A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi dei seguenti ulteriori dati: tipo di documento fiscale, aliquota ovvero natura Iva della singola operazione ed indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, l’obbligo di comunicazione diviene mensile e con scadenza entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Per l’anno 2020, come già anticipato nella Circolare n. 4, avente ad oggetto gli adempimenti annuali di rilievo del mese di gennaio 2021, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D. Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 8 febbraio 2021, a seguito di proroga della consueta scadenza del 31.01.2021 (provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 20765/2021).
Si ricorda che, con una disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020), la decorrenza dell’obbligo di utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, già posticipata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, viene ulteriormente differita al 1° gennaio 2022.
Con la Legge di Bilancio, infine, viene prorogato a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.