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10 February 2026
Per credito IVA si intende la differenza a favore del contribuente tra l’imposta detraibile e l’imposta a debito, che può emergere sia dalle risultanze della dichiarazione IVA annuale, sia dal modello TR, presentato con periodicità trimestrale.
Credito iva annuale
L’eccedenza di IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale può essere recuperata principalmente attraverso tre modalità:
Accanto a tali modalità ordinarie, il credito IVA annuale può essere ulteriormente utilizzato mediante il trasferimento nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, ai fini della compensazione con l’IRES, oppure tramite la cessione del credito a soggetti terzi, anche estranei al perimetro del consolidato, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4-ter, del DL 70/1988.
Modifica della destinazione del credito IVA annuale
La normativa consente al soggetto passivo di variare la scelta inizialmente effettuata in merito all’utilizzo del credito IVA annuale. In particolare, è possibile ridurre l’importo originariamente richiesto a rimborso, destinandolo alla compensazione tramite modello F24 o al riporto all’anno successivo, oppure incrementare l’ammontare del rimborso, riducendo proporzionalmente la quota destinata alla compensazione o al riporto.
La modifica della scelta da rimborso a detrazione o compensazione è ammessa a condizione che il rimborso non sia stato ancora erogato, che venga presentata una dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza previsto dall’art. 57 del DPR 633/1972, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, e che il credito risultante dall’integrativa sia indicato nel quadro VN della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’integrativa è trasmessa, qualora questa sia presentata oltre il termine ordinario della dichiarazione dell’anno successivo.
Credito iva trimestrale
Il credito IVA maturato su base infrannuale, risultante dalla presentazione del modello TR, può essere alternativamente utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, oppure richiesto a rimborso. In entrambe le ipotesi, il contribuente deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 38-bis, comma 2, del DPR 633/1972. Anche il credito IVA trimestrale è suscettibile di cessione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Modifica della scelta di utilizzo del credito trimestrale
Il soggetto passivo può rettificare la scelta effettuata in sede di presentazione del modello TR. Tale modifica può avvenire prima della scadenza dei termini ordinari, mediante la presentazione di un nuovo modello TR qualificato come “correttivo nei termini”, ovvero successivamente, tramite l’invio di un ulteriore modello TR entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale, purché l’Amministrazione finanziaria non abbia già validato il pagamento del rimborso oppure il credito non sia stato già utilizzato in compensazione, a seconda del caso.
Compensazione orizzontale
L’utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinato a specifiche condizioni. In tali ipotesi, la compensazione può essere effettuata solo a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR da cui il credito emerge e richiede l’apposizione del visto di conformità, ovvero la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti.
La compensazione deve essere eseguita esclusivamente mediante il modello F24, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il limite massimo annuo dei crediti compensabili o rimborsabili è attualmente fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
Compensazione credito iva annuale
| Importo | Disciplina applicabile |
| Fino a 5.000 euro annui | Compensazione “orizzontale” possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione. |
| Oltre 5.000 euro annui | Compensazione “orizzontale” solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti. |
Compensazione credito iva trimestrale
| Importo | Disciplina applicabile |
| Fino a 5.000 euro annui | Compensazione possibile dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR. |
| Oltre 5.000 euro annui | Compensazione solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello TR con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti. |
Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 1/2024) ha innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia entro cui i soggetti ISA possono compensare il credito IVA senza visto di conformità, se beneficiano del regime premiale.
L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento 11.4.2025) ha confermato che:
L’esonero fino a 70.000 euro spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB, poiché a questi sono riconosciuti i benefici premiali previsti dalla normativa.
Di conseguenza, chi ha aderito al CPB 2024-2025 / 2025-2026 può compensare il credito IVA 2025 senza visto di conformità entro i limiti previsti.
Rimborso iva
In presenza delle condizioni previste dalla legge, il credito IVA può essere richiesto a rimborso sia in sede di dichiarazione annuale, sia su base trimestrale mediante il modello TR. Qualora l’importo del rimborso non superi i 30.000 euro, non sono richiesti adempimenti ulteriori rispetto alla semplice indicazione in dichiarazione o nel modello TR. Per importi superiori a tale soglia, è invece generalmente necessario apporre il visto di conformità e presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti economico-patrimoniali richiesti, oppure, nei casi espressamente previsti, prestare una garanzia patrimoniale a favore dell’Amministrazione finanziaria.
L’importo di riferimento deve essere calcolato considerando il totale delle richieste di rimborso presentate nel corso dell’intero periodo d’imposta.
Rimborso del credito iva annuale o trimestrale
| Importo | Disciplina applicabile |
| Fino a 30.000 euro | Rimborso “libero” mediante indicazione nella dichiarazione annuale o nel modello TR |
| Oltre 30.000 euro | Rimborso da chiedersi mediante:
– Apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti) e rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali – Oppure prestazione di garanzia patrimoniale (nelle situazioni di “rischio fiscale” |
Per richiedere il rimborso del credito IVA 2025, il modello IVA 2026 deve essere presentato entro il 30 aprile 2026, compilando il quadro VX.
Il Decreto Semplificazioni ha innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso senza visto di conformità o garanzia, per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale.
In particolare:
Anche i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 / 2025-2026 possono usufruire dell’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA 2025.
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