11 September 2026

LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: COS’È E QUANDO DIVENTA OBBLIGATORIA

  1. CHE COS’È LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

La contabilità di magazzino è una scrittura contabile ausiliaria, di natura esclusivamente fiscale, con la quale l’impresa rileva sistematicamente, per ciascuna categoria omogenea di beni, i movimenti di carico e scarico che intervengono nel corso dell’esercizio, sia in termini di quantità sia in termini di valore.

Va tenuta distinta da due adempimenti con cui viene spesso confusa:

  • la contabilità generale (il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie ai sensi del codice civile e del D.P.R. 600/1973), che rileva i fatti di gestione ma non il dettaglio analitico dei movimenti di magazzino;
  • la mera valutazione delle rimanenze finali, che si limita a fotografare la consistenza del magazzino alla chiusura dell’esercizio ai fini del bilancio e della determinazione del reddito d’impresa (artt. 92 e 93 del TUIR), senza però ricostruire l’andamento dei movimenti nel corso dell’anno.

La contabilità di magazzino, al contrario, richiede una rilevazione continuativa e analitica: per ogni categoria di beni (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci) occorre indicare le quantità e i valori in entrata e in uscita, in modo da poter ricostruire in ogni momento la giacenza teorica. Si tratta quindi di uno strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare, in sede di controllo, un riscontro tra le giacenze contabili e quelle fisiche effettivamente rilevate.

  1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina dell’obbligo è contenuta principalmente nelle seguenti disposizioni:

  • 14, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che individua le scritture ausiliarie di magazzino tra le scritture contabili obbligatorie per i soggetti in contabilità ordinaria che superano determinati limiti dimensionali;
  • 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, che fissa i limiti dimensionali (ricavi e rimanenze) al superamento dei quali scatta l’obbligo, nonché le regole di decorrenza e cessazione;
  • 5, comma 14-quater, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha aggiornato in euro (e in parte modificato) le soglie originariamente espresse in lire, con decorrenza dal 21 dicembre 2021;
  • 39, secondo comma, lett. c), del D.P.R. 600/1973, che disciplina le conseguenze accertative dell’omessa o irregolare tenuta della contabilità di magazzino;
  • la circolare del Ministero delle Finanze n. 45/E del 1997, tuttora punto di riferimento interpretativo per l’individuazione dei soggetti obbligati e delle modalità operative di tenuta.
  1. I SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO

L’obbligo riguarda esclusivamente i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) ed esercitano attività commerciali, industriali o di prestazione di servizi con impiego di beni destinati alla vendita o alla trasformazione. Ne restano quindi esclusi, a monte, i soggetti in contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. 600/1973) e i contribuenti in regime forfetario, per i quali la questione non si pone nemmeno in astratto.

Sono espressamente esonerati, anche se in contabilità ordinaria e pur superando le soglie dimensionali, i seguenti soggetti:

  • i commercianti al minuto con un unico punto vendita;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti);
  • le imprese alberghiere.

L’esonero per questi ultimi tre casi viene tuttavia meno qualora l’impresa gestisca un magazzino centralizzato che rifornisce due o più punti di vendita, di deposito o di produzione ubicati in comuni diversi: in tale ipotesi l’obbligo di tenuta si applica limitatamente ai movimenti relativi a tale magazzino centrale.

  1. LE SOGLIE DIMENSIONALI CHE FANNO SCATTARE L’OBBLIGO

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino sorge soltanto quando, per due esercizi consecutivi, risultano superati contemporaneamente entrambi i seguenti limiti:

  • ammontare dei ricavi d’esercizio per Euro 5,164 milioni;
  • rimanenze di magazzino per Euro 1 milioni.

È importante sottolineare che i due limiti devono essere superati congiuntamente (non è sufficiente il superamento di uno solo dei due) e per due periodi d’imposta consecutivi: il superamento occasionale, relativo a un solo esercizio, non fa sorgere alcun obbligo.

  1. DECORRENZA E CESSAZIONE DELL’OBBLIGO

Decorrenza

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta consecutiva, entrambi i limiti dimensionali risultano superati.

Esempio: se un’impresa supera entrambe le soglie negli esercizi 2024 e 2025 (due anni consecutivi), l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorrerà dal 1° gennaio 2027, ossia dal secondo periodo d’imposta successivo al 2025.

Cessazione

Specularmente, l’obbligo cessa di avere effetto a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, almeno uno dei due limiti non risulta più superato. In questo caso la disciplina prevede quindi un meccanismo di uscita più rapido rispetto a quello di ingresso, poiché è sufficiente che uno solo dei due parametri scenda sottosoglia.

  1. COME SI TIENE LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Dal punto di vista operativo, la contabilità di magazzino si concretizza nella tenuta di schede di magazzino, una per ciascuna categoria omogenea di beni, nelle quali vengono annotati, in continuo:

  • i carichi (acquisti, produzione interna, resi da clienti), con indicazione di quantità e valore;
  • gli scarichi (vendite, consumi, cali, distruzioni, resi a fornitori), con indicazione di quantità e valore;
  • le giacenze progressive risultanti dalla differenza tra carichi e scarichi cumulati.

La valorizzazione dei movimenti avviene, di norma, con i medesimi criteri utilizzati per la valutazione fiscale delle rimanenze (costo specifico, costo medio ponderato, LIFO, FIFO), in coerenza con quanto stabilito dall’art. 92 del TUIR. Nella prassi le schede di magazzino sono oggi gestite tramite software gestionali integrati con la contabilità generale, che consentono l’estrazione automatica dei dati richiesti in caso di verifica.

Le categorie di beni da tenere distinte devono essere individuate secondo criteri di omogeneità merceologica e di valore, evitando aggregazioni troppo ampie che renderebbero la scrittura priva di reale valenza informativa e di controllo.

  1. CONSEGUENZE DELL’OMESSA O IRREGOLARE TENUTA

La mancata istituzione della contabilità di magazzino, ovvero la sua tenuta in modo irregolare, incompleto o non aggiornato, non comporta di per sé una sanzione amministrativa specifica collegata all’adempimento in quanto tale, ma produce conseguenze rilevanti sul piano dell’accertamento tributario.

  • Ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. c), del D.P.R. 600/1973, gravi, numerose e ripetute irregolarità nella tenuta della contabilità di magazzino (quando obbligatoria) legittimano l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo-extracontabile, prescindendo quindi, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili dell’impresa e ricostruendo il reddito anche sulla base di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti;
  • l’inattendibilità della contabilità di magazzino può inoltre riflettersi sulla generale attendibilità delle scritture contabili nel loro complesso, con possibili ripercussioni anche ai fini IVA;
  • sul piano strettamente sanzionatorio, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per l’omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie, che va da € 1.000 a € 8.000, importo raddoppiato quando le irregolarità sono di rilevante gravità o hanno determinato un occultamento di componenti positivi o un’indebita esposizione di componenti negativi di reddito per un ammontare superiore a € 50.000.

Torna agli approfondimenti