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12 June 2025
La predisposizione del BILANCIO CONSOLIDATO per le imprese industriali e commerciali è disciplinata dal DLgs. 127/91, così come modificato dal DLgs. 18.8.2015 n. 139, mentre, le Linee Guida per la redazione del bilancio consolidato sono contenute nel documento OIC 17.
Ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 127/91 sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato:
In linea generale, sono previsti due casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:
Casi di esonero dall’obbligo di redazione
Non sono soggette all’obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
La verifica dei limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%.
Il suddetto esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ovvero un ente sottoposto a regime intermedio (ai sensi degli artt. 16 e 19-ter del DLgs. 39/2010).
Non sono poi soggette alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllate per una quota superiore al 95% ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione dello stesso non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
Tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
Casi di esclusione dal consolidato
Possono essere escluse dal bilancio consolidato le imprese controllate quando:
Criteri di consolidamento
Le metodologie previste dalla normativa in tale ambito variano in dipendenza dei diversi livelli di influenza che la capogruppo esercita sulle partecipate.
Più precisamente, sono rinvenibili nella suddetta norma i seguenti metodi di consolidamento:
Inoltre, in alcuni casi è prevista la valutazione delle partecipazioni con il metodo del costo rettificato.
Si parla di metodi di consolidamento relativamente alle procedure per aggregare i dati contabili delle società incluse nell’area di consolidamento al fine di ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale.
Consolidamento integrale
Il consolidamento con il metodo integrale comporta le seguenti principali operazioni:
IL CONSOLIDATO FISCALE
Optando per il regime del consolidato fiscale, la società controllante ha la possibilità di liquidare l’IRES in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese (artt. 117 – 128 del TUIR), pari alla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime della tassazione di gruppo e comprende l’intero reddito delle società consolidate (c.d. “consolidamento integrale”).
Possono optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidanti e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma (art. 117 del TUIR):
Invece, possono optare nella posizione di consolidate solo le società residenti costituite nella forma di (art. 120 co. 1 del TUIR):
In linea generale le società consolidanti sono quelle che controllano le consolidate: tuttavia, a partire dal 2015 la consolidante ex art. 117 del TUIR può essere anche una società c.d. “sorella”, appositamente designata dalla capogruppo residente nell’Unione Europea o nello SEE.
Esercizio dell’opzione
L’opzione per l’adesione al consolidato fiscale nazionale viene esercitata “per coppie” di soggetti (consolidante con ogni singola consolidata).
L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata.
Permanendo i requisiti richiesti, l’opzione è vincolante per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Tuttavia, in determinate casistiche, potrà verificarsi l’interruzione dell’opzione.
Effetti dell’opzione per la tassazione consolidata
Per effetto dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata di gruppo, si determina un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della controllante e delle controllate, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante. A quest’ultima compete anche:
Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.
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