31 May 2023

AGENTI E RAPPRESENTANTI – Parte 2

ENASARCO

Gli agenti e rappresentanti, che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani o stranieri, i quali hanno sede o una dipendenza in Italia, oppure che svolgono l’attività all’estero per conto di ditte italiane, devono essere iscritti dalla ditte mandanti entro 30 giorni dall’inizio della collaborazione alla fondazione Enasarco.

Il contributo Enasarco, dovuto per gli agenti ditte individuali o società di persone, viene calcolato in percentuale sulle provvigioni maturate e fatturate, ed è in pari misura a carico dell’agente e del proponente. Il versamento viene svolto in un’unica soluzione entro il ventesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, per cui i contributi devono essere versati trimestralmente. L’aliquota contributiva dovuta è pari al 17,00%, di cui 8,50% a carico dell’agente e 8,50% a carico della casa mandante. Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Mentre in caso di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali è dovuto dalla preponente un contributo al fondo assistenza, che viene calcolato in base agli scaglioni delle provvigioni annue su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Il versamento si effettua entro il ventesimo giorno del secondo mese successiva alla scadenza di ciascun trimestre solare, e si ricorda che i singoli soci della società di capitali non vengono iscritti a Enasarco.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla seguente circolare di studio: Circolare Informativa n.6/2022 : Enasarco novità e conferme per il 2022”.

IMPOSTE DIRETTE

I corrispettivi derivanti dallo svolgimento dell’attività di agente o rappresentante sono qualificabili come redditi d’impresa. Ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi sostenute:

  • Alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
  • Per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per quanto riguarda i veicoli il limite di deducibilità è fissato all’80% mentre l’ammontare massimo fiscalmente riconosciuto per la deducibilità degli ammortamenti relativi all’acquisto di autoveicoli è pari a 25.822,84 euro (per ulteriori chiarimenti riguardo le autovetture si rimanda all’approfondimento “L’acquisto di auto aziendali”).

Inoltre, ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73 i sostituti di imposta che corrispondono provvigioni devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o Ires dovuta, con obbligo di rivalsa. Per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma precedentemente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto percipiente può scegliere tra due alternative:

  1. scomputarsi la ritenuta dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi;
  2. scomputarsi la ritenuta dall’imposta relativo al periodo in cui le ritenute sono state eseguite.

Per cui vi può essere un disallineamento temporale tra la certificazione del sostituto di imposta e la dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito. Infatti, la dichiarazione del sostituito reca i redditi di competenza cui la ritenuta accede, la dichiarazione del sostituto di imposta è relativa all’anno solare in cui la ritenuta viene operata.

La ritenuta è pari al 23% della base imponibile, che cambia in base al fatto che l’agente:

  • non abbia dipendenti o terzi, per cui la ritenuta viene operata sul 50% delle provvisioni corrisposte;
  • abbia dipendenti o terzi, in tale ipotesi la ritenuta viene applicata sul 20% delle provvigioni corrisposte.

L’effettuazione della ritenuta d’acconto al 4,6% delle provvigioni dipende dalla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, ossia di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, come definiti dal DM. 16.4.83.

Le ritenute operate sono versate tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, con il codice tributo “1040”.

 

 

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