20 July 2022

LO SPLIT PAYMENT

Lo split payment, o scissione dei pagamenti , è un regime particolare che stabilisce che il debitore dell’IVA sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore, ne consegue che per queste operazioni l’IVA è “pagata” direttamente all’erario.

Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Pubbliche Amministrazioni per le quali torna l’obbligo di emissione della fattura elettronica;
  • degli altri soggetti individuati all’interno dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

Ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare lo split payment, si fa riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Si veda anche l’approfondimento PA del 26/01/2022 relativo alla pubblicazione degli elenchi 2022 (https://www.studiopa.net/2022/01/26/gli-elenchi-2022-dei-soggetti-destinatari-del-regime-iva-dello-split-payment/ ).

In mancanza della richiesta di accreditamento all’IPA della P.A. e della relativa comunicazione al fornitore, si applica comunque lo split payment e le relative sanzioni.

Sono invece escluse dalla disciplina dello split payment:

  • le operazioni assoggettate a reverse charge se l’acquisto del bene o servizio è destinato alla sfera commerciale della PA (se l’acquisto del bene o servizio è destinato alla sfera istituzionale della PA la prestazione rimane soggetta a  Splyt Payment);
  • le operazioni assoggettate a regimi speciali (es. regimi monofase, regime del margine), per le quali non è esposta l’IVA in fattura;
  • le operazioni non imponibili o esenti;
  • le operazioni per le quali il cessionario o committente intende richiedere la non applicazione dell’IVA, con spendita del plafond IVA disponibile;
  • le operazioni caratterizzate da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (es. regime speciale dei minimi/forfettari, per i produttori agricoli; regime per le ASD e soggetti assimilati);
  • le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, incluse le operazioni i cui corrispettivi sono annotati nel registro;
  • le operazioni per le quali il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore (es. servizio di riscossione delle entrate ed altri proventi;
  • le operazioni permutative, salvo eventuali conguagli;
  • le prestazioni rese dai consulenti tecnici d’ufficio nei confronti dell’Amministrazione della giustizia.
  • Le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto sono escluse dalla disciplina dello split payment nell’ipotesi in cui sia stata emessa fattura:
  • sino al 30.6.2017
  • dal 14.7.2018.

Il fornitore è tenuto all’emissione della fattura secondo le regole generali.
La fattura dovrà recare, tra gli altri dati:

  • la base imponibile; l’aliquota IVA applicabile;
  • l’ammontare dell’imposta;
  • l’annotazione “scissione dei pagamenti” (ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72). Nella fattura elettronica, quest’ultimo obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti).

La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, avendo cura di non computare l’IVA nelle liquidazioni periodiche.

Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti soggetti a split payment in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”.

Invece, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società possono procedere, con riferimento all’IVA afferente agli acquisti in ambito split payment, in via alternativa:

  • al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo;
  • ad annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente; imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità; registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

L’omesso ovvero ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) dell’IVA da parte delle PA e Società, in ambito split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa ovvero ritardata. Fermo restando comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

La maggiore IVA erroneamente applicata a un’operazione in split payment si può recuperare attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, se non è più possibile emettere la nota di variazione per decorso del termine annuale di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72.

 

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