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14 June 2023
Il bilancio diviene il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio al termine di un procedimento composto dalle fasi illustrate nell’approfondimento relativo alla prima parte dell’iter di approvazione del bilancio:
In particolare, l’ultima fase dell’iter riguarda il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese:
In seguito all’approvazione, gli amministratori devono depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese:
Il deposito del bilancio e degli allegati deve essere effettuato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Gli amministratori di Enti di interesse pubblico che, ai fini della predisposizione della dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016, abbiano optato per la predisposizione di una relazione distinta, sono tenuti alla “pubblicazione” della stessa al Registro delle imprese congiuntamente alla Relazione sulla gestione.
In caso di bilancio consolidato, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configura come unico adempimento, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 127/1991; pertanto le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio d’esercizio. Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica pratica, per esigenze funzionali. Di conseguenza, immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un’ulteriore pratica utilizzando appositi moduli, al fine dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
Sanzioni
Nel corso della procedura di approvazione del bilancio possono presentarsi sanzioni diverse:
I termini relativi l’omissione della convocazione o del deposito risultano diversi per amministratori e sindaci. L’obbligo dei sindaci, infatti, viene a determinarsi quando si verifica l’omissione degli amministratori. Quindi, in assenza di un termine di legge, i 30 giorni per gli organi di controllo decorrono dal momento in cui dovevano, ma non sono stati assolti, gli obblighi degli amministratori. L’omesso deposito del bilancio e la mancata convocazione assembleare per l’approvazione del progetto di bilancio riguardano situazioni ben distinte e sono oggetto di diverse sanzioni, pur avendo in comune l’irrogazione delle stesse su ciascun membro del Consiglio di amministrazione ed eventualmente del Collegio Sindacale.
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