Stampa Pagina
05 December 2024
Il know-how rappresenta un insieme di informazioni e conoscenze tecniche non brevettate, spesso non suscettibili di brevetto, che derivano da esperienze pratiche e sperimentazioni ed è considerato un bene immateriale. Queste conoscenze possono essere trasferite a terzi.
Secondo l’articolo 1 della Legge 129/2004, che regola l’affiliazione commerciale, il know-how deve essere caratterizzato da tre elementi: deve essere segreto, sostanziale e chiaramente identificabile.
In particolare:
In generale, il patrimonio tecnologico di un’impresa include tutte le conoscenze necessarie per la produzione dei prodotti (attraverso l’applicazione di processi produttivi e la fornitura di servizi.
Modalità di acquisizione del know-how
Un’impresa può acquisire la disponibilità di una tecnologia in vari modi. Può svilupparla internamente attraverso attività di ricerca e sviluppo, oppure commissionarla a terzi. In alternativa, può anche acquisirla da terzi mediante accordi di cessione. I contratti di know-how riguardano la comunicazione di conoscenze tecniche non brevettate dal cedente al cessionario. Inoltre, le informazioni tecnologiche possono essere trasferite in modo bidirezionale tramite contratti di cross-licensing o di ricerca e sviluppo, in cui due o più imprese collaborano per svolgere attività di ricerca, unendo le proprie capacità tecniche. Queste collaborazioni si realizzano attraverso contratti di collaborazione, che mirano a fornire le competenze necessarie per sviluppare strategie imprenditoriali, oppure mediante associazioni temporanee di impresa, finalizzate allo sfruttamento commerciale congiunto delle conoscenze acquisite.
Valore economico del know-how
Il know-how è un bene immateriale eterogeneo, composto da diverse componenti, tra cui conoscenze e capacità manageriali, oltre a tecniche specifiche. Gli elementi distintivi del know-how includono la possibilità di transazione autonoma delle conoscenze, la capacità, nel caso del know-how commerciale, di essere valutato patrimonialmente, e l’idoneità delle conoscenze tecniche a ricevere una tutela giuridica, con la potenziale possibilità di ottenere una protezione brevettuale.
Tutela del know-how
La disciplina di tutela del know-how è regolata dagli articoli 98 e 99 del DLgs. 10 febbraio 2005 n. 30, noto come Codice della proprietà industriale. Per garantire una protezione efficace all’interno del mercato unico, è stata emanata la direttiva 8 giugno 2016 n. 943/2016/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguarda la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, noti come segreti commerciali, contro l’acquisizione, l’uso e la divulgazione illeciti.
Disciplina della concorrenza sleale
A completamento della tutela prevista dal codice sulla proprietà industriale, si inserisce l’articolo 2598 del Codice civile, relativo alla concorrenza sleale. In particolare, è applicabile il comma 3 di tale articolo nelle situazioni in cui si verifichino utilizzazione e divulgazione di notizie riservate o, in generale, di know-how aziendale, nel caso in cui non siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’articolo 98 del DLgs. 30/2005. Questi requisiti comprendono la segretezza, il valore economico e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggere le informazioni.
Contabilità
Ai fini contabili, i costi associati al know-how possono essere classificati tra i beni immateriali, intesi come beni non monetari, identificabili singolarmente e privi di consistenza fisica, generalmente rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, come specificato nel documento OIC 24. Nella definizione delle modalità di rilevazione contabile del know-how, è fondamentale considerare che esso può essere acquisito da terzi, sia in proprietà che tramite licenza d’uso, oppure può essere prodotto internamente.
La classificazione in bilancio dei costi sostenuti per la produzione interna o per l’acquisto da terzi di know-how deve essere registrata nella voce “B.I.3 – Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” quando il know-how è giuridicamente tutelato. Per quanto riguarda i costi di know-how relativi a tecnologie non brevettate, questi devono essere rilevati nella voce “B.I.4 – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.
Stampa Pagina
I nostri valori
le cose per le quali vale la
pena di venire in ufficio
ogni mattina.