29 June 2022

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLE PERSONE FISICHE

Per dividendi si intendono gli utili da partecipazione che rientrano tra i redditi di capitale ex art. art. 44 co. 1 lett.e) del TUIR. Nello specifico, ci si riferisce agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali e società e enti non residenti).

Nonostante la L. 205/2017 abbia equiparato di dividendi su partecipazioni qualificate a quelli derivanti da partecipazioni non qualificate, il TUIR riporta ancora la distinzione tra le due fattispecie. In particolare, con riferimento alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

  • una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati);
  • una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).

Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti sopradescritti, essa si intende “non qualificata”.

I dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente nell’esercizio in cui sono percepiti. Pertanto, ai fini impositivi, si applica il principio di cassa per individuare in quale periodo di imposta i proventi in argomento risultano imponibili.

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.

Dall’1.1.2018, salvo l’applicazione della disciplina transitoria, la L. 205/2017 ha esteso questo regime anche ai dividendi su partecipazioni qualificate.

È però prevista un’apposita disciplina transitoria:

  • Utili formatisi fino al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022)
  • Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata sul 100% dell’utile
  • Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40% o del 49,72%
  • Utili formatisi dall’1.1.2017 (delibera entro il 31.12.2022)
  • Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata sul 100% dell’utile
  • Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%
  • Utili formatisi dall’1.1.2018 e utili pregressi con delibera post 31.12.2022
  • Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata sul 100% dell’utile

I regimi sopradescritti si applicano anche agli utili in natura, per la cui determinazione si deve fare riferimento a:

  • consegna o spedizione, per i beni mobili;
  • data di stipulazione dell’atto, per i beni immobili e le aziende.

Qualora il dividendo in natura risulti soggetto al prelievo alla fonte, per conseguire il pagamento, i singoli percipienti sono tenuti a versare in denaro l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta, al soggetto erogante per i dividendi di fonte italiana e il sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione per i dividendi di fonte estera. Nel caso in cui il percipiente non fornisca la necessaria provvista di denaro per l’applicazione della ritenuta, il pagamento del dividendo in natura deve essere sospeso.

I dividendi corrisposti dovranno essere certificati al percipiente con il modello CUPE (“Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti”),  la certificazione può non essere rilasciata in relazione agli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/73.

La certificazione può, invece, essere rilasciata ai soggetti non residenti tassati con la ritenuta a titolo d’imposta, in modo che questi abbiano un documento che dia loro titolo per scomputare l’imposta assolta in Italia dalle imposte pagate nel proprio Stato di residenza. I dividendi corrisposti dovranno essere così dichiarati nel modello 770

  • Si ricorda che il 31 dicembre 2022 sarà la deadline in cui dovrà  essere formalizzata la delibera di distribuzione degli utili per poter usufruire del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.
    La norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:
    che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.

Perciò gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del Modello redditi ed a concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione)
In particolare, il DM 26 maggio 2017 prevede che gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati:

  • con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007 (imponibili per il 40%);
  • poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibili per il 49,72%);
  • e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (imponibili per il 58,14%).

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