09 October 2026

LA REGISTRAZIONE E SCARICO DELLA BOLLA DOGANALE

 Inquadramento dell’importazione

Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE sono soggette a IVA al momento dell’introduzione delle merci nel territorio dello Stato. In via generale, il soggetto tenuto ad assolvere gli obblighi sostanziali e formali connessi all’importazione è l’operatore che effettua l’importazione.

In passato, la rilevazione contabile dell’operazione faceva principalmente riferimento alla bolletta doganale, ossia al documento utilizzato per determinare e documentare l’IVA assolta in dogana.

L’evoluzione dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha tuttavia modificato le modalità di gestione della dichiarazione doganale e della relativa documentazione.

 La novità dal 9 giugno 2022: dalla bolletta DAU al documento telematico

A partire dal 9 giugno 2022, la dichiarazione doganale di importazione è stata interessata da un’importante evoluzione. Il tradizionale modello DAU cartaceo è stato sostituito da un sistema basato su un tracciato di dati definito a livello unionale, nell’ambito del processo di rinnovamento del sistema informatico AIDA.

Per consentire agli importatori di assolvere correttamente gli obblighi contabili e fiscali connessi all’operazione, ADM rende disponibile, contestualmente allo svincolo delle merci, un prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale.

Di conseguenza, il riferimento operativo non è più rappresentato dalla tradizionale bolletta doganale cartacea in formato DAU, bensì dal documento telematico, e in particolare dal prospetto di riepilogo ai fini contabili, messo a disposizione dall’Amministrazione doganale.

Detrazione dell’IVA all’importazione

Il prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale consente all’importatore di documentare l’IVA assolta all’importazione ai fini della relativa detrazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina IVA.

Il nuovo procedimento comporta quindi che il momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sia gestito tramite flussi informatici, mentre il prospetto di riepilogo fornisce i dati necessari per gli adempimenti contabili e IVA.

Registrazione ai fini dell’art. 25 del DPR 633/1972

Il prospetto di riepilogo contabile contiene i dati necessari per l’annotazione nel registro IVA degli acquisti previsto dall’art. 25 del DPR 633/1972. In particolare, il documento espone i dati relativi all’imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta.

È presente anche un campo relativo alla liquidazione IVA e, ove pertinente, un campo per i riferimenti della dichiarazione d’intento utilizzata per effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA nei casi previsti dall’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/1972.

Rilevazione contabile dell’acquisto da un fornitore extra-UE

La contabilizzazione dell’importazione può essere articolata in due distinti momenti:

  1. rilevazione dell’acquisto e del debito nei confronti del fornitore estero;
  2. rilevazione dell’IVA all’importazione, dei dazi e degli eventuali servizi dello spedizioniere, mediante l’utilizzo di un apposito conto transitorio.

Al ricevimento della fattura emessa dal fornitore estero, il costo relativo all’acquisto dei beni viene rilevato contabilmente senza applicazione dell’IVA italiana.

Qualora l’operazione sia espressa in valuta estera, il costo viene contabilizzato utilizzando il cambio applicabile alla data dell’operazione. Al momento del pagamento del debito, l’eventuale differenza derivante dalla variazione del cambio viene rilevata come utile o perdita su cambi, secondo la natura della differenza.

L’IVA all’importazione viene determinata applicando l’aliquota prevista per i beni importati a una base imponibile individuata secondo le disposizioni dell’art. 69 del DPR 633/1972.

La base imponibile comprende, in particolare, il valore dei beni determinato secondo la normativa doganale, l’ammontare dei diritti doganali e le eventuali spese di inoltro fino al luogo di destinazione situato all’interno del territorio doganale, sulla base della documentazione relativa al trasporto.

È opportuno distinguere tali componenti dai corrispettivi e dall’IVA relativi ai servizi prestati dallo spedizioniere, che devono essere rilevati separatamente.

Fattura dello spedizioniere e conto transitorio

Lo spedizioniere può occuparsi degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione doganale e, successivamente, addebitare all’importatore sia il costo dei propri servizi sia gli importi eventualmente anticipati per suo conto presso la dogana.

La fattura dello spedizioniere può pertanto comprendere:

il compenso per i servizi prestati;

l’IVA relativa a tali servizi;

i dazi e gli altri diritti doganali anticipati;

l’IVA all’importazione anticipata per conto del cliente.

Per collegare contabilmente l’IVA risultante dal prospetto doganale con gli importi successivamente riaddebitati dallo spedizioniere, può essere utilizzato un conto transitorio.

Nel sistema precedente tale conto veniva frequentemente denominato “Bolle doganali”. La denominazione può essere mantenuta per esigenze organizzative interne, ma, alla luce dell’attuale sistema documentale, può risultare più appropriato utilizzare una denominazione come “Prospetti doganali” oppure “Importazioni – conto transitorio”.

Scritture contabili

Fattura del fornitore estero

Conto Dare Avere
Merci c/acquisti 1000  
Fornitori esteri   1000

 

Prospetto di riepilogo doganale

Ipotizzando, che la base imponibile sia €1000 + €500 di dazi doganali.

Conto Dare avere
IVA ns/credito 330  
Prospetti doganali (transitorio)   330

 

Fattura dello spedizioniere

Ipotizzando, a titolo esemplificativo, spese per servizi dello spedizioniere pari a € 50, dazi e diritti doganali pari a € 500 e IVA sui servizi pari a € 11, la registrazione della fattura dello spedizioniere sarà:

Conto Dare Avere
Spese doganali 50  
Diritti e dazi doganali 500  
IVA ns/credito 11  
Prospetti doganali (transitorio) 330  
Debiti v/spedizioniere   891

La registrazione consente di chiudere il conto transitorio utilizzato per l’IVA all’importazione e, contemporaneamente, di rilevare separatamente i costi relativi ai servizi dello spedizioniere, i dazi e l’IVA relativa ai servizi fatturati.

Identificativo MRN e rettifiche della dichiarazione

Il prospetto di riepilogo contabile riporta il numero identificativo della dichiarazione doganale di importazione, ossia l’MRN (Movement Reference Number). L’MRN costituisce quindi un riferimento essenziale per individuare e collegare la dichiarazione doganale alla documentazione contabile dell’importazione.

 

Torna agli approfondimenti