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11 September 2026
La contabilità di magazzino è una scrittura contabile ausiliaria, di natura esclusivamente fiscale, con la quale l’impresa rileva sistematicamente, per ciascuna categoria omogenea di beni, i movimenti di carico e scarico che intervengono nel corso dell’esercizio, sia in termini di quantità sia in termini di valore.
Va tenuta distinta da due adempimenti con cui viene spesso confusa:
La contabilità di magazzino, al contrario, richiede una rilevazione continuativa e analitica: per ogni categoria di beni (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci) occorre indicare le quantità e i valori in entrata e in uscita, in modo da poter ricostruire in ogni momento la giacenza teorica. Si tratta quindi di uno strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare, in sede di controllo, un riscontro tra le giacenze contabili e quelle fisiche effettivamente rilevate.
La disciplina dell’obbligo è contenuta principalmente nelle seguenti disposizioni:
L’obbligo riguarda esclusivamente i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) ed esercitano attività commerciali, industriali o di prestazione di servizi con impiego di beni destinati alla vendita o alla trasformazione. Ne restano quindi esclusi, a monte, i soggetti in contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. 600/1973) e i contribuenti in regime forfetario, per i quali la questione non si pone nemmeno in astratto.
Sono espressamente esonerati, anche se in contabilità ordinaria e pur superando le soglie dimensionali, i seguenti soggetti:
L’esonero per questi ultimi tre casi viene tuttavia meno qualora l’impresa gestisca un magazzino centralizzato che rifornisce due o più punti di vendita, di deposito o di produzione ubicati in comuni diversi: in tale ipotesi l’obbligo di tenuta si applica limitatamente ai movimenti relativi a tale magazzino centrale.
L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino sorge soltanto quando, per due esercizi consecutivi, risultano superati contemporaneamente entrambi i seguenti limiti:
È importante sottolineare che i due limiti devono essere superati congiuntamente (non è sufficiente il superamento di uno solo dei due) e per due periodi d’imposta consecutivi: il superamento occasionale, relativo a un solo esercizio, non fa sorgere alcun obbligo.
Decorrenza
L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta consecutiva, entrambi i limiti dimensionali risultano superati.
Esempio: se un’impresa supera entrambe le soglie negli esercizi 2024 e 2025 (due anni consecutivi), l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorrerà dal 1° gennaio 2027, ossia dal secondo periodo d’imposta successivo al 2025.
Cessazione
Specularmente, l’obbligo cessa di avere effetto a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, almeno uno dei due limiti non risulta più superato. In questo caso la disciplina prevede quindi un meccanismo di uscita più rapido rispetto a quello di ingresso, poiché è sufficiente che uno solo dei due parametri scenda sottosoglia.
Dal punto di vista operativo, la contabilità di magazzino si concretizza nella tenuta di schede di magazzino, una per ciascuna categoria omogenea di beni, nelle quali vengono annotati, in continuo:
La valorizzazione dei movimenti avviene, di norma, con i medesimi criteri utilizzati per la valutazione fiscale delle rimanenze (costo specifico, costo medio ponderato, LIFO, FIFO), in coerenza con quanto stabilito dall’art. 92 del TUIR. Nella prassi le schede di magazzino sono oggi gestite tramite software gestionali integrati con la contabilità generale, che consentono l’estrazione automatica dei dati richiesti in caso di verifica.
Le categorie di beni da tenere distinte devono essere individuate secondo criteri di omogeneità merceologica e di valore, evitando aggregazioni troppo ampie che renderebbero la scrittura priva di reale valenza informativa e di controllo.
La mancata istituzione della contabilità di magazzino, ovvero la sua tenuta in modo irregolare, incompleto o non aggiornato, non comporta di per sé una sanzione amministrativa specifica collegata all’adempimento in quanto tale, ma produce conseguenze rilevanti sul piano dell’accertamento tributario.
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