all’organizzazione.
  • Offrire informazioni sulla qualità delle attività per migliorare le conoscenze e le capacità di valutazione e scelta degli stakeholder.
  • Rendere conto dell’identità e dei valori dell’ente, e di come questi influenzano le decisioni strategiche, i comportamenti gestionali e i risultati.
  • Fornire informazioni sul bilanciamento delle aspettative degli stakeholder e sugli impegni presi nei loro confronti.
  • Raccogliere i dati sul livello di adempimento di tali impegni.
  • Esporre gli obiettivi di miglioramento che l’ente intende perseguire.
  • Illustrare come l’ente interagisce con l’ambiente in cui opera.
  • Rappresentare il “valore aggiunto” creato durante l’esercizio e come viene distribuito.

Sono obbligati a redigere il bilancio sociale:

  • Gli enti del Terzo settore che registrano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro (art. 14, comma 1 del DLgs. 117/2017);
  • I centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lett. l del DLgs. 117/2017);
  • Le imprese sociali (art. 9, comma 2 del DLgs. 112/2017), comprese le cooperative sociali, senza esenzioni per gli enti di dimensioni minori;
  • I gruppi di imprese sociali, che sono obbligati a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DLgs. 112/2017.

Gli enti che non sono obbligati a redigere il bilancio sociale possono comunque scegliere di farlo volontariamente, ad esempio pubblicandolo sul loro sito web. In questo caso, non è necessario che il documento segua obbligatoriamente le Linee Guida, ma va considerato che solo i bilanci conformi a tali Linee Guida possono essere etichettati come “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 117/2017” (Allegato al DM 4.7.2019, § 3).

Gli enti con la qualifica fiscale di ONLUS devono rispettare gli obblighi previsti dal DLgs. 117/2017 in qualità di enti del Terzo settore durante il periodo transitorio. Pertanto, se questi enti raggiungono il requisito dimensionale previsto dall’art. 14, comma 1 del DLgs. 117/2017, sono obbligati a redigere il bilancio sociale (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3.8.2021 n. 11029).

Struttura e contenuto

Per gli enti obbligati a redigere il bilancio sociale, questo deve contenere almeno le seguenti informazioni (Allegato al DM 4.7.2019, § 6):

  • La metodologia utilizzata per la preparazione del bilancio sociale;
  • Informazioni generali sull’ente;
  • La struttura organizzativa, il governo e l’amministrazione;
  • Le persone che operano per l’ente;
  • Gli obiettivi e le attività svolte;
  • La situazione economico-finanziaria;
  • Altre informazioni rilevanti;
  • Il monitoraggio effettuato dall’organo di controllo, comprese le modalità e i risultati.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo competente, secondo quanto previsto dallo statuto dell’ente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo. Quest’ultimo deve includere nel documento le informazioni relative al monitoraggio e attestare che il bilancio sociale è conforme alle Linee Guida, in base agli articoli 30, comma 7 del DLgs. 117/2017 e 10, comma 3 del DLgs. 112/2017.

Per gli enti obbligati per legge alla redazione del bilancio sociale, questo deve essere:

  • Depositato entro il 30 giugno di ogni anno, riferito all’esercizio precedente, presso il RUNTS per gli ETS (eccetto le imprese sociali), oppure presso il Registro delle imprese per le imprese sociali (art. 48, comma 3 del DLgs. 117/2017);
  • Pubblicato sul sito web dell’ente, o, se l’ente non ha un sito, su quello della rete associativa di cui fa parte (articoli 14, comma 1 del DLgs. 117/2017 e 9, comma 2 del DLgs. 112/2017).

Non è vietato depositare il bilancio sociale prima di tale data, ad esempio insieme al bilancio di esercizio, nel caso in cui per l’ente la scadenza del bilancio di esercizio sia anticipata. Inoltre, se gli enti possono depositare il bilancio di esercizio oltre il 30 giugno per motivi specifici (ad esempio, in base alla normativa civile o a disposizioni straordinarie come quelle dell’art. 106 del DL 18/2020), possono rispettare la stessa scadenza per il deposito del bilancio sociale (nota del Ministero del Lavoro 24.6.2021 n. 8452).

I termini per il deposito del bilancio sociale previsti dall’art. 48, comma 3 del DLgs. 117/2017 e dalle Linee Guida del DM 4.7.2019 sono pienamente applicabili anche alle cooperative sociali.

Gli enti che redigono il bilancio sociale su base volontaria devono comunque garantirne una diffusione adeguata tramite i propri canali digitali o quelli della rete associativa a cui appartengono (Allegato al DM 4.7.2019, § 7).

 

Torna agli approfondimenti