10 December 2025

LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

L’utilizzo del contante è consentito, ad oggi, fino a un massimo di 5.000 euro. Tale limite vale non solo per gli acquisti di beni e servizi tra privati, ma anche per operazioni come prestiti tra familiari. Oltre questa soglia, il trasferimento di denaro può avvenire esclusivamente con strumenti di pagamento tracciati e/o tramite banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento.

La finalità del limite all’uso del contante è favorire la tracciabilità dei pagamenti e contrastare l’evasione fiscale, con effetti anche sulle spese detraibili.

Il limite all’utilizzo del contante resta fissato a 5.000 euro per:

  • il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, tra soggetti diversi, anche se frazionato artificiosamente, senza l’intermediazione di operatori finanziari;
  • le operazioni di cambio valuta effettuate da soggetti che svolgono professionalmente attività di cambiavalute.

Operazioni soggette al limite

La soglia dei 5.000 euro si applica a tutti i trasferimenti tra soggetti diversi, inclusi parenti e familiari (come donazioni o prestiti). È considerato illecito anche il superamento del limite ottenuto mediante più pagamenti inferiori effettuati in momenti diversi.

Come effettuare trasferimenti sopra i 5.000 euro

Per importi superiori al limite, il trasferimento deve avvenire esclusivamente con strumenti di pagamento tracciati e/o tramite banca, poste o altri operatori finanziari autorizzati.

Deroghe al limite

È prevista una deroga per cessioni di beni o prestazioni di servizi fino a 15.000 euro, effettuate:

  • da commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio e turismo;
  • nei confronti di persone fisiche non cittadine italiane né appartenenti a Paesi UE o SEE (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) e residenti fuori dal territorio italiano.

Adempimenti necessari per applicare la deroga

Il venditore o prestatore deve:

  1. Prima dell’operazione:
    • inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva di adesione alla deroga (art. 3, comma 2, D.L. 16/2012) specificando il conto su cui verrà versato il contante ricevuto;
    • trasmettere la comunicazione telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati.
  2. Al momento dell’acquisto:
    • acquisire la fotocopia del passaporto del cliente;
    • farsi rilasciare un’autocertificazione che attesti la non cittadinanza italiana e la residenza estera;
    • versare il contante sul proprio conto entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, consegnando alla banca copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, le operazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro collegate al turismo, effettuate da esercenti al dettaglio o agenzie di viaggio nei confronti di persone fisiche non UE/SEE e residenti all’estero, devono essere comunicate annualmente all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 10 aprile per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;
  • entro il 20 aprile per quelli trimestrali.

Sanzioni per il superamento dei limiti

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022:

  • per importi fino a 250.000 euro, sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro;
  • per importi superiori a 250.000 euro, sanzione da 5.000 a 250.000 euro.

Per le violazioni commesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale è di 1.000 euro (5.000 euro oltre i 250.000 euro).

Altre disposizioni che limitano l’uso del contante

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 679-680, legge 160/2019) stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% devono essere pagate con strumenti tracciabili, ad eccezione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, dispositivi medici e alle prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate al SSN.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025, se sostenute con pagamenti tracciabili (bonifici, carte, assegni):

  • i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • le spese alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle di viaggio e trasporto sostenute tramite autoservizi pubblici non di linea e addebitate al committente sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, così come i relativi rimborsi analitici;
  • tali spese sono deducibili anche per le imprese, secondo i limiti previsti (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  • sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).

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