14 June 2023

ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO – Parte 2

Il bilancio diviene il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio al termine di un procedimento composto dalle fasi illustrate nell’approfondimento relativo alla prima parte dell’iter di approvazione del bilancio:

  1. Redazione ed approvazione del progetto di bilancio
  2. Deposito presso la sede sociale
  3. Esame e delibera di approvazione (o meno) da parte dell’assemblea

In particolare, l’ultima fase dell’iter riguarda il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese:

  1. Deposito del bilancio, delle Relazioni, del verbale di approvazione e dell’elenco dei soci per le S.p.a. non quotate presso il Registro delle imprese

In seguito all’approvazione, gli amministratori devono depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese:

  • una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 C.c. e del verbale di approvazione dell’assemblea o del Consiglio di sorveglianza;
  • l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’incidenza del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

Il deposito del bilancio e degli allegati deve essere effettuato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Gli amministratori di Enti di interesse pubblico che, ai fini della predisposizione della dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016, abbiano optato per la predisposizione di una relazione distinta, sono tenuti alla “pubblicazione” della stessa al Registro delle imprese congiuntamente alla Relazione sulla gestione.

In caso di bilancio consolidato, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configura come unico adempimento, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 127/1991; pertanto le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio d’esercizio. Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica pratica, per esigenze funzionali. Di conseguenza, immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un’ulteriore pratica utilizzando appositi moduli, al fine dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.

Sanzioni

Nel corso della procedura di approvazione del bilancio possono presentarsi sanzioni diverse:

  • Omessa convocazione dell’assemblea: gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. La sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
  • Omesso deposito del bilancio: ciascuno degli amministratori, senza alcuna distinzione relativa a deleghe o competenze, e dei sindaci che omettano di eseguire “nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
  • Omissione del deposito per mancata redazione del progetto di bilancio: ciascun amministratore e ciascun sindaco è sottoposto alla sanzione di cui all’art. 2631, da 1.032 a 6.197 euro.
  • Omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea: nessuna sanzione potrà essere irrogata ad amministratori e sindaci che omettono il deposito del bilancio non approvato.
  • Omissione deposito elenco soci S.p.a e S.a.p.a.: ciascun amministratore e ciascun sindaco è sottoposto alla sanzione di cui all’art. 2630 da 103 a 1.032 euro se non deposita l’elenco soci. Se la comunicazione è effettuata entro i 30 giorni successivi, la sanzione è ridotta ad un terzo.
  • Oblazione: se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, è consentito scegliere se pagare tra il doppio del minimo oppure un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento.

I termini relativi l’omissione della convocazione o del deposito risultano diversi per amministratori e sindaci. L’obbligo dei sindaci, infatti, viene a determinarsi quando si verifica l’omissione degli amministratori. Quindi, in assenza di un termine di legge, i 30 giorni per gli organi di controllo decorrono dal momento in cui dovevano, ma non sono stati assolti, gli obblighi degli amministratori. L’omesso deposito del bilancio e la mancata convocazione assembleare per l’approvazione del progetto di bilancio riguardano situazioni ben distinte e sono oggetto di diverse sanzioni, pur avendo in comune l’irrogazione delle stesse su ciascun membro del Consiglio di amministrazione ed eventualmente del Collegio Sindacale.

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