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21 June 2023
CONTABILITA’ E BILANCIO
Nel seguente approfondimento vedremo le scritture contabili inerenti al tema degli Agenti e rappresentanti, sia dal punto di vista dell’agente che del preponente, ossia la ditta mandante.
Per quanto riguarda l’Agente, le provvigioni possono essere iscritte in due voci distinte:
In particolare, le scritture contabili nel caso di un agente che percepisce una provvigione, la cui è soggetta ad Iva, ritenuta d’acconto pari al 23% e al contributo Enasarco (a carico sia dell’agente che del preponente), sono:
Crediti verso clienti A Provvigioni attive (voce A.1 o A.5)
Iva a debito
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Contributi Enasarco A Crediti verso clienti
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Crediti v/erario c/ritenute subite A Crediti verso clienti
Banca c/c
In relazione all’imputazione delle provvigioni attive nel bilancio dell’agente vi sono due diversi orientamenti che seguono il principio della competenza o della prudenza:
Per quanto riguarda il preponente, le provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti sono rilevati nella voce “B.7- Costi per servizi” del conto economico (OIC 12). La registrazione della fattura di un agente da parte della ditta è la seguente:
Provvigioni passive A Debiti verso fornitori
Iva a credito
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Oneri previdenziali su provvigioni A Debiti verso Enasarco
Debiti verso fornitori
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Debiti verso fornitori A Debiti v/erario c/ritenute operate
Banca c/c
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Debiti v/erario c/ritenute subite A Banca c/c
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Debiti verso Enasarco A Banca c/c
In relazione all’imputazione temporale, l’applicazione dei principi di competenza e di correlazione tra costi e ricavi comporta per l’impresa la contabilizzazione delle provvigioni nell’esercizio in cui vengono rilevati i ricavi procurati dall’attività dell’agente (OIC 19), ossia:
IVA E INDIRETTE
Le prestazioni effettuate da agenti e rappresentanti nei confronti del preponente sono rilevanti ai fini Iva, poiché il presupposto oggettivo del tributo è soddisfatto trattandosi di prestazioni verso corrispettivo dipendenti da un contratto di agenzia, art. 3 co. 1 DPR 633/72, ed anche il presupposto soggettivo del tributo ex art. 4 del DPR 633/72.
Nel caso in cui l’attività sia svolta occasionalmente, il presupposto soggettivo dell’Iva viene meno, ma solitamente viene ricondotta all’attività del “procacciatore d’affari”.
Secondo l’art. 13 co. 1 del DPR 633/72, la base imponibile Iva per la prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti all’agente o rappresentante secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione del servizio. Per cui, vengono inclusi anche i costi di trasferta, vitto e alloggio a carico del preponente. Vengono escluse dalla base imponibile:
Per quanto riguarda la detrazione per veicoli stradali a motore, agli agenti e rappresentanti non viene applicata l’indetraibilità oggettiva per la relativa Iva. Tali soggetti hanno il diritto di detrarre l’Iva secondo le regole ordinaria (per ulteriori chiarimenti riguardo le autovetture si rimanda all’approfondimento “L’acquisto di auto aziendali”).
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