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10 July 2025
Ambito applicativo
L’articolo 14 del Decreto Legislativo 192/2024 prevede la possibilità, in via straordinaria, di regolarizzare fiscalmente saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP pari al 10%.
In linea generale, rientrano nell’ambito dell’affrancamento previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024 tutti i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla norma che ne ha determinato la costituzione o che ha imposto il vincolo di sospensione su riserve già esistenti.
Non rileva, ai fini dell’agevolazione, se si tratti di:
Le riserve in sospensione d’imposta possono derivare principalmente da:
L’art. 2 del DM 27.6.2025 chiarisce che la facoltà di affrancamento si estende anche alle riserve che, in precedenza, siano state imputate ad aumento del capitale sociale.
I contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73, non possono beneficiare dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, ciò dipende dal fatto che tali soggetti non sono tenuti alla redazione di un bilancio o di un rendiconto in cui le riserve in sospensione possano essere contabilmente rappresentate.
Inoltre, la stessa Relazione chiarisce che la preclusione all’affrancamento permane anche in caso di successivo passaggio alla contabilità ordinaria. Questo perché, come già affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 15 settembre 2016 (§ 4), la ricostruzione delle voci di Stato patrimoniale e del patrimonio netto non comporta la ricostituzione formale delle riserve in sospensione d’imposta.
Riserve affrancabili e non affrancabili, le principali differenze
Tra le principali riserve affrancabili rientrano, in primo luogo, quelle derivanti dalla rivalutazione dei beni d’impresa effettuata con riconoscimento fiscale. Si tratta delle riserve formatesi in seguito all’applicazione di numerose leggi di rivalutazione succedutesi nel tempo, come ad esempio la Legge 342/2000, la Legge 448/2001, la Legge 266/2005 e, più di recente, il DL 104/2020. Rientrano inoltre le riserve di rivalutazione monetaria previste da norme storiche, come la Legge 74/1952, la Legge 576/1975 e la Legge 72/1983, che hanno consentito l’adeguamento dei valori contabili al contesto inflazionistico dell’epoca.
Sono affrancabili anche le riserve derivanti dalla rivalutazione gratuita dei beni, come quella prevista durante l’emergenza COVID dall’art. 6-bis del DL 23/2020, che ha consentito il riconoscimento fiscale dei maggiori valori senza versamento immediato di imposte.
Non tutte le riserve in sospensione d’imposta possono accedere alla procedura di affrancamento. Ad esempio, non sono affrancabili le riserve iscritte a fronte di deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Non rientrano nell’ambito dell’affrancamento nemmeno le riserve originate da operazioni di conferimento in doppia sospensione d’imposta, come previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Allo stesso modo, non possono essere affrancate le riserve vincolate in conseguenza della sospensione degli ammortamenti civilistici introdotta dall’articolo 60, comma 7-bis, del DL 14 agosto 2020, n. 104.
Le riserve delle imprese cooperative disciplinate dall’articolo 2545-ter del codice civile, le cosiddette riserve indivisibili, sono anch’esse escluse dall’affrancamento, salvo il caso in cui siano state specificamente designate a saldo attivo di rivalutazione.
Infine, non rientrano tra le riserve affrancabili quelle per le quali il vincolo di sospensione d’imposta deriva da imposte diverse da quelle sui redditi o dall’IRAP. Un esempio significativo è rappresentato dalle riserve vincolate ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del DL 10 agosto 2023, n. 104, relative all’imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli extraprofitti realizzati nell’esercizio antecedente al 1° gennaio 2024.
Importo della riserva da affrancare
L’importo da affrancare corrisponde alla riserva indicata in bilancio. In passato, per le riserve in sospensione d’imposta derivanti da rivalutazioni, l’Agenzia delle Entrate (circ. 14/2017, 13/2014, 18/2006) riteneva che l’importo da affrancare dovesse includere anche l’imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione. Tuttavia, a seguito di pronunce della Corte di cassazione, l’Agenzia ha cambiato orientamento, stabilendo che l’imposta sull’affrancamento va calcolata sull’importo netto della riserva, cioè al netto dell’imposta già pagata (circ. 6/2022).
L’affrancamento può riguardare anche solo una parte della riserva, non necessariamente l’intero importo. Inoltre, è possibile affrancare totalmente o parzialmente una o più riserve presenti in bilancio (art. 2 co. 3 DM 27.6.2025).
Bilanci di riferimento
Le riserve devono essere presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e rimanere anche a fine esercizio al 31 dicembre 2024. Secondo la Relazione illustrativa al DM 27.6.2025, si prende come riferimento il valore minore tra i due bilanci.
Se una riserva di rivalutazione aumenta tra i due esercizi per imputazione di utili o altre voci (ai sensi dell’art. 13 co. 2 L. 342/2000), si considera comunque il valore minore, poiché la parte reintegrata non era presente nel bilancio del 31.12.2023.
Non possono essere affrancate le riserve di cui è stata deliberata la distribuzione ai soci entro la fine del 2024 (per chi ha l’anno solare come periodo d’imposta), indipendentemente dalla data effettiva di pagamento, anche se avviene nel 2025.
Perfezionamento e ricorrenza
L’affrancamento si perfeziona con l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, dell’importo delle riserve e dei fondi affrancati e dell’imposta sostitutiva dovuta (art. 4 DM 27.6.2025).
Per quanto riguarda il momento in cui l’affrancamento produce effetti, in passato vi sono state diverse interpretazioni: la circolare 310/E del 4.12.1995 riteneva che gli effetti decorressero dalla data del primo versamento; mentre la circolare 40 del 13.5.2002 affermava che decorrevano dalla data in cui l’imposta sostitutiva è indicata nella dichiarazione dei redditi. Successivamente, la circolare 33 del 15.7.2005 ha collegato il perfezionamento sia al versamento sia alla dichiarazione, precisando che gli effetti potevano retroagire all’inizio del periodo d’imposta.
Questa ultima impostazione è confermata dalla Relazione illustrativa al DM 27.6.2025 anche per l’affrancamento previsto dall’art. 14 del DLgs 192/2024, che permette di affrancare riserve in sospensione d’imposta iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2024, anche se distribuite ai soci tra l’inizio dell’esercizio successivo e la presentazione della dichiarazione, purché la delibera di distribuzione sia stata adottata dopo il 31 dicembre 2024.
Effetti dell’affrancamento
Con l’affrancamento, le riserve perdono il vincolo di sospensione d’imposta, il che significa che possono essere distribuite ai soci o utilizzate per altre finalità senza che la società debba pagare imposte sui redditi o IRAP.
In generale, una volta affrancate, le riserve assumono fiscalmente la natura di riserve ordinarie di utili. Questo implica che diventano soggette all’articolo 47, comma 1, del TUIR, che stabilisce che le riserve di utili si presumono distribuite prima delle riserve di capitale, indipendentemente da una delibera assembleare e senza possibilità di dimostrare il contrario. Questa regola non si applica invece alle riserve ancora in sospensione d’imposta.
Tuttavia, quando la sospensione d’imposta riguarda riserve di capitale, ad esempio in seguito al riallineamento dei valori fiscali con quelli contabili previsto dall’articolo 110 del DL 104/2020, la riserva affrancata mantiene la natura di riserva di capitale.
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