21 June 2023

AGENTI E RAPPRESENTANTI – Parte 3

CONTABILITA’ E BILANCIO

Nel seguente approfondimento vedremo le scritture contabili inerenti al tema degli Agenti e rappresentanti, sia dal punto di vista dell’agente che del preponente, ossia la ditta mandante.

Per quanto riguarda l’Agente, le provvigioni possono essere iscritte in due voci distinte:

  • Qualora fossero relative alla gestione caratteristica nella voce “A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Conto economico;
  • Qualora l’attività di intermediazione fosse accessoria a quella esercitata nella voce “A.5- Altri ricavi e proventi” del Conto economico.

In particolare, le scritture contabili nel caso di un agente che percepisce una provvigione, la cui è soggetta ad Iva, ritenuta d’acconto pari al 23% e al contributo Enasarco (a carico sia dell’agente che del preponente), sono:

Crediti verso clienti                                    A                            Provvigioni attive (voce A.1 o A.5)

Iva a debito

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Contributi Enasarco                                    A                            Crediti verso clienti

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Crediti v/erario c/ritenute subite                A                            Crediti verso clienti

Banca c/c

 

In relazione all’imputazione delle provvigioni attive nel bilancio dell’agente vi sono due diversi orientamenti che seguono il principio della competenza o della prudenza:

  1. Secondo il principio della competenza l’iscrizione dei ricavi deve avvenire nell’esercizio in cui il servizio è reso, ossia quando la prestazione è stata effettuata, OIC 15. Per cui, le provvigioni devono essere rilavate in bilancio nel momento della conclusione del contratto tra preponente e cliente;
  2. Secondo il principio della prudenza i ricavi non devono essere iscritti se non effettivamente realizzati. Le provvigioni sono rilevate in bilancio nel momento in cui il preponente esegue la prestazione a suo carico o avrebbe dovuto eseguirla.

 

Per quanto riguarda il preponente, le provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti sono rilevati nella voce “B.7- Costi per servizi” del conto economico (OIC 12). La registrazione della fattura di un agente da parte della ditta è la seguente:

Provvigioni passive                                    A                               Debiti verso fornitori

Iva a credito

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Oneri previdenziali su provvigioni             A                                Debiti verso Enasarco

Debiti verso fornitori

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Debiti verso fornitori                                A                                Debiti v/erario c/ritenute operate

Banca c/c

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Debiti v/erario c/ritenute subite              A                                  Banca c/c

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Debiti verso Enasarco                               A                                 Banca c/c

In relazione all’imputazione temporale, l’applicazione dei principi di competenza e di correlazione tra costi e ricavi comporta per l’impresa la contabilizzazione delle provvigioni nell’esercizio in cui vengono rilevati i ricavi procurati dall’attività dell’agente (OIC 19), ossia:

  • Se oggetto del contratto sono beni al momento del trasferimento dei rischi e benefici
  • Se oggetto del contratto sono servizi al momento in cui il servizio è reso, cioè a prestazione effettuata

IVA E INDIRETTE

Le prestazioni effettuate da agenti e rappresentanti nei confronti del preponente sono rilevanti ai fini Iva, poiché il presupposto oggettivo del tributo è soddisfatto trattandosi di prestazioni verso corrispettivo dipendenti da un contratto di agenzia, art. 3 co. 1 DPR 633/72, ed anche il presupposto soggettivo del tributo ex art. 4 del DPR 633/72.

Nel caso in cui l’attività sia svolta occasionalmente, il presupposto soggettivo dell’Iva viene meno, ma solitamente viene ricondotta all’attività del “procacciatore d’affari”.

Secondo l’art. 13 co. 1 del DPR 633/72, la base imponibile Iva per la prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti all’agente o rappresentante secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione del servizio. Per cui, vengono inclusi anche i costi di trasferta, vitto e alloggio a carico del preponente. Vengono escluse dalla base imponibile:

  • Eventuali somme dovute all’agente a titolo di interessi moratori o di penalità;
  • Spese anticipate dall’agente in nome e per conto del preponente, purché regolarmente documentate.

Per quanto riguarda la detrazione per veicoli stradali a motore, agli agenti e rappresentanti non viene applicata l’indetraibilità oggettiva per la relativa Iva. Tali soggetti hanno il diritto di detrarre l’Iva secondo le regole ordinaria (per ulteriori chiarimenti riguardo le autovetture si rimanda all’approfondimento “L’acquisto di auto aziendali”).

 

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