14 December 2022

COMPENSI AMMINISTRATORI – parte 2

Il compenso amministratori, la retribuzione corrisposta all’amministratore di una società a seguito del ruolo che ricopre e dei compiti svolti, è disciplinato dall’Art. 2389 del Codice civile e può assumere diverse forme:

  • Compenso in misura fissa, deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto;
  • Partecipazione agli utili, quindi in misura variabile in base agli utili e calcolata sugli utili netti risultanti dal bilancio, dopo aver dedotto la quota da imputare a riserva legale e altre riserve;
  • Compenso misto, costituito da una base fissa più una parte variabile in base agli utili;
  • Compenso variabile in base al volume d’affari;
  • Elementi aggiuntivi come il TFM (Trattamento di Fine Mandato) e compensi diversi in natura o benefici supplementari.

Congruità del compenso

La valutazione di congruità dei costi e dei ricavi rientra tra i poteri di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, la quale può procedere alla rettifica delle dichiarazioni o negare la deducibilità di parte di un costo, ove questo superi il limite oltre il quale non possa essere ritenuto inerente ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.

In particolare, la Corte di Cassazione in alcune sentenze ha affermato che:

  • L’Amministrazione Finanziaria, secondo la tesi restrittiva, ha il potere di valutare la congruità dei costi in base a parametri come la dimensione della società erogante, l’ammontare del giro d’affari e l’ammontare del reddito conseguito;
  • Il fisco non è vincolato alla delibera di attribuzione del compenso;
  • Oltre l’esistenza del costo, è necessario comprovarne anche l’inerenza in senso quantitativo;
  • Il contribuente ha l’obbligo di fornire plausibili ragioni per giustificare l’ammontare del compenso. Infatti, secondo la tesi permissiva, la spettanza e la deducibilità dei compensi si determina anche dal consenso che si forma tra le parti, senza che all’AF sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.

Le contestazioni sulla congruità del compenso pagato agli amministratori nascono principalmente dal fatto che, secondo l’Amministrazione Finanziaria, potrebbero rappresentare un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi.

Gratuità del compenso

L’incarico di amministratore, come noto dall’art. 2389 del Codice civile, ha natura “presuntivamente onerosa, sicché egli, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli”. Esiste la possibilità che non sia previsto un compenso, ossia che l’amministratore svolga la propria attività a titolo gratuito; questo dovrebbe essere esplicitato da apposita delibera assembleare. Inoltre, gli amministratori possono decidere di rinunciare al loro compenso esercitando in modo gratuito l’attività per la società. La rinuncia al compenso deve risultare espressamente e non in modo implicito, quindi esplicitata da apposita delibera assembleare. Inoltre, la rinuncia è rilevante anche sotto il profilo contributivo e previdenziale in quanto l’obbligo contributivo non opera in caso di gratuità del mandato.

Delibera assembleare

La delibera assembleare di determinazione dei compensi erogati agli amministratori deve essere obbligatoriamente esplicita, come sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3774 del 1995. Di conseguenza, è obbligatorio inserire all’interno dell’ordine del giorno dell’assemblea anche il punto in merito alla determinazione dei compensi degli amministratori.

In caso di mancanza di una specifica delibera assembleare, non è permessa la deduzione ai fine IRES dei compensi degli amministratori, in quanto non preventivamente autorizzati da un’assemblea

Deducibilità del costo

Secondo l’Art. 95, c. 5 del Tuir: “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.”

Il compenso amministratori, in quanto componente negativo di reddito per l’Art. 109, cc. 4 e 5 Tuir, è deducibile in presenza dei seguenti requisiti:

  • Imputazione al conto economico relativo all’esercizio di competenza, come le spese e gli altri componenti negativi ammessi in deduzione;
  • Elementi certi e precisi, sia per spese e oneri specificamente afferenti ai ricavi sia per altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito;
  • Inerenza, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il compenso amministratori deve essere contabilizzato in bilancio secondo il principio di competenza ma, essendo assimilato al lavoro dipendente, è fiscalmente deducibile secondo il principio di cassa allargato, secondo il quale tra i costi da imputare nell’anno in chiusura sono da considerare anche i compensi erogati fino al 12.01 dell’anno successivo, se riferiti a prestazioni eseguite nell’anno precedente. Quindi, pur se contabilizzati in bilancio nell’esercizio in cui maturano (principio di competenza), fiscalmente sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti (principio di cassa).

Il principio di cassa allargato non è applicabile alle società con periodo d’imposta diverso dall’anno solare o se il compenso viene erogato all’amministratore professionista, in possesso di partita Iva. In questo caso il costo sarà deducibile nell’esercizio della corresponsione secondo il principio di cassa “ristretto”.

Per l’applicazione del principio di cassa i pagamenti si intendono effettuati e percepiti nel momento in cui le somme sono nella disponibilità del percettore. Il pagamento mediante assegni bancari o circolari si considera effettuato quando il destinatario lo riceve. Per gli incassi mediante bonifici, la data rilevante è quella in cui il lavoratore riceve l’accredito sul conto corrente.

Deducibilità ai fini IRAP

Compensi corrisposti a professionisti

I compensi per l’incarico di amministratore corrisposti a professionisti che esercitano un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale sono deducibili per l’impresa erogante (circ. Agenzia delle Entrate 12.12.2001 n. 105).

Compensi corrisposti a co.co.co.

I compensi corrisposti ad amministratori, in quanto redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, sono indeducibili (art. 5 co. 1 del DLgs. 446/97), fatta salva l’applicazione delle deduzioni eventualmente spettanti ai sensi dell’art. 11 del medesimo DLgs. 446/97.

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