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10 October 2025
L’articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR), convertito con modificazioni, introduce un credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2024 e 2025 nell’ambito del Piano Transizione 5.0, destinato a progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici.
La Legge 207/2024, all’articolo 1, commi 427–429, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’agevolazione, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.
Le modalità attuative sono state stabilite con il D.M. 24 luglio 2024, mentre la circolare MIMIT–GSE n. 25877 del 16 agosto 2024 ha fornito le istruzioni operative.
Soggetti che possono beneficare del credito
Possono beneficiare del credito d’imposta Transizione 5.0 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività, dalla dimensione aziendale e dal regime fiscale applicato.
Tuttavia, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di alcune condizioni fondamentali, tra cui:
Ruolo delle ESCo
In alternativa alle imprese beneficiarie dirette, il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici (ESCo), purché in possesso della relativa certificazione.
Esclusioni
Non possono accedere all’agevolazione (ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 24 luglio 2024):
L’incentivo, inoltre, non si applica ai lavoratori autonomi e agli esercenti arti e professioni.
Investimenti agevolabili e casi di esclusione
Rientrano tra gli investimenti ammissibili i progetti di innovazione:
Un’impresa può presentare uno o più progetti di innovazione, anche riferiti a diverse unità produttive, purché appartenenti allo stesso soggetto beneficiario. È tuttavia necessario che, per la struttura coinvolta, non siano in corso altri progetti agevolati o che questi risultino già completati e con credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Il massimale di spesa agevolabile è fissato in 50 milioni di euro annui per ciascun beneficiario, calcolato con riferimento all’anno di completamento del progetto (indipendentemente dalla data di avvio).
Sono considerate agevolabili anche le spese sostenute per la formazione del personale, purché finalizzate a sviluppare o rafforzare le competenze legate alle tecnologie digitali ed energetiche necessarie per la trasformazione dei processi produttivi.
Si tratta, in sostanza, delle spese previste dall’art. 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Tra i costi riconosciuti rientrano:
Queste spese sono ammissibili entro il limite del 10% del valore complessivo degli investimenti agevolabili e fino a un massimo di 300.000 euro per impresa.
La formazione deve essere erogata – anche in modalità online – da enti esterni qualificati, individuati ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 24 luglio 2024, e deve riguardare le aree tematiche elencate nell’Allegato 2 del medesimo decreto.
L’agevolazione non si applica a tutte le tipologie di investimenti. In particolare, sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164 del TUIR, i beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5% secondo il D.M. 31 dicembre 1988, nonché i fabbricati, le costruzioni e i beni compresi nell’Allegato 3 alla legge 208/2015.
Restano inoltre fuori dal perimetro dell’incentivo gli investimenti collegati ad attività legate ai combustibili fossili, quelli realizzati nell’ambito del sistema ETS che comportano emissioni di gas serra superiori ai parametri di riferimento, e quelli connessi a discariche, inceneritori o impianti di trattamento dei rifiuti. Sono esclusi anche i progetti produttivi che generano rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento potrebbe arrecare danni all’ambiente.
Infine, non sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente effettuati da imprese operanti in regime di concessione o a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni e dei rifiuti, quando tali investimenti rappresentano obblighi verso l’ente concedente oppure quando sono previsti meccanismi di compensazione o contributi pubblici che eliminano il rischio economico a carico dell’impresa.
Requisito di riduzione dei consumi energetici
Per accedere al credito d’imposta, è necessario che gli investimenti consentano di ottenere:
Il risparmio energetico deve essere calcolato su base annua, confrontando i consumi registrati nell’anno precedente l’avvio degli investimenti, corretti per tenere conto delle variazioni produttive e delle condizioni esterne. Per le imprese di nuova costituzione, la riduzione viene valutata rispetto a uno scenario controfattuale definito secondo i criteri previsti dal D.M. 24 luglio 2024 (art. 9) e dalla circolare MIMIT–GSE n. 25877/2024.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante la presentazione del modello F24 con il codice tributo “7072” (come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63/2024). L’operazione deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’utilizzo di altre modalità comporta il rifiuto automatico del versamento.
Il credito diventa utilizzabili trascorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte del GSE, dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi all’Agenzia delle Entrate, e comunque non prima di dieci giorni dalla comunicazione con cui il GSE informa l’impresa dell’ammontare effettivamente fruibile (art. 13 del D.M. 24 luglio 2024).
L’impresa può utilizzare il credito in una o più soluzioni entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale importo non utilizzato entro tale data può essere riportato negli anni successivi, fino a un massimo di cinque quote annuali di pari importo.
In ogni caso, è fondamentale che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi quello effettivamente riconosciuto: in caso contrario, l’operazione di versamento viene scartata dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.
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