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12 May 2025
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ha previsto un innalzamento dei limiti dimensionali previsti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di predisporre il bilancio consolidato.
Tale modifica deriva dall’attuazione della direttiva delegata 17 ottobre 2023, n. 2023/2775/UE, che ha apportato modifiche all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, aggiornando le soglie dimensionali utilizzate per classificare imprese e gruppi di imprese, al fine di riflettere l’impatto dell’inflazione degli ultimi anni.
L’adeguamento normativo consente a un numero più ampio di imprese di beneficiare delle modalità semplificate nella redazione del bilancio d’esercizio e di accedere all’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Bilancio abbreviato e bilancio delle micro-imprese
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 125/2024, le società non quotate (cioè quelle che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati) possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio oppure per due anni consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
Se per due esercizi consecutivi vengono superati due di questi limiti, la società è tenuta a redigere il bilancio secondo le regole ordinarie.
Con la stessa logica, l’articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo decreto ha apportato modifiche anche all’art. 2435-ter, comma 1, c.c., innalzando i limiti dimensionali che consentono di accedere al regime contabile semplificato previsto per tali soggetti. Possono qualificarsi come micro-imprese, e quindi redigere il bilancio secondo il regime agevolato, le società non quotate che rispettano, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:
Anche in questo caso, il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei predetti limiti comporta la cessazione dell’applicazione del regime contabile semplificato e l’obbligo di predisporre il bilancio in forma abbreviata o ordinaria, a seconda dei requisiti posseduti.
| Tipologia di bilancio | Attivo stato patrimoniale | Ricavi da vendite e prestazioni | Dipendenti medi annui |
| Forma abbreviata | ≤ 5.500.000 € (prima 4.400.000 €) | ≤ 11.000.000 € (prima 8.800.000 €) | ≤ 50 (invariato) |
| Micro impresa | ≤ 220.000 € (prima 175.000 €) | ≤ 440.000 € (prima 350.000 €) | ≤ 5 (invariato) |
Criteri di calcolo dei parametri dimensionali
Di seguito si illustrano le modalità operative per la determinazione dei limiti dimensionali utili ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché per l’accesso al regime semplificato riservato alle micro-imprese.
Il valore complessivo dell’attivo deve essere determinato sommando gli importi delle classi A, B, C e D della sezione attiva dello stato patrimoniale. Tale valore deve essere calcolato al netto dei fondi rettificativi, in quanto si considerano solo gli importi effettivi delle voci patrimoniali.
I ricavi rilevanti corrispondono alla voce A.1 del conto economico. L’importo deve essere determinato al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente collegate alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, come previsto dall’art. 2425-bis, comma 1, c.c. La quantificazione di tale voce deve avvenire nel rispetto dei criteri indicati nel principio contabile OIC 34.
Il dato relativo ai dipendenti va calcolato determinando la media giornaliera del personale in forza nel corso dell’esercizio. Per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 46 del 30 aprile 2001 (in riferimento all’art. 6 del D.Lgs. 61/2000), la loro incidenza deve essere determinata in proporzione all’orario pattuito rispetto al tempo pieno. La somma degli orari dei lavoratori part-time deve essere rapportata all’orario complessivo di un lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore qualora la frazione ecceda la metà dell’orario standard.
Bilancio consolidato
L’art. 27 del DLgs. 127/91 individua specifici casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:
Il D.Lgs. 125/2024 è intervenuto esclusivamente sull’esonero per i gruppi di piccole dimensioni. In particolare, l’art. 16, comma 2, lett. a), n. 1 ha modificato l’art. 27, comma 1 del D.Lgs. 127/1991, elevando i parametri dimensionali oltre i quali scatta l’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
A seguito della modifica, non sono tenute a redigere il bilancio consolidato le società capogruppo che, insieme alle controllate, non superano, su base consolidata e per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:
Resta invariato il comma 1-bis dell’art. 27, che consente di effettuare la verifica anche su base aggregata (cioè senza procedere al consolidamento contabile), applicando una maggiorazione del 20% ai limiti previsti per attivo e ricavi. Pertanto, in caso di verifica aggregata, i nuovi limiti risultano:
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