Come ogni anno, entro il mese di gennaio, è importantissimo verificare, per non incorrere in sanzioni, la possibilità di mantenere regimi contabili di favore e di liquidazione delle imposte, verificando i singoli parametri previsti dalla normativa riferiti all’anno precedente.
Nella presente Circolare ricordiamo pertanto le verifiche da effettuare e i limiti previsti in materia di liquidazioni periodiche iva, tenuta della contabilità, nonché la possibilità del mantenimento del regime agevolativo previsto per i contribuenti minimi e forfettari.
Viene inoltre fatto un breve ripasso sulla necessità di rendere definitivo il calcolo del pro-rata di detraibilità dell’iva in riferimento alle operazioni effettuate nell’anno precedente al fine di quantificare l’iva detraibile degli acquisti del nuovo anno.
Sempre in materia di Iva si ricorda i) il rispetto del limite di due milioni di volume d’affari entro il quale la liquidazione dell’iva può avvenire in relazione alle fatture incassate e non a quelle emesse e ii) i requisiti per la qualifica di esportatore abituale con l’elenco delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond. Il soddisfacimento dei requisiti richiesti dà la possibilità all’esportatore abituale di effettuare acquisti in sospensione di imposta evitando situazioni di un accumulo “cronico” di credito Iva.
Si rammentano in ultimo i limiti quantitativi e temporali oltre i quali scatta l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino e il termine del 31/1/2021 (con annunciata proroga al 08/02/2021) entro il quale provvedere all’invio al sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie 2020 ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata. Si anticipa che tale scadenza è l’ultima entro la quale provvedere all’ invio annuale poiché tale adempimento avrà cadenza periodica dal 2021 come verrà approfondito in una nostra circolare di prossima uscita.