12 June 2025

IL BILANCIO CONSOLIDATO

La predisposizione del BILANCIO CONSOLIDATO per le imprese industriali e commerciali è disciplinata dal DLgs. 127/91, così come modificato dal DLgs. 18.8.2015 n. 139, mentre, le Linee Guida per la redazione del bilancio consolidato sono contenute nel documento OIC 17.

Ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 127/91 sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato:

  • le spa, sapa e srl che controllano un’altra impresa;
  • gli enti pubblici esercenti – in via esclusiva o prevalente – un’attività commerciale (art. 2201 c.c.), le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una spa, sapa o srl.

In linea generale, sono previsti due casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

  • per i sottogruppi o sub-holding (art. 27 co. 3 del DLgs. 127/91);
  • per i gruppi con limitate dimensioni (art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91).

Casi di esonero dall’obbligo di redazione

Non sono soggette all’obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 20 milioni di euro (17,5 milioni di euro nella previgente versione della norma) nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  • 40 milioni di euro (35 milioni di euro nella previgente versione della norma) nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (come nella previgente versione della norma).

La verifica dei limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%.

Il suddetto esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ovvero un ente sottoposto a regime intermedio (ai sensi degli artt. 16 e 19-ter del DLgs. 39/2010).

Non sono poi soggette alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllate per una quota superiore al 95% ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione dello stesso non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

  • l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell’UE, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il DLgs. 127/91 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell’UE o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’UE;
  • l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari Italiani o dell’UE (art. 27 co. 4 DLgs. 127/91).
  • Inoltre, ai sensi dell’art. 27 co. 3-bis del citato decreto, la controllante non è tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 28.

Casi di esclusione dal consolidato

Possono essere escluse dal bilancio consolidato le imprese controllate quando:

  • la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini del consolidamento;
  • l’esercizio effettivo del controllo da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
  • in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
  • le azioni o quote di partecipazioni sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Criteri di consolidamento

Le metodologie previste dalla normativa in tale ambito variano in dipendenza dei diversi livelli di influenza che la capogruppo esercita sulle partecipate.

Più precisamente, sono rinvenibili nella suddetta norma i seguenti metodi di consolidamento:

  • metodo del consolidamento integrale;
  • metodo del consolidamento proporzionale;
  • metodo del consolidamento cosiddetto sintetico, attraverso la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

Inoltre, in alcuni casi è prevista la valutazione delle partecipazioni con il metodo del costo rettificato.

Si parla di metodi di consolidamento relativamente alle procedure per aggregare i dati contabili delle società incluse nell’area di consolidamento al fine di ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale.

Consolidamento integrale

Il consolidamento con il metodo integrale comporta le seguenti principali operazioni:

  • la predisposizione del cosiddetto aggregato che consiste nel sommare le varie voci dell’attivo, del passivo e del Conto economico dei bilanci delle società da consolidare;
  • l’elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare e degli utili e perdite interni o intragruppo;
  • l’eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata;
  • la determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, per evidenziarli nel bilancio consolidato;
  • l’appropriato trattamento dei dividendi per evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
  • la rilevazione di eventuali imposte differite e/o anticipate;
  • la valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni non consolidate (ossia delle partecipazioni che non hanno le condizioni per il consolidamento integrale) con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo.

 

IL CONSOLIDATO FISCALE

Optando per il regime del consolidato fiscale, la società controllante ha la possibilità di liquidare l’IRES in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese (artt. 117 – 128 del TUIR), pari alla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime della tassazione di gruppo e comprende l’intero reddito delle società consolidate (c.d. “consolidamento integrale”).

Possono optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidanti e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma (art. 117 del TUIR):

  • le società di capitali (spa, srl, sapa);
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

Invece, possono optare nella posizione di consolidate solo le società residenti costituite nella forma di (art. 120 co. 1 del TUIR):

  • società per azioni,
  • società in accomandita per azioni,
  • società a responsabilità limitata.

In linea generale le società consolidanti sono quelle che controllano le consolidate: tuttavia, a partire dal 2015 la consolidante ex art. 117 del TUIR può essere anche una società c.d. “sorella”, appositamente designata dalla capogruppo residente nell’Unione Europea o nello SEE.

Esercizio dell’opzione

L’opzione per l’adesione al consolidato fiscale nazionale viene esercitata “per coppie” di soggetti (consolidante con ogni singola consolidata).

L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata.

Permanendo i requisiti richiesti, l’opzione è vincolante per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Tuttavia, in determinate casistiche, potrà verificarsi l’interruzione dell’opzione.

Effetti dell’opzione per la tassazione consolidata

Per effetto dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata di gruppo, si determina un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della controllante e delle controllate, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante. A quest’ultima compete anche:

  • il riporto a nuovo dell’eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili;
  • la liquidazione dell’imposta di gruppo;
  • la liquidazione dell’eccedenza d’imposta di gruppo rimborsabile o riportabile a nuovo.

Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.

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